REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI

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REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI ESEGUIBILI PER L ESPLETAMENTO DI ATTIVITA CON RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELL ART. 20 D.LGS 196/03 Allegato alla Deliberazione C.C. N. 25 del 30/11/2011

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, in attuazione del D.Lgs. 196/03 disciplina i casi in cui il trattamento dei dati sensibili è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico. Il Regolamento disciplina altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste. ARTICOLO 2 Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari Il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da parte dell Ente è consentito unicamente se autorizzato da espressa disposizione legislativa ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 196/03 oppure su Autorizzazione del Garante per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico dallo stesso individuate. L allegato A al presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari che potranno formare oggetto di trattamento e le operazioni che su di esse si potranno eseguire per il perseguimento di ciascuna delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla vigente legislazione laddove questi elementi non siano specificati in forma espressa nella stessa disposizione legislativa. L elenco di cui all Allegato A che identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono formare oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili è soggetto a revisione annuale da effettuarsi a cura dei Responsabili del trattamento dei dati. I Responsabili del trattamento dei dati individuati dal Titolare, assicurano la più ampia pubblicizzazione dei contenuti dell Allegato A. ARTICOLO 3 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili o giudiziari e limitazioni derivanti dalla tutela della privacy Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui al precedente articolo 2, i responsabili e gli incaricati del trattamento sono autorizzati a trattare i dati sensibili e giudiziari espressamente indicati dalla Legge o di seguito indicato nell Allegato A al presente Regolamento purché: i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento; il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avvenga secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell interessato;

la finalità di rilevante interesse pubblico non possa essere realizzata senza l utilizzo dei dati sensibili o giudiziari; i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità; nel fornire l informativa all interessato di cui all articolo 13 D.Lgs. 196/03, i soggetti pubblici facciano espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; i soggetti pubblici verifichino periodicamente l esattezza e l aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l interessato fornisce di propria iniziativa. In ogni caso, ai sensi dell art. 22 comma 8 D. Lgs. 196/03, i dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere diffusi. ARTICOLO 4 Rapporti con altri soggetti pubblici I dati sensibili e giudiziari possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei seguenti casi e con le seguenti modalità: a) quando la comunicazione è prevista da un espressa norma di legge statale o regionale o da norma regolamentare; b) quando, nonostante manchi tale espressa previsione normativa, la richiesta della comunicazione sia avanzata da altro soggetto pubblico per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in tale fattispecie è necessario procedere a comunicare previamente al Garante tale circostanza, utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dallo stesso Garante. La comunicazione potrà essere iniziata solo dopo che siano decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante e salvo diversa determinazione del Garante. In ogni caso, ai sensi dell art. 25 comma 2, D.Lgs 196/03 sono fatte salve la comunicazione e la diffusione di dati che siano richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. ARTICOLO 5 Comunicazione di dati a privati o enti pubblici economici La comunicazione di dati personali da parte dell Ente a privati o enti pubblici economici è ammessa unicamente quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In particolare, per quanto attiene a presupposti, modalità e limiti per l esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, tali aspetti restano disciplinati dalla L. 241/90 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni di legge in materia e dal Regolamento Comunale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall art. 59 D.Lgs. 196/03. Quando la richiesta di accesso concerna dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il loro trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almento pari al diritto alla riservatezza dell interessato. In ogni caso, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 2, lettere c) e d) della Legge 241/90 e 8, comma 5, lettere c) e d) del DPR 352/92, i documenti amministrativi sono sottratti all accesso quando siano suscettibili di recare un concreto pregiudizio all ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità nonché alla riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi di imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali. In questi casi, quando cioè il diritto di accesso voglia essere esercitato su atti e documenti che contengano dati sensibili o giudiziari e, per ciò stesso suscettibili di recare un concreto pregiudizio alla riservatezza del soggetto al quale si riferiscono, l Ente garantisce ai richiedenti aventi diritto, la sola visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere proprie situazioni giuridicamente rilevanti. ARTICOLO 6 Pubblicazione in albo pretorio Il regime della pubblicazione degli atti amministrativi non ha subito modificazioni sostanziali per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. 196/03 di conseguenza questi ultimi rimangono pubblicabili nei casi in cui la legge preveda espressamente tale adempimento. Esistono però due fondamentali limitazioni introdotte dal D.Lgs 196/03 che riguardano non già la pubblicazione degli atti in sé, ma le modalità di diffusione del loro contenuto: l art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/03 vieta tassativamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell interessato i quali non potranno quindi mai essere visibili in seno all atto mandato in pubblicazione; l art. 11, lett. d), D.Lgs. 196/03 impone il principio di pertinenza e non eccedenza e obbliga l amministrazione a selezionare le informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo. Prima di procedere alla pubblicazione di un atto, occorrerà verificare quali dati personali è necessario che siano inseriti nel testo dell atto da pubblicare e quali, in ragione della inesistenza di una ragione connessa alla pubblicazione, o in ragione della particolare riservatezza della informazione, dovranno rimanere allegati all atto stesso e quindi non visibili in sede di pubblicazione ma solo in sede di esame del fascicolo istruttorio.

ARTICOLO 7 Accesso degli Amministratori L art. 65 comma 4, lett. b) D.Lgs. 196/03 consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte degli Amministratori dell Ente indispensabili per lo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e l accesso a documenti riconosciuti dalla legge o da norme regolamentari per esclusive finalità direttamente connesse all espletamento di un mandato elettivo. In particolare, i Consiglieri, secondo quanto previsto dall art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell Ente, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all espletamento del proprio mandato, previo deposito presso l ufficio competente di istanza redatta in forma scritta, munita di data e sottoscritta con la quale l amministratore dichiara che le informazioni richieste sono necessarie per l espletamento del proprio mandato, I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge. ARTICOLO 8 Ulteriori finalità di interesse pubblico Qualora il Responsabile del trattamento dei dati dell Ente, ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge richiederà al Garante ai sensi degli artt. 20 comma 3, e 26 comma 2, D.Lgs. 196/03 l autorizzazione al trattamento dei dati. Qualora il Responsabile del trattamento ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, procederà alla necessaria integrazione del presente regolamento. ARTICOLO 9 Specificazione esemplificativa di singoli dati utilizzabili e singole operazioni effettuabili per le varie finalità A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dal D.Lgs. 196/03, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento dell attività istituzionale, l Ente ha provveduto a determinare, nell allegato A al presente regolamento, quali tipi di dati sensibili e giudiziari siano trattabili e quali siano le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico.