Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Sommario. n. 6-2014



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Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Alcune novità normative dell estate 2014 volte alla semplificazione dell attività d impresa Appalti pubblici e parere precontenzioso dell autorità anticorruzione Provvedimento del Garante Privacy Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie Riforma giustizia civile - principali novità 1 ottobre 2014: nuove modalità di pagamento degli F24: i chiarimenti dell Agenzia Visto di conformità per compensare i crediti IRES/IRPEF ed IRAP: il professionista autorizzato può fare da sé Prevenzione e contrasto all evasione: l Agenzia detta le linee guida per il 2014 Erogazioni liberali a sostegno della cultura: l Agenzia fornisce i primi chiarimenti 2 2 4 4 5

Alcune novità normative dell estate 2014 volte alla semplificazione dell attività d impresa A) Modifica al capitale minimo necessario per la costituzione di Spa e Sapa E stato modificato il capitale minimo necessario per la costituzione di Spa e Sapa: scende da 120.000 a 50.000 euro, anche in caso di conferimento di crediti e altri beni in natura (articolo 227 Codice civile). Questa modifica si riflette su altre disposizioni della disciplina societaria quali, ad esempio, quella riguardante i versamenti iniziali, quella relativa agli interventi in caso di perdite patrimoniali rilevanti e quelle disciplinanti le cause di scioglimento. Per quanto riguarda il versamento minimo da effettuarsi in caso di sottoscrizione del capitale in denaro, ad esempio, dal momento che il codice civile richiede che ne sia versato il 25%, o il 100% se trattasi di società unipersonale, gli importi dovuti passano quindi, a 12.500 euro (contro gli euro 0.000 precedenti) o 50.000 euro, in caso di socio unico. Secondo i primi commentatori, l'impatto del nuovo limite sarà maggiormente incisivo sulla gestione delle perdite ed in particolare sulla possibilità per i soci di evitare le conseguenze derivanti per legge da una perdita che, oltre a superare il terzo del patrimonio, riduca il capitale al di sotto del minimo legale. Da ora in poi questo limite va quantificato in 50.000 euro e non più in 120.000, con la conseguenza che sarà più facile non ricadere negli obblighi relativi alla ricapitalizzazione forzata. D.L. 91/2014. B) Semplificazione delle procedure di iscrizione di alcuni atti nel registro delle imprese A decorrere dal 1 settembre 2014, quando l iscrizione nel registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore procede all iscrizione immediata dell atto. Tale disposizione non si applicherà alle società per azioni. Lo scopo della norma è facilitare e accelerare le procedure finalizzate all avvio delle attività economiche, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all attività dell impresa. Il Mise, in una circolare contenente chiarimenti sul punto, ritiene applicabile questa procedura anche a "tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, ad esempio, le sentenze", ma la esclude per gli atti di cessione di quote di Srl. Stando alla lettera dalle legge, dovrebbero essere esclusi gli atti di cessione inviati dagli intermediari come i commercialisti e le domande cui sono allegati atti formati dai soci, dagli amministratori, dagli organi di controllo (verbali assembleari, attribuzioni di poteri, etc.). L accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l iscrizione presso la Camera di Commercio rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l atto e resta ferma la cancellazione d ufficio ai sensi dell articolo 2191 del codice civile. La disposizione si basa sul fatto che il valore probatorio dell atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato prova legale, la cui efficacia può essere messa in discussione solo attraverso l apposito procedimento della querela di falso. La cancellazione, di cui all art. 2191 c.c., si riferisce ai casi in cui l iscrizione doveva essere rifiutata: la mancanza della forma scritta; l incompletezza della documentazione allegata; la mancanza della legittimazione del richiedente; la mancata corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge; la mancanza dei presupposti legali relativi all iscrizione. Riferimenti Art. 21, comma 7-bis, D.L. 91/2014 (introdotto dalla legge di conversione n. 116 del 2014) Circolare del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) n. 67 del 19 settembre 2014. C) Semplificazione dell avvio, gestione e cessazione delle attività imprenditoriali attraverso il potenziamento e ampliamento dei poteri delle Agenzie per le imprese Entro il 21 febbraio 2015 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto competitività ) dovrà essere emanato un regolamento in base al quale i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle agenzie per le imprese sostituiranno a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati sia in quelli ordinari. Resteranno escluse solo le determinazioni in via di autotutela e l esercizio della discrezionalità. Come noto, le agenzie per le imprese sono soggetti privati accreditati, ai quali può essere affidata l attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell esercizio dell attività di impresa (legge 1/2008). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che consente l avvio immediato dell attività o dell intervento. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell amministrazione, le agenzie per le imprese svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico per le attività produttive. Riferimenti Articolo 8, comma, lettera c), della legge 1/2008 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Appalti pubblici e parere precontenzioso dell autorità anticorruzione Il 2 settembre, l Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emanato un regolamento contenente la disciplina dei casi in cui su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti la stessa autorità è chiamata ad esprimere un parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione c.d. parere precontenzioso (Art. 6, comma 7, lettera n, codice dei contratti pubblici). Innanzi tutto, l ANAC conferma che sono legittimati a richiedere un parere di precontenzioso, oltre la stazione appaltante e le parti interessate, anche i portatori di interessi diffusi, come le associazioni di categoria ed i comitati. Quanto ai requisiti essenziali delle istanze, nel regolamento in esame si precisa che sono inammissibili se: presentate in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate 2

come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all esterno la volontà del soggetto richiedente. Tuttavia, i primi commenti hanno evidenziato che l Autorità non chiarisce i termini per individuare una controversia utile per l avvio della procedura, per la quale potrebbe essere ipotizzabile l astratta idoneità di un semplice carteggio, tra concorrente e stazione appaltante, da cui emerga una disparità di posizioni. Si prevede inoltre che le istanze siano trattate con un criterio di priorità, dando la precedenza alle istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. In caso di istanze presentate singolarmente, si darà precedenza: alle istanze presentate dalla stazione appaltante; alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria); alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. Non è ammissibile l istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l archiviazione, fatta salva l ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest ultimo caso troveranno applicazione le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili. Riferimenti Art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 Regolamento Anac 2 settembre 2014. Provvedimento del Garante Privacy Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie Entro il prossimo 0 settembre le banche, le società appartenenti a gruppi bancari e Poste Italiane Spa dovranno adottare le misure prescritte dal Garante Privacy con il Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 contenente Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie. Detto Provvedimento mira a fornire prescrizioni in relazione al trattamento di dati personali della clientela, al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali sanciti dal Codice Privacy, in ordine ai temi della circolazione delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della tracciabilità delle operazioni bancarie effettuate dagli incaricati del trattamento degli istituiti di credito (sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry ). Riforma giustizia civile - principali novità Con un decreto legge del 12 settembre, il Governo ha apportato significative novità volte alla semplificazione e allo smaltimento dell arretrato relativo alle controversie civili. Di seguito, una sintesi delle principali novità. A) Trasferimento in sede arbitrale Nelle cause civili pendenti in primo grado e in grado d appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, da svolgersi secondo le ordinarie regole dell arbitrato contenute nel codice di procedura civile (espressamente richiamate). B) Conciliazione con l assistenza degli avvocati (c.d. negoziazione assistita) Si tratta di una procedura co-gestita dagli avvocati delle parti, volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Un procedimento particolare di negoziazione assistita è previsto per le cause di separazione e divorzio. In questi casi, inoltre, è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. C) Modifica al regime della compensazione delle spese Cambiano le condizioni al ricorrere delle quali il giudice può decidere la compensazione delle spese del processo. Prima della modifica, il codice prevedeva che la compensazione potesse essere disposta sia nel caso di soccombenza reciproca, sia nel caso in cui il ricorressero non meglio precisati altri giusti motivi. Ora, invece, il Legislatore ha ristretto il campo della discrezionalità del giudice e ha sancito che, fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione possa essere disposta solo nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. D) Passaggio dal rito ordinario al rito sommario Per le cause meno complesse, cioè i casi in cui è idonea un istruttoria semplice, è previsto che possa essere disposto, d ufficio, il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato, previo contraddittorio tra le parti in ordine al mutamento. E) Dichiarazioni rese al difensore: Si introduce la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore dai testimoni, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l onere di provare. F) Dimezzamento dei termini di sospensione feriale È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 1 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre). G) Ritardo nei pagamenti Per fare in modo che la lunghezza del processo non vada a discapito della parte vittoriosa e per evitare che gli strumenti processuali siano utilizzati in maniera strumentalmente dilatoria, la legge ora prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. Infine sono state introdotte alcune disposizioni volte a rendere più semplice e più veloce la procedura di esecuzione forzata.

