Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)

Documenti analoghi
L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei

Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI. Art. 1. (Finalità)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.

I. RACCOLTA DEI FUNGHI

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA

COMUNE DI PISOGNE (BS)

Capo I - Raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

INFORMAZIONI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI E SPONTANEI

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL REGIONE BASILICATA

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n BOIANO

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati.

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015

COME COMPORTARSI NELL AMBIENTE NATURALE:

REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo)

COMUNE DI CALANGIANUS

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

SETTORE AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI. ***** PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Triennio 2012/2013/2014. Legge regionale , n.

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039

Comune di Nove Provincia di Vicenza

SOMMARIO RACCOLTA E COMMERCIO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - DOCUMENTI 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 5

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Capo I - Finalità. Art. 1 Finalità.

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA

Giunta Regionale della Campania

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA

AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 (Ambiti di raccolta)

Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI

REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DEL FELTRINO

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.*

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

INDICE. Titolo I - FINALITÀ. Art. 1 - Finalità

La gestione della raccolta funghi sul territorio dell Alto Bremboe di Regione Lombardia

REGOLAMENTO DEL PARCO Parco Naturale Regionale di Tepilora. art.14 della L.R. 24/ott/2014 N 21

comunità montana della valle del boite - comunion dei paes de la val de la guoite -

Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

Legge 23 / 08/1993, n. 352

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL REGIONE UMBRIA

COMITATO ESECUTIVO DELIBERAZIONE N. 33 SEDUTA DEL 18/04/14

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)

TITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI

3.02. agricoltura e foreste l.r. 17/2014 1

Guardie Ecologiche Volontarie

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE Sede Legale: Via De Angeli, 35/a OMEGNA (VB) Verbale di deliberazione della GIUNTA dell Unione N.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati (2).

Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16. Titolo I - FINALITÀ. Art Finalità

RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Legge Regionale del 25 luglio 2001, n. 17. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Art.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (2).

Norme per la raccolta dei prodotti secondari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 27. Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

La presente pubblicazione, diffusa a titolo informativo, non è intesa ad interpretare né a sostituire le normative di riferimento, che costituiscono

L.R. 05 Agosto 1998, n. 32 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

R E G O L A M E N T O

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PROPOSTA DI LEGGE. di iniziativa dei Consiglieri

Città di Monte Sant Angelo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46

L.R , n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R n 58

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Capo I - Raccolta dei funghi

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA

ART. 3 Località di raccolta e modalità di autorizzazione La raccolta dei funghi può essere esercitata esclusivamente nelle seguenti località:

Transcript:

Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015)

art. 2 1 Raccolta funghi oltre i 3 Kg complessivi per persona al giorno art. 2 2 Raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso Sanzione proporzionale 33 per ogni 500 g di funghi raccolti oltre la quantità consentita 11 per ogni 500 g di funghi raccolti oltre la quantità consentita Il limite quantitativo di 3 kg vale anche per le specie delle quali non è 1

art. 2 3 Raccolta funghi eseguita con modalità non corrette, rispetto ai disposti di legge: La dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti trasporto art. 2 4 Trasporto dei funghi raccolti in contenitori non idonei a consentire la diffusione delle spore trasporto art. 2 4 Trasporto dei funghi raccolti in contenitori in plastica Disposizioni valide anche per le specie delle quali non è 2

art. 2 5 Raccolta funghi con l ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l apparato radicale distruzione art. 2 6 Distruzione o danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo anche non commestibile o velenoso lettera a) Raccolta funghi nei castagneti da frutto in attualità di coltivazione lettera b) Raccolta funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo Disposizioni valide anche per le specie delle quali non è 3

lettera c) Raccolta funghi in aree vietate all interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, come individuate dagli organismi di gestione lettera d) Raccolta funghi in aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico lettera e) Raccolta funghi dal tramonto alla levata del sole art.2 7 lettera f) Raccolta funghi nei terreni non accessibili ai sensi del Codice Civile Disposizioni valide anche per le specie delle quali non è 4

art. 2 8 Raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei in periodi vietati dalla Provincia art. 3 1-3 Raccolta funghi senza Titolo abilitativo 26/52 art. 13 L. 352/1993 17 43/261 86 Non è necessaria l per la delle specie Macrolepiota procera 5

art. 5 Raccolta funghi a fini economici in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo in deroga art. 6 Raccolta funghi per fini scientifici e didattici in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo 652 217 326 109 Applicazione sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell in deroga, dell impossibilità di beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e del ritiro dell di cui all art. 3 comma 1 Applicazione sanzioni accessorie: impossibilità di poter continuare a usufruire dell rilasciata, per l intera sua durata 6