I. Disposizioni generali

Documenti analoghi
Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005

Questionario sui dati personali dello studente per determinare il Cantone responsabile del versamento dei contributi (Spiegazioni vedi pag.

Questionario sui dati personali dello studente per determinare il Cantone responsabile del versamento dei contributi (Spiegazioni vedi pag.

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

COMMENTO. sull Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanze sulla formazione professionale di base del 22 luglio Aiuto pittore CFP

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLE ATTIVITA SOCIALI E EDUCATIVE LOCALI EDIZIONE REG.ED

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) TASSE DI AFFILIAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNI PER IL SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA ALESSANDRA SABA

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Accordo. Traduzione 1

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNI PER IL SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

L esperienza del Canton Ticino

Ordinanza sull assicurazione militare

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

CONVENZIONE INTERCOMUNALE INERENTE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE IN COMPROPRIETA DELL ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL BELLINZONESE

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Consiglio Regionale della Puglia 1

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Convenzione sull organizzazione dell insegnamento religioso e sullo statuto dell insegnante di religione

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione. del Governo elettronico in Svizzera ( )

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Transcript:

5.2.3.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali Obiettivi Art. 1 1L accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell insegnamento, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno. 2Indica i settori oggetto d una procedura separata e regola le competenze. 3Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione. Campo d applicazione Art. 2 1L accordo vale per la formazione di base in conformità agli articoli da 12 a 25 della legge federale sulla formazione del 13 dicembre 2002 (LFPr). 2Comprende la preparazione alla formazione di base, l insieme dell insegnamento scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge federale sulla formazione. 3Due o più cantoni firmatari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente accordo. Principi Art. 3 1Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l insegnamento e per formazioni a tempo pieno. 2La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella categoria dell insegnamento all interno del sistema duale è indicata nell allegato. 3I cantoni dove le scuole hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone in formazione. 4Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni, da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d utilità pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano applicate per analogia. Cantone debitore Art. 4 1Per l insegnamento nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione situata fuori dalle frontiere cantonali, in accordo con il cantone nel quale questa si situa. L iscrizione avviene in conformità alla procedura in vigore in quest ultimo cantone. 2Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L autorizzazione deve essere allegata al formulario d iscrizione. 3È considerato cantone di domicilio: a. il cantone d attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori risiedono all estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all estero. Nel caso ci fossero più cantoni d attinenza, è presa in considerazione l attinenza più recente, su riserva della lettera d, b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all estero, su riserva della lettera d, c. il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i cui genitori risiedono all estero, su riserva della lettera d, d. il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto senza interruzione durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in formazione, un attività lucrativa che ha permesso loro d essere indipendenti; la gestione di

una economia domestica familiare e l adempimento di servizio militare sono considerati come attività lucrative, e. in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l autorità tutoria con la più recente competenza. Il. Contributi Determinazione dell importo dei contributi Art. 5 1Per l indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni). 2La definizione dell importo dei contributi si basa sui seguenti principi: a. Sono rilevate le spese medie di formazione per persona e per anno. Determinante per il calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d esercizio e d infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo pieno si deducono anche i sussidi federali. b. Per le spese d infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell importo netto delle spese d esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfetaria è indicata nell allegato. c. I contributi versati nel quadro dell accordo coprono il 90% delle spese medie nette di formazione rilevate per persona e per anno. 3L adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi. 4Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell allegato. III. Contributi versati per altre prestazioni Procedura da seguire per altre prestazioni Art. 6 1La Conferenza svizzera degli uffici di formazione (CSFP), in qualità di conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2. 2Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare: a. i corsi interaziendali, b. i corsi specializzati intercantonali, c. le procedure di qualificazione, d. le formazioni di ricupero per adulti, e. il sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni. 3La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l indennizzo delle prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono indicati nell allegato. Resta riservato il capoverso 4. 4I Cantoni firmatari possono limitare l indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai principi in vigore nella loro legislazione cantonale. IV. Esecuzione Conferenza dei cantoni firmatari Art. 7 1La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo. 2La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti: a. definire l importo dei contributi secondo l articolo 5, b. definire le regole e l importo dei contributi versati per l indennizzo delle prestazioni secondo l articolo 6, capoverso 2. 3Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza. 4Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari. Segretariato Art. 8 1Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE. 2Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti: a. procedere regolarmente al rilevamento delle spese, b. esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell importo dei contributi, c. informare i cantoni firmatari,

d. disporre la coordinazione, e e. regolare le questioni di procedura. 3Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari. 4Le spese di segretariato derivanti dall applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d abitanti. La fatturazione avviene annualmente. Istanza d arbitrato Art. 9 1Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l interpretazione e l applicazione del presente accordo. 2La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE. 3Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969. 4Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive. V. Disposizioni transitorie e finali Entrata in vigore Art. 10 Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al più presto all inizio dell anno scolastico 2007/2008. Abrogazione dell Accordo intercantonale del 30 agosto 2001 sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione Art. 11 La Conferenza dei cantoni firmatari dell Accordo intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione, del 30 agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del citato accordo. Disdetta Art. 12 L accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l entrata in vigore dell accordo o di adesione. Rispetto degli obblighi Art. 13 In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest ultimo mantiene, verso le persone che seguono la formazione al momento dell uscita, gli obblighi derivanti dall accordo. Principato del Liechtenstein Art. 14 Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari. Berna, 22 giugno 2006 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Preso atto dell adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha decretato l entrata in vigore del presente Accordo con effetto all inizio dell anno scolastico 2007/2008. Pubblicato nel BU 2007, 599. Allegato

all accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 1 Anno di scuola 2011/2012 1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa 2 annuale Preparazione alla Parte scolastica, da 1 formazione a 2,5 giorni alla Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla 14 400 Scuola di base Maturità dopo il tirocinio Corsi specializzati intercantonali Procedure di qualificazione Formazioni di ricupero Sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni Lezione singola da 1 a 7 lezioni 920 per lezione le all anno 3 Tempo parziale 4 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità integrata 5 Tempo pieno Scuole d arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali inclusi) 14 400 Tempo pieno per 1 14 400 anno 6 Parallela all attività, per 2 anni 7 parte della parte della parte della parte della In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d infrastruttura pari al 10% delle spese nette d esercizio (in conformità all art. 5 cpv. 2 lett. b). 2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base 1 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1 agosto 2011. 2 I contributi si basano sui risultati raccolti dall UFFT per gli anni 2006-2008. 3 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni li si applica la tariffa per lezioni singole. 4 5 6 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14 400. ). 7 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14 400. ).

(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 8 Anno di scuola 2012/2013 1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa 9 annuale Preparazione alla Parte scolastica, da 1 formazione a 2,5 giorni alla Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla 15 200 Scuola di base Lezione singola da 1 a 7 lezioni 920 per lezione 10 le all anno Tempo parziale 11 Tempo pieno Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità integrata, formazione di recupero (sostegno incluso) 12,** Scuole d arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno inclusi) ** 15 200 Maturità Tempo pieno per 1 15 200 dopo il anno 13 tirocinio Corsi interaziendali (CI) Corsi specializzati intercantonali Procedure di qualificazione Parallela all attività, per 2 anni 14 Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d infrastruttura pari al 10% delle spese nette d esercizio (in conformità all articolo 5, capoverso 2, lettera b). 2. Data di riferimento 8* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1 agosto 2012. ** Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1 agosto 2012. 9 I contributi si basano sui risultati raccolti dall UFFT per gli anni 2006-2008. 10 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni li si applica la tariffa per lezioni singole. 11 12 13 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15 200. ). 14 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15 200. ).

La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 15 Anno di scuola 2013/2014 1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa 16 annuale Preparazione alla Parte scolastica, da 1 7 500 formazione a 2,5 giorni alla Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla 14 700 Scuola di base Lezione singola da 1 a 7 lezioni 930 per lezione 17 le all anno Tempo parziale 18 7 500 Tempo pieno Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità integrata, formazione di recupero (sostegno incluso) 19 Scuole d arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno inclusi) 14 700 Maturità Tempo pieno per 1 14 700 dopo il anno 20 tirocinio 7 500 Corsi interaziendali Corsi specializzati intercantonali Procedure di qualificazione 22 Parallela all attività, per 2 anni 21 Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI Cifra forfettaria per le spese amministrative Procedura regolare secondo l art. 30 150 per procedura di qualificazione 15 * Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1 agosto 2013. 16 I contributi si basano sui risultati raccolti dall UFFT per gli anni 2008-2010. 17 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni li si applica la tariffa per lezioni singole. 18 19 20 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14 700. ). 21 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14 700. ). 22 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1 agosto 2013.

Cifra forfettaria parziale per fase 23 OFPr Procedura di 7 500 al massimo per validazione procedura di validazione secondo l art. 31 OFPr In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d infrastruttura pari al 10% delle spese nette d esercizio (in conformità all articolo 5, capoverso 2, lettera b). 2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 24 Anno di scuola 2014/2015 1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa 25 annuale Preparazione alla Parte scolastica, da 1 formazione a 2,5 giorni alla Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla 13 200 Scuola di base Maturità dopo il tirocinio Lezione singola da 1 a 7 lezioni 910 per lezione 26 le all anno Tempo parziale 27 Tempo pieno Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità integrata, formazione di recupero (sostegno incluso) 28 Scuole d arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno inclusi) 13 200 Tempo pieno per 1 13 200 anno 29 Parallela all attività 23 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l indennizzo intercantonale delle procedure di validazione. 24 * Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1 agosto 2014. 25 I contributi si basano sui risultati raccolti dall UFFT per gli anni 2009-2011. 26 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni li si applica la tariffa per lezioni singole. 27 28 29 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13 200. ).

Corsi interaziendali Corsi specializzati intercantonali Procedure di qualificazione 31, per 2 anni 30 Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI Cifra forfettaria per le spese amministrative Cifra forfettaria parziale per fase 32 Procedura regolare secondo l art. 30 OFPr Procedura di validazione secondo l art. 31 OFPr 150 per procedura di qualificazione al massimo per procedura di validazione In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d infrastruttura pari al 10% delle spese nette d esercizio (in conformità all articolo 5, capoverso 2, lettera b). 2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Pubblicato nel BU 2011, 569; precedente modifica: BU 2008, 523. DL di approvazione del 30.1.2007 - BU 2007, 113. 30 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13 200. ). 31 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1 agosto 2013. 32 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l indennizzo intercantonale delle procedure di validazione.