SINTESI DELLE SANZIONI

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SINTESI DELLE SANZIONI Sanzioni per il Datore di Lavoro e del Dirigente: minimo: 800 massimo: 18'000 Sanzioni per il preposto minimo: 300 massimo: 4'000 Sanzioni per i lavoratori: minimo: 50 massimo: 5'000 Sanzione per committente o responsabile dei lavori minimo: 1'200 massimo: 10'000 Sanzioni per i coordinatori: minimo: 1'250 massimo: 12'000 Sanzioni per il medico competente: minimo: 1'000 massimo: 4'500 Si deve considerare l'introduzione delle sanzioni a carico dall'azienda il cui minimo è quello del D.Lgs. 231/2001: minimo: 258'000 massimo: 1'549'000 Si deve anche considerare l'introduzione di procedimenti penali molto più severi sia a carico del Datore di Lavoro sia a carico di tutta la gerarchia Aziendale sia a carico dell'azienda.

DETTAGLIO DELLE SANZIONI Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E punito con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l adozione del documento di valutazione di tutti i rischi; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f (istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. E punito con l ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all articolo 17 (Documento di Valutazione di tutti i Rischi), comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all articolo 29 (modalità di valutazione e aggiornamento del DVR), commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all articolo 28 (contenuti minimi del DVR), comma 2, lettere c) ed e). 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. b), e), g), i), m), n), o), p), 34 (Datore di Lavoro nominato RSPP), comma 3, 36 (Informazione Formazione ed Addestramento), commi 1, 2 e 3, 43 (disposizioni generali), comma 1, lett. a), b) e c); b) con l arresto tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18 (obblighi del Datore di Lavoro), commi 1, lett. d), h), e v), e 2, 26 (contratti d'appalto od opera), comma 1, lett. b), 43 (disposizioni generali), comma 1, lett. d) ed e), 45 (Primo Soccorso), comma 1, 46 (Prevenzioni Incendi), comma 2; c) con l arresto tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell arresto da quattro a otto mesi; d) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26 (contratti d'appalto od opera), comma 1, e 2, lettere a) e b), 34 (Datore di Lavoro nominato RSPP), commi 1 e 2; e) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lettera l), e 43 (disposizioni generali), comma 4; f) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lettera a) g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. bb); h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. u), 29 (modalità di valutazione e aggiornamento del DVR), comma 4, e 35 (riunione periodica), comma 2; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione

dell articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell articolo 26 (contratti d'appalto od opera), comma 8. n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall articolo 18 (obblighi del Datore di Lavoro), comma 1, lettera aa). 5. L applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 56 - Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all articolo 19 (obblighi del preposto): a) con l arresto da uno a tre mesi o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell articolo 19 (obblighi del preposto), comma 1, lett. a), e), f); b) con l arresto sino a un mese o con l ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell articolo 19 (obblighi del preposto), comma 1, lett. b), c), d); c) con l ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell articolo 19 (obblighi del preposto), comma 1, lett. g). Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori [... omissis...] Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente [... omissis...] Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell articolo 20 (obblighi dei lavoratori), comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 20 (obblighi dei lavoratori) comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 1. I soggetti di cui all articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell articolo 21 (richiami al C.C. e al C:P.), comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 21 (richiami al C.C. e al C:P.), comma 1, lettera c). Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l arresto da sei a dodici mesi o con l ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell articolo 66 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento);

b) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 (obblighi del Datore di Lavoro in merito ai luoghi di lavoro) e 65 (locali sotterranei o semisotterrenaei), commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell articolo 67 (notifiche all'organo di vigilianza), commi 1 e 2. Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione: a) dell articolo 70 (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro), comma 1 e dell articolo 70 (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro), comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell ALLEGATO V, parte II; b) dell articolo 71 (obblighi del datore di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro), commi 1, 2, 4, 7 ed 8; c) dell articolo 82 (lavori sotto tensione), comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1. 2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione: a) dell articolo 70 (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro), comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell ALLEGATO V, parte II; b) dell articolo 71 (obblighi del datore di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro), comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell ALLEGATO VI. 3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione: a) dell articolo 70 (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro), comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell ALLEGATO V, parte II, e dell ALLEGATO VI; b) dell articolo 71 (obblighi del datore di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro) commi 6 e 9 e 11; c) dell articolo 72 (obblighi dei noleggiatori), commi 1 e 2; d) dell articolo 86 (verifiche del sistema di protezione da scariche elettriche), comma 3. Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90 (obblighi del committente o responsabile dei lavori, cantieri), commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell articolo 90 (obblighi del committente o responsabile dei lavori, cantieri), comma 9, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell articolo 101 (trasmissione dei documenti relativi alla sicurezza, cantieri), comma 1, primo periodo; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell articolo 90 (obblighi del committente o responsabile dei lavori, cantieri), comma 9, lettera c). Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell articolo 91 (obblighi di redazione