D.L. 12 settembre 2014, n. 12. 1 ottobre 2014: nuove modalità di pagamento degli F24: i chiarimenti dell Agenzia Dal 1 ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore ad euro 1.000,00 ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l istituto della compensazione. In particolare, i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati: nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 online; F24 web e F24 cumulativo); nell ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche); ed infine, se il saldo finale è di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ha illustrato tali nuove modalità di pagamento del modello F24, precisando che le deleghe di pagamento a saldo zero, potranno essere trasmesse: direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi di F24 web ; attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, oltre a quelli appena descritte è possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione. Per i contribuenti che non detengono un conto corrente, l Agenzia ha inoltre precisato che se devono pagare una somma superiore a 1.000,00 euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), possono affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, si può utilizzare l F24 cartaceo. Queste stesse modalità si applicano anche ai modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. I casi in cui è ancora possibile presentare l F24 cartaceo sono: F24 precompilato dall ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione; contribuenti che versano a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 1 dicembre 201), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero); beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Agenzia delle Entrate Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E. Visto di conformità per compensare i crediti IRES/IRPEF ed IRAP: il professionista autorizzato può fare da sé Il professionista autorizzato può apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione, laddove dalla stessa emergano crediti relativi alle imposte sui redditi ed IRAP, superiori a euro 15.000,00 che intende utilizzare in compensazione in F24. E questo il chiarimento reso dall Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014. Infatti, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per l anno 2014, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 dicembre 201, vi è l obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per compensare in F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap, per importi superiori a 15.000,00 euro annui. In particolare, l Agenzia ha precisato che possono apporre il visto di conformità i seguenti soggetti: i) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; ii) gli iscritti alla data del 0 settembre 199 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Pertanto, il professionista abilitato a legittimare i crediti può autocertificarsi la propria dichiarazione, senza ricorrere a soggetti terzi. Agenzia delle Entrate Risoluzione 2 settembre 2014, n. 82/E. Prevenzione e contrasto all evasione: l Agenzia detta le linee guida per il 2014 L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25/E del 6 agosto 2014, ha illustrato le linee guida per la prevenzione e il contrasto all evasione per l anno 2014. Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di frode ed evasione più gravi, al fine di individuare i comportamenti più pericolosi che possono essere adottati dai contribuenti, e chiedendo agli Uffici di svolgere l attività di controllo in un contesto di collaborazione e buona fede. Controlli in funzione del livello di rischio L Agenzia ha precisato che tutte le attività di controllo devono essere basate su differenti analisi di rischio a seconda delle varie tipologie dei contribuenti. Ad esempio, per i grandi contribuenti, l attività di controllo deve focalizzarsi sui fenomeni di reale evasione, come ad esempio la delocalizzazione dei redditi verso Paesi a fiscalità privilegiata e la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, l Agenzia ha invitato gli Uffici alla prosecuzione della sperimentazione del regime di adempimento collaborativo, avviato a giugno 201, in collaborazione col mondo delle imprese, con l obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale. Particolare cautela deve essere adottata nei casi di accertamento basati su presunzioni. 4

