ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE A.M.I.C.O. ONLUS" Via Papa Luciani, n 37 Agrig ento (AG) - In Agrigento, in via Papa Luciani n. 37, si sono riuniti il giorno 08.07.2015, per costituire la Associazione Malati In Cura Oncologica ONLUS ("A.M.I.C.O. ONLUS "), apolitica e apartitica i seguenti cittadini: 1. Barrano Riccardo nato ad Agrigento (AG) il 04/01/1976 C.F.: BRRRCR76A04A089X; 2. Florio Rossana nata a Palermo (PA) il 24/09/1979 C.F.: FLRRSN79P64G273N; 3. Roccaro Giuseppe nato a Casteltermini (AG) il 07/07/1940 C.F.: RCCGPP40L07C275S; 4. Di Gesù Gioacchino Danilo nato ad Agrigento (AG) il 21/05/1976 C.F.: DGSGCH76E21A089D; 5. Pecoraro Angela nata ad Erice (TP) il 17/05/1970 C.F.: PCRNGL70E57D423R; 6. Miceli Gioacchino nato ad Alia (PA) il 13/04/1960 C.F.: MCLGCH60D13A195Q; 7. Tortorici Agostino nato ad Agrigento (AG) il 11/05/1976 C.F.: TRTGTN76E11A089L; 8. Milazzo Maria nata ad Agrigento (AG) il 21/07/1979 C.F.: MLZMRA79L61A089I; 9. Cinquemani Angelo nato ad Agrigento (AG) il 12/02/1976 C.F.: CNQNGL76B12A089S; I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gioacchino Danilo Di Gesù il quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. Agostino Tortorici. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto Sociale. Dopo ampia discussione, il citato documento, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, viene posto a votazione ed approvato all unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata Associazione Malati In Cura Oncologica ONLUS ("A.M.I.C.O. ONLUS") con sede in Agrigento in via Papa Luciani n. 37. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi riuniti in Assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell Associazione. Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena approvato e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo: Presidente: Sig. Barrano Riccardo; Vice Presidente: Sig.ra Pecoraro Angela; Consigliere Sig. Roccaro Giuseppe; Consigliere: Sig. Tortorici Agostino; Consigliere Segretario: Sig. Di Gesù Gioacchino Danilo; Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d ineleggibilità previste dalla legge. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. AGRIGENTO, lì 08.07.2015 NOMI E COGNOMI DEI SOCI FONDATORI FIRME SOCI Barrano Riccardo Florio Rossana Roccaro Giuseppe Di Gesù Gioacchino Danilo Pecoraro Angela Miceli Gioacchino Tortorici Agostino Milazzo Maria Cinquemani Angelo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MALATI IN CURA ONCOLOGICA ONLUS Art. 1. - DENOMINAZIONE E' costituita l'associazione Malati In Cura Oncologica ONLUS. L Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata A.M.I.C.O. ONLUS. La durata è stabilita a tempo indeterminato. Art. 2. - SEDE L Associazione ha sede in Agrigento in via Papa Luciani n. 37. L indirizzo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all estero con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 3. - OGGETTO SOCIALE E FINALITA' L Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti colpiti da tumori e delle loro famiglie. L Associazione tutela altresì i disabili in genere in ogni loro necessità ed interviene sulle istituzioni pubbliche per impegnarle ad attuare gli obblighi civili e sociali assunti nei loro confronti. E a disposizione di ogni cittadino con handicap per aiutarlo a risolvere i problemi di lavoro, di pensione, di educazione, di protesi, di assistenza o altro, sia a livello burocratico che a livello istituzionale. Più precisamente, l Associazione A.M.I.C.O. ONLUS nasce con lo scopo di: Contribuire al miglioramento dell assistenza dei pazienti affetti da tumori collaborando con i servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza; Finanziare l acquisto di apparecchiature medico-sanitarie destinate agli associati ovvero ad istituti/enti di cura; Facilitare ed organizzare il trasporto degli assistiti anche tramite l acquisto e l utilizzo di mezzi idonei; Favorire il contatto e la collaborazione tra gli operatori professionali (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di qualsiasi sport, infermieri, volontari, consulenti legali etc.) nonché tra i gruppi di ricerca, rafforzando la necessaria multidisciplinarietà dei trattamenti rivolti ai pazienti per individuare strategie di reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro degli assistiti e per potenziare il supporto assistenziale; Sviluppare una vicendevole solidarietà tra i pazienti/famiglie, favorendo aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico; Promuovere la diffusione di informazioni scientifiche sulle malattie informando sui centri di cura e/o percorsi assistenziali più idonei; Svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale nei confronti di personale sanitario e non, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo; Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e/o privati, che operino nei settori d interesse dell Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità; Contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica oncologica specifica per le singole patologie anche con l organizzazione di raccolte fondi; Favorire ed organizzare attività di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e del trattamento dei tumori attraverso la promozione di convegni, giornate di studio, tavole rotonde, meeting, pubblicazioni etc. ; Organizzare collette alimentari e favorire attività di inclusione sociale attraverso l organizzazione di concerti, spettacoli, eventi culturali e sportivi, attività ludico-ricreative; Promuovere ogni attività di ricerca, studio e sensibilizzazione anche mediante l erogazione di borse di studio e premi; Porre in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni. Potrà pertanto promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizio ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Art. 4. - ENTRATE E PATRIMONIO Le entrate dell Associazione sono costituite da: a) quote versate dai soci fondatori; b) quote sociali annuali; c) eventuali contributi volontari degli associati; d) contributi e finanziamenti di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche; e) proventi di manifestazioni organizzate dall Associazione o di partecipazione ad esse; f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; g) eventuali entrate per servizi prestati dall Associazione. Il patrimonio è costituito da: a) beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell Associazione; b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; c) da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio; d) redditi derivanti dal suo patrimonio. Art. 5. - SOCI I Soci si distinguono in: a) Soci fondatori: sono considerati tali tutte le persone fisiche e giuridiche, che partecipano all atto costitutivo; b) Soci benemeriti: tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti e/o donazioni all Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo; c) Soci ordinari: tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La divisione dei Soci nelle suddette tipologie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione. La domanda di ammissione presentata dai minorenni dovrà essere firmata dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno, per consapevole accettazione, assunto l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e versato la quota associativa annua. La quota associativa è intrasmissibile. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annua. E comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Ogni socio è tenuto a prestare la propria opera volontariamente e gratuitamente. Ogni socio può ricoprire le cariche associative previste, che sono gratuite. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell Associazione. Art. 6. DIMISSIONI ED ESCLUSIONE SOCI La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. L esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La morosità superiore a 6 mesi nel pagamento delle quote associative, nonché l inosservanza delle regole dello Statuto, delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, dei regolamenti dell Associazione costituiscono principali motivi di esclusione. L associato, a cui perviene tale provvedimento, contenente le motivazioni per cui l esclusione è stata deliberata, può far ricorso, entro 30 giorni, all Assemblea, per mezzo di raccomandata inviata al Presidente. Il Socio deceduto, dimesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 7. -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti; Art. 8. - ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annua. Tutti i Soci hanno diritto al voto, purché iscritti nel registro Soci da almeno 30 giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio. L Assemblea delibera in merito: - all approvazione del bilancio d esercizio, preventivo e consuntivo; - alla nomina del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo mandato in cui la nomina spetta ai Soci fondatori; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti; - allo scioglimento dell Associazione; - ad ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile mediante lettera, fax, posta elettronica anche certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo, diretti a ciascun associato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L avviso contiene l indicazione del luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell Associazione, della data e dell ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l ordine del giorno. L Assemblea è convocata dal Presidente. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. Nel caso di seconda convocazione, in giornata diversa da quella di prima convocazione, l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le Assemblee deliberano con la maggioranza dei voti dei presenti. Per lo scioglimento e conseguente devoluzione dei beni occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie necessita la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, ed un terzo degli Associati, in seconda convocazione.

Art. 9. - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette eletti dall Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente può nominare il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto riservato all Assemblea. Il Consiglio: sottopone all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo; determina la quota associativa annuale per i Soci; compila ed aggiorna gli eventuali regolamenti da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o fax, tramite posta anche elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno 8 giorni prima della riunione, e contenente l ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di rinuncia o dimissione, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo verrà reintegrato per cooptazione e rimarrà in carica fino alla scadenza dell intero Consiglio. L intero Consiglio cessa d ufficio quando viene meno, per dimissioni od altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, fino alla convocazione d urgenza dell Assemblea. Art. 10. - PRESIDENTE Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente presiede il Consiglio Direttivo, nonché l Assemblea; rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Art. 11. - COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è nominato, qualora necessario, dall Assemblea. È costituito da tre membri, con idonea professione, anche non associati, con mandato di tre esercizi fino all approvazione del Bilancio dell ultimo esercizio di carica; è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori è investito di ogni potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico finanziaria dell Associazione. Il Collegio redige per conto del Consiglio Direttivo una relazione annuale sul Bilancio d esercizio. L Assemblea può anche deliberare di nominare un solo revisore dei conti, al quale spetteranno tutti i poteri e faranno capo tutti gli obblighi sopra previsti per il Collegio.

Art. 13. - GRATUITA' DELLE CARICHE Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non compete alcun compenso per la carica. Art. 14. BILANCIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine di marzo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell esercizio decorso ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati, negli esercizi successivi, ai fini istituzionali ed impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse. E fatto divieto all Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 15. - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell art. 8 dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e scopi affini, sentito l organo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso qualsiasi distribuzione ai Soci. Art. 16. - CONTROVERSIE Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 17. - RINVIO Per quanto non espressamente riportato dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.