del PSC), comma 1. 2. Il coordinatore per l esecuzione dei lavori è punito: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell articolo 92 (obblighi relativi ai sopralluoghi e segnalazioni di inadempienze), comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell articolo 92, comma 2; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell articolo 92 (obblighi relativi ai sopralluoghi e segnalazioni di inadempienze), comma 1, lettera d). Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96 (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e proposti), comma 1, lettere a), b), c) e g), 97 (obblighi dell'impresa affidataria), comma 1, 100 (redazione PSC), comma 3, 117 (prossimità a linee elettriche), 118 (splateamento sbancamento), 121 (gas negli scavi), 126 (parapetti), 128 (sottoponti), comma 1, 145 (disarmo armature), commi 1 e 2, 148 (lavori speciali); b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112 (idoneità delle opere provvisionali), 119 (pozzi scavi e cunicoli), 122 (ponteggi ed opere provvisionali), 123 (montaggio e smontaggio opere provvisionali), 125 (disposizione montanti), commi 1, 2 e 3, 127 (ponti a sbalzo), 129 (impalcature), comma 1, 136 (PIMUS), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151 (demolizioni), comma 1, 152 (misure di sicurezza), comma 1, 154 (sbarramento della zona di demolizione); c) con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96 (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e proposti), comma 1, lettera d), e 97 (obblighi dell'impresa affidataria), comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100 (redazione PSC), comma 4, e 101 (obblighi di trasmissione della documentazione di sicurezza), commi 2 e 3. 2. Il preposto è punito nei limiti dell attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi a) con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96 (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e proposti), comma 1, lettera a), 100 (redazione PSC), comma 3, 121 (gas negli scavi), 136 (PIMUS), commi 5 e 6, 137 (manutenzione e revisione), comma 1, 145 (disarmo armature), commi 1 e 2; b) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118 (splateamento sbancamento), commi 3 e 5, 123 (montaggio e smontaggio opere provvisionali), 140 (ponti su ruote a torre), commi 3 e 6, 152 (misure di sicurezza), comma 2. Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell articolo 100 (redazione PSC), comma 3; b) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell articolo 94 (obblighi dei lavoratori autonomi). 2. I lavoratori sono puniti con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124 (deposito di materiali sulle impalcature), 138 (norme articolari), commi 3 e 4, 152 (misure di sicurezza), comma 2.

Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 (obblighi del datore di lavoro) e 164 (informazione e formazione), comma 1, lettera b); b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell articolo 164 (informazione e formazione), comma 1, lettera a). Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto a) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell articolo 163 (obblighi del datore di lavoro, segnaletica); b) con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell articolo 164 (informazione e formazione, segnaletica), comma 1, lettera a). Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell articolo 168 (obblighi del datore di lavoro, MMC), commi 1 e 2, 169 (informazione, formazione e addestramento, MMC), comma 1, lettera b). b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell articolo 169 (informazione, formazione e addestramento, MMC), comma 1, lettera a). Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto a) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell articolo 168 (obblighi del datore di lavoro, MMC), commi 1 e 2; b) con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell articolo 169 (informazione, formazione e addestramento, MMC), comma 1, lettera a). Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell articolo 174 (obblighi del datore di lavoro, VDT), comma 2 e 3, 175 (svolgimento quotidiano del lavoro, VDT), 176 (sorveglianza sanitaria, VDT), commi 1, 3, 5, 177 (informazione e formazione VDT), comma 1, lettera b); b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell articolo 177 (informazione e formazione VDT), comma 1, lettera a). Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto a) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell articolo 174 (obblighi del datore di lavoro, VDT), comma 2 e 3, 175 (svolgimento quotidiano del lavoro, VDT); b) con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell articolo 174 (obblighi del datore di lavoro, VDT), comma 1, lettera a).

Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181 (valutazione dei rischi, agenti fisici), comma 2, 190 (valutazione del rischio agenti fisici e sostanze ototossiche), commi 1 e 5, 209 (identificazione dell'esposizione campi elettromagnetici), commi 1 e 5, 216 (identificazione esposizione radiazioni ottiche artificiali), comma 1. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182 (eliminazione o riduzione dei rischi, agenti fisici), comma 2, 184 (informazione formazione addestramento, agenti fisici), 185 (sorveglianza sanitaria, agenti fisici), 190 (valutazione del rischio), commi 2 e 3, 192 (MMPP), comma 2, 193 (DPI), comma 1, 195 (informazione e formazione), 197 (deroghe), comma 3, 202 (valutazione rischi, vibrazioni), 203 (MMPP), 205 (deroghe), comma 4, 209 (identificazione dell'esposizione campi elettromagnetici), commi 2 e 4, 210 (MMPP), comma 1, e 217 (riduzione ed eliminazione dei rischi), comma 1; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210 (MMPP), commi 2 e 3, e 217 (riduzione ed eliminazione dei rischi, commi 2 e 3. Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente 1. Il medico competente è punito con l arresto fino tre mesi o con l ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 (sorveglianza sanitaria, agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio, agenti fisici). Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: f) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223 (valutazione rischi, agenti chimici), commi da 1 a 3, 225 (MMPP), 226 (incidenti ed emergenze), 228 (divieti), commi 1, 3, 4 e 5, 229 (sorveglianza sanitaria), comma 7, 235 (sostituzione e riduzione, agenti cancerogeni), 236 (valutazione del rischio agenti cancerogeni), comma 3, 237 (misure tecniche organizzative e procedurali), 238 (misure tecniche), comma 1, 239 (informazione e formazione), comma 2, 240 (esposizione non prevedibile), commi 1 e 2, 241 (operazioni lavorative particolari) e 242 (accertamenti sanitari), commi 1, 2 e 5, lett. b), 250 (notifica, amianto), commi 1, 2 e 4, 251 (MMPP), 253 (controllo dell'esposizione, amianto), comma 1, 254 (limite di esposizione, amianto), 255 (operzioni lavorative particolari), 256 (demolizione o rimozione dell'amianto), commi da 1 a 4, 257 (informazione dei lavoratori), 258 (formazione dei lavoratori), 259 (sorveglianza sanitaria), commi 1, 2 e 3, e 260 (registro di esposizione), commi 1; g) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223 (valutazione rischi, agenti chimici), comma1, 227, commi 1, 2 e 3, 229 (sorveglianza sanitaria), commi 1, 2, 3 e 5, 239 (informazione e formazione), commi 1 e 4, 240 (esposizione non prevedibile), comma 3, 248 (individuazione della presenza di amianto), comma 1, e 252 (misure igieniche); h) con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250 (notifica, amianto), comma 3, e 256 (demolizione o rimozione dell'amianto), commi 5 e 7; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243 (registro di esposizione, cancerogeni), commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253 (controllo dell'esposizione, amianto), comma 3, e 260 (registro di esposizione), commi 2 e 3.

Articolo 263 - Sanzioni per il preposto d) con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225 (MMPP), 226 (incidenti ed emergenze), 228 (divieti), commi 1, 3, 4 e 5, 235 (sostituzione e riduzione, agenti cancerogeni), 236 (valutazione del rischio agenti cancerogeni), comma 3, 237 (misure tecniche organizzative e procedurali), 238 (misure tecniche), comma 1, 240 (esposizione non prevedibile), commi 1 e 2, 241 (operazioni lavorative particolari), e 242 (accertamenti sanitari), commi 1 e 2; e) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229 (sorveglianza sanitaria), commi 1, 2, 3 e 5, e 239 (informazione e formazione), commi 1 e 4. Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente 1. Il medico competente è punito: d) con l arresto fino a due mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229 (sorveglianza sanitaria), comma 3, primo periodo, e comma 6, 230 (cartelle sanitarie e di rischio), e 242 (accertamenti sanitari), comma 4; e) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell articolo 243 (registro di esposizione, cancerogeni), comma 2. Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti con l arresto fino a quindici giorni o con l ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell articolo 240 (esposizione non prevedibile), comma 2. Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269 (comunicazione, biologici), commi 1, 2 e 3; 270 (autorizzazione, biologici), commi 1 e 4; 271 (valutazione del rischio, biologici), comma 2; 272 (misure tecniche organizzative e procedurali, biologici); 273 (misure igieniche), comma 1; 274 (strutture sanitarie e veterinarie), commi 2 e 3; 275 (laboratori e stabulari); 276 (processi industriali); 277 (misure di emergenza), comma 2; 278 (informazione e formazione), comma 1, 2 e 4; 279 (prevenzione e controllo), commi 1, 2, 280 (registro degli esposti), commi 1 e 2; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell articolo 280 (registro degli esposti), commi 3 e 4. Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti a) con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271 (valutazione del rischio, biologici), comma 2; 272 (misure tecniche organizzative e procedurali, biologici); 273 (misure igieniche), comma 1; 274 (strutture sanitarie e veterinarie), commi 2 e 3; 275 (laboratori e stabulari); 276 (processi industriali); 278 (informazione e formazione), commi 1 e 4; 279 (prevenzione e controllo), commi 1 e 2. Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell articolo 279 (prevenzione e controllo), comma 3.

Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell articolo 277 (misure di emergenza), comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell articolo 277 (misure di emergenza), comma 1. Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 273 (misure igieniche), comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 per la violazione degli articoli 289 (prevenzione contro le esplosioni), comma 2, 291 (obblighi generali), 292 (coordinamento, cantieri), comma 2, 293 (aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), commi 1 e 2, e 296 (verifiche).