REGIONE CALABRIA. Regolamento Regionale 19 ottobre 2009, n. 15



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REGIONE CALABRIA Regolamento Regionale 19 ottobre 2009, n. 15 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ, AI TESTIMONI DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI USURA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 16 OTTOBRE 2008. Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 19/06/2012. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del. AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ, AI TESTIMONI DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI USURA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 16 OTTOBRE 2008. 1 (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012). Art. 1 Oggetto e definizioni Il presente regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia in materia di usura, in attuazione del disposto della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 concernente interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia e in materia di usura. 2 Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per «legge» la Legge Regionale 16 ottobre 2008 n. 31 avente ad oggetto «interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia e in materia di usura»; 3 b) per «vittima della criminalità», la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio fisico o psicologico, nonché danni materiali, in seguito a reati, con particolari riferimenti alla criminalità organizzata all estorsione e all usura, e che ha collaborato con gli organi di polizia e/o giudiziari per l individuazione dei responsabili e che non abbiano in corso a loro carico indagini per reati di mafia e/o di criminalità organizzata; c) per «organizzazione beneficiarie» della seconda quota del fondo prevista dall art. 4 comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2008 n. 31, le associazioni e organizzazioni antiracket ed antiusura, costituite ed iscritte alle prefetture ai sensi della legge 44/99 e s.m. ad eccezione dei confidi, di cui alla legge 16/8/1999 n. 455, nonché le Fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell usura di cui alla Legge 108/1996 purché iscritte nel registro istituito presso le Prefetture competenti ai sensi dei D.M. 7/9/1994 n. 614 e 21/10/1999 n. 451 del Ministro dell Interno di concerto col Ministro della Giustizia e per i Confidi e le Cooperative Fidi aventi in atto convenzioni bancarie per «Fondi Antiusura»; d) per «Commissione», la Commissione Consiliare contro il Fenomeno della Mafia in Calabria, istituita con L.R. 27/12/2002 n. 50. d) «per testimone di giustizia» coloro che riguardo al fatto-reato sul quale rendono dichiarazioni assumono esclusivamente il ruolo di testimone, la cui qualifica è stata riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82; nei loro confronti, peraltro, non deve essere stata disposta una misura di prevenzione, né deve essere in corso un procedimento di applicazione della stessa e devono risultare estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali». 4 Art. 2 Norme generali 1. La Regione concede, direttamente tramite il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che potrà avvalersi della Fondazione Calabria Etica, i contributi previsti dalla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità o che sono vittime del fenomeno estorsivo, nonché ai testimoni di giustizia secondo quanto previsto dall' art. 17 bis della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008. 5 2. Per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio o, se incaricata, la Fondazione Calabria Etica, sulla base del programma annuale di interventi definito dalla 1 Intestazione modificata dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012. 2 Comma modificato dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012. 3 Lettera modificata dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012. 4 Lettera aggiunta dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012. 5 Comma modificato dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012.

Giunta procedono alla predisposizione pubblicazione di apposito avviso pubblico, ripartito per interventi e per categorie di beneficiari, con la previsione di un termine per la presentazione delle istanze non inferiori a 40 giorni e la quantificazione del limite massimo del contributo una tantum. 3. Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell entità del danno e, se del caso, dell ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per le quote del fondo di cui all art. 4 della legge. 4. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze e comunque, in caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato. 5. I richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento devono nell istanza dichiarare se hanno richiesto ed ottenuto provvidenze per lo stesso evento da altra pubblica amministrazione e la tipologia di contributo ottenuto. 6. Dai contributi erogati secondo le finalità e modalità indicate nel presente regolamento, sono comunque detratti gli eventuali indennizzi corrisposti da parte di compagnie assicurative per le medesime causali, nonché le somme eventualmente riscosse a titolo di risarcimento del danno. Art. 3 Documentazione delle istanze 1. I richiedenti i benefici previsti dalla legge devono presentare unitamente alla domanda, oltre alla specifica documentazione prevista dall avviso pubblico di cui al precedente articolo 2: attestazione dell autorità competente in ordine all accertamento della autenticità delle denunce, asseverata dalla stessa autorità ricevente la denuncia, anche in assenza di sentenza, da cui risulti, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini eseguite, la natura terroristica o eversiva dell azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l azione stessa e l evento invalidante o mortale o il danneggiamento; autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi ai sensi dell articolo 12 del codice di procedura penale; - attestazione della Commissione di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82, da cui risulti, per i testimoni di giustizia il possesso di tale qualifica, nonché, sempre per i testimoni di giustizia, attestazione della competente autorità da cui risulti che nei confronti del richiedente il beneficio non è stata disposta una misura di prevenzione, né che è in corso un procedimento di applicazione della stessa e che lo stesso sia estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. 6 Art. 4 Indennizzo alle vittime del fenomeno estorsivo 1. È concesso ai soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale. La Regione concede un indennizzo di importo variabile da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 (su presentazione di istanza progetto corredata da idonea relazione illustrativa) previo accertamento dei requisiti dei richiedenti. 2. L indennizzo è concesso alle vittime di cui al precedente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali. 3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, la Regione corrisponde ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 sugli importi fatturati per 6 Capoverso aggiunto dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012.

l acquisto e l installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva. 4. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all 80% della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00.Avalere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40% a presentazione di un certificato di inizio lavori. 5. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, il contributo è pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60% del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell attentato. 6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi. 7. La Regione concede un indennizzo di euro 50.000,00 nel caso in cui la morte della vittima determini la chiusura dell attività produttiva per impossibilità dei familiari, compreso il convivente more uxorio, di continuare a proseguirla. L indennizzo è concesso a condizione che la vittima, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali. 8. Nel caso sia necessario un supporto psicologico alle vittime della criminalità ed ai loro familiari, l assessorato competente e/o la Fondazione provvederà al rimborso delle cure, previa esibizione di idonea documentazione delle stesse. 9. Sono esclusi dall accesso ai benefici previsti dalla presente legge, tutti coloro che hanno riportato condanna per reati associativi (nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l aggravante di cui all art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203), nonché coloro nei confronti dei quali risulta applicata una misura di prevenzione personale e/o patrimoniale. Art. 5 7 Sostegno agli orfani 1. Il beneficio di cui all ex art. 7 della legge regionale 31/2008 è concesso in favore degli orfani delle vittime della criminalità, secondo le seguenti modalità: a) ai sensi dell art. 7comma 1 lettera a) e b) sino al compimento della scuola dell obbligo e sino al compimento delle scuole medie superiori, limitatamente agli anni di regolare corsi di studi, secondo la normativa vigente in materia. Qualora il soggetto non dovesse essere ammesso alla classe scolastica successiva a quella frequentata, il beneficio, limitatamente a quell anno, sarà sospeso; b) ai sensi dell art. 7 comma 1 lettera c) non oltre il primo anno fuori corso di una facoltà universitaria, purché si consegua il superamento di almeno una materia cosiddetta fondamentale durante ciascun anno accademico; c) sino al compimento di un corso di studi universitari e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000,00 annui. L erogazione dei contributi, soggetti a rivalutazione annuale pari al tasso di inflazione accertata dall ISTAT per l anno precedente, cessa nel momento in cui è intrapresa una qualunque attività lavorativa. 2. La domanda per la concessione del beneficio deve essere presentata nei modi e termini di cui all art. 2 del presente Regolamento allegando alla stessa, oltre alla documentazione di cui allo stesso art. 2, anche attestazione rilasciata dall Istituto scolastico o universitario certificante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. L allegazione di tale attestazione dovrà essere reiterata ogni anno, al fine di provare la persistenza in capo al soggetto che usufruisce del contributo, dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio. Art. 5 bis 8 7 Così corretto con Errata Corrige pubblicata sul Suppl. Straordinario n. 1 al BURC del 31 ottobre 2009, n. 20. 8 Articolo inserito dall articolo unico del Regolamento regionale n. 5 del 19 giugno 2012.

Ulteriori benefici 1. A quanti, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità, abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti dall'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, sono attribuiti i benefici di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. I contributi a compensazione di cui all'articolo 11 bis, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 31/2008 sono concessi: 1) nella misura del 15 per cento, a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 40 per cento e nella misura del 25 per cento a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 70 per cento; 2) ai superstiti delle vittime nella misura del 5 per cento per ogni componente facente parte del nucleo familiare della vittima al momento del decesso e fino al massimo del 25 per cento. 3. I bandi di concorso e le procedure selettive per l'assunzione nell'amministrazione regionale, dovranno prevedere, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente in materia di accesso al pubblico impiego, criteri di precedenza e preferenza a favore di chi abbia riportato una invalidità permanente e a favore dei superstiti delle vittime della criminalità. Analoghi benefici dovranno essere previsti per i testimoni di giustizia, anche per le procedure concorsuali attivate dagli enti sub regionali, fermo restando che la perdita di tale status comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, per come previsto dalla legge regionale 7 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma 3. 4. A quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 45 per cento potranno essere concessi abbonamenti ridotti del 50 per cento delle tariffe in vigore per l'uso dei trasporti di competenza regionale, elevabili al 100 per cento per chi abbia riportato una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento ed ha necessità di raggiungere sistematicamente luoghi di cura o di lavoro. Analoghe riduzioni potranno essere accordate ai nuclei familiari superstiti delle vittime rapportate al numero dei componenti delle vittime ed al reddito complessivo. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definirà le esatte modalità e limiti di concessione delle predette agevolazioni. 5. Tutti i bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale dovranno, in attuazione dell'articolo 11 bis della legge regionale n. 31/2008, prevedere titoli di assoluta preferenza per le vittime della criminalità individuate dalla stessa legge. A tal fine la Giunta regionale, con apposita deliberazione, adotterà i necessari indirizzi e criteri per l'inserimento nei bandi di tali titoli. 6. Tutti i benefici potranno essere accordati nei limiti delle risorse annualmente disponibili e previste nell'apposito fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, nonché del programma di interventi previsto dalla stessa norma. Art. 6 Utilizzo quota fondo di cui all art. 4, comma 2, della Legge 31/2008 1. Possono accedere ai benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 10, commi 1 e 2, della legge 31/2008, le organizzazioni di cui all art. 1 lettera c) del presente Regolamento. 2. Gli Enti di cui al presente articolo devono corredare la richiesta di contributo da specifico progetto concernente le attività di cui alle lettere c), d), e), f) dell art. 4 comma 2 della Legge, da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno al settore bilancio della Giunta regionale entro il 31 dicembre, per il primo anno di vigenza della legge, ed entro il 30 giugno per gli anni successivi, valendo a riguardo il timbro postale.

Art. 7 Contributi mirati all assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura 1. I contributi mirati all assistenza legale e alla consulenza professionale in materia di usura, sono riconosciuti ed erogati agli Enti antiracket/antiusura di cui all art. 10 della legge che si avvalgano di professionisti dedicati allo specifico settore. 2. Gli Enti di cui al precedente n. 1 dovranno stipulare con i professionisti incaricati apposite convenzioni che prevedano l applicazione dei minimi tariffari per l opera dagli stessi prestata. 3. L Ente, per l accesso al contributo, deve predisporre, unitamente al professionista incaricato apposita scheda progettuale contenente le attività da svolgere, l opera già prestata e le iniziative da intraprendere per gli aspetti collaterali al fenomeno dell usura, quali le opposizioni a decreto ingiuntivo, i pignoramenti, le esecuzioni immobiliari e mobiliari, nonché ogni documentazione da cui emerge lo status di vittima o potenziale vittima dell usura anche con riferimento al successivo comma 4 del presente articolo. 4. Per le valutazioni di carattere finanziario dell assistito, per le valutazioni di possibilità di accesso al credito speciale o ordinario, nonché per le valutazioni sul processo da attuare per la normalizzazione della struttura aziendale e/o commerciale finalizzato alla fruizione del credito ordinario, l Ente sottoscriverà apposito accordo con un confidi operante ed avente sede legale nel territorio calabrese. 5. Il contributo erogato all Ente per l assistenza legale e la consulenza professionale in materia di usura, non può essere inferiore ad euro 5.000,00 e superiore ad euro 15.000,00 per soggetto assistito, secondo valutazione da effettuarsi sulla scheda progettuale predisposta e sul programma di tutoraggio sottoscritto dall assistito, adottando criteri valutativi concernenti la quantità dell attività da svolgere e la qualità del progetto da intraprendere. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni dovranno presentare presso l Assessorato al Bilancio, una circostanziata relazione esplicativa delle attività di assistenza e consulenza svolte, onde consentire all organo regionale competente la liquidazione del beneficio da erogare per l anno successivo. Art. 8 Trasparenza e tracciabilità della spesa 1. La Regione Dipartimento Bilancio e Patrimonio o la Fondazione Calabria Etica individueranno l unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento di concessione del finanziamento. La domanda di finanziamento, corredata dai documenti richiesti dalla legge, dal presente regolamento e dall avviso pubblico, potrà essere spedita o consegnata direttamente presso l Amministrazione Regionale e/o Fondazione, che invierà ricevuta dell avvenuta presentazione della istanza con la comunicazione dell avvio del procedimento e con il nominativo del responsabile del procedimento stesso. 2. Copia del presente Regolamento sarà inviata agli Enti pubblici e a tutte le Associazioni competenti in materia che ne faranno richiesta. 3. L apposito avviso pubblico contenente i termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso agli interventi previsti dalla legge sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione e della Fondazione Calabria Etica e reso noto anche mediante comunicati stampa, nonché mediante ogni altra eventuale forma di pubblicità ritenuta utile. 4. Gli enti, imprese, ditte ed associazioni che richiedono i benefici previsti dalla legge devono impegnarsi ad introdurre sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera, tenendo conto dei seguenti criteri: a) favorire la massima adesione al sistema di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera; b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione; c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. Art. 9 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.