Le indagini finanziarie, infatti, dovranno essere utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Il redditometro scatterà soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute. Fari puntati sulle operazioni di riorganizzazione societaria L Agenzia ha invitato a prestare particolare attenzione alle operazioni di riorganizzazione societaria. Sul fronte del contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria è in arrivo una stretta sulle false lettere d intento e le compensazioni di crediti erariali inesistenti. Il documento di prassi, inoltre, ribadisce l opportunità di seguire nel tempo le attività che i soggetti coinvolti nelle frodi intraprendono successivamente poiché spesso, utilizzando gli stessi schemi societari, tendono a riprodurre i fenomeni fraudolenti. PMI e lavoratori autonomi Con riferimento all attività di controllo da porre in essere nei confronti dei lavoratori autonomi e delle imprese di medie dimensioni, l Agenzia ha sottolineato che lo strumento delle indagini finanziarie deve essere utilizzato soltanto dopo un attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie e che vanno in ogni caso evitate richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Priorità, in ogni caso, deve essere destinata alla collaborazione con il contribuente, chiamato a fornire eventuali giustificazioni in merito alle operazioni sotto osservazione. I controlli sugli enti non commerciali Infine, con specifico riferimento agli enti non commerciali, l Agenzia ha ribadito che particolare attenzione continua ad essere dedicata a quei soggetti che si presentano come enti non commerciali, ma di fatto svolgono vere e proprie attività commerciali. Agenzia delle Entrate Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E. Erogazioni liberali a sostegno della cultura: l Agenzia fornisce i primi chiarimenti L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 1 luglio 2014, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al credito d imposta riconosciuto dal D.L. n. 8/2014 per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura e dello spettacolo. Possono beneficiare di tale credito le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, in misura pari: al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015; al 50% delle erogazioni eseguite nel 2016. Per beneficiare di tale credito le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, e devono essere destinate a: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico - sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta: le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile; per i titolari di reddito d impresa, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi. L Agenzia ha inoltre precisato che le modalità di fruizione del credito sono differenziate a seconda del beneficiario: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui hanno effettuato l erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi; le imprese possono utilizzare il credito, nell ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai soggetti non residenti. Il credito d imposta che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d imposta agevolativi. Al credito non si applica nemmeno il limite generale di compensazione di crediti d imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014. Sul fronte temporale, la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non sfruttata per intero: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi; i titolari di reddito d impresa possono compensarlo nei periodi d imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Si rileva, infine, che il credito d imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. Agenzia delle Entrate Circolare 1 luglio 2014, n. 24/E. 5

Contatti Milano - Sede legale Via della Moscova, 20121 Milano Tel. +9 02.8067.1 Fax +9 02.8901086 email: info@crowehorwath.it Roma Via Barberini, 47 00187 Roma Tel. +9 06.697757.1 Fax +9 06.69775720 Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 150 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Tale approccio consente di offrire risposte tempestive alla clientela, mirate alla soluzione dei problemi specifici nel contesto generale di riferimento. Lo Studio è member firm di Crowe Horwath International - Network internazionale fra i global top 10 - e partner privilegiato di F2A Srl, attivo nella fornitura di servizi di outsourcing in ambito Finance & Administration e Human Resources. Torino Corso Matteotti, 17 10121 Torino Tel. +9 011.5119166 Fax +9 011.4407792 Venezia Viale Ancona, 26 0172 Mestre (VE) Tel. +9 041.290571.1 Fax +9 041.290577 Crowe Horwath International Crowe Horwath International, tra le top 10 global accounting firm, è un Network internazionale che include più di 167 Società indipendenti, attive nel campo dei servizi contabili e di consulenza, con la collaborazione di più di 28.000 risorse tra professionisti e staff dislocati in 650 uffici in più di 109 Paesi nel mondo. Crowe Horwath International è caratterizzato da un elevato livello di servizio, da una forte integrazione tra i servizi offerti e da un insieme di valori fondamentali comuni che ne orientano le decisioni. Ogni "Member firm" è leader nel proprio mercato nazionale grazie alla collaborazione di professionisti che, con un approfondita conoscenza della normativa e dei costumi locali, supportano le aziende che vogliono investire nei loro mercati. Newsletter Legale - Fiscale Registrazione n. 4 del 17 luglio 2009 - presso il Tribunale di Milano www.crowehorwath.net/it Produzione riservata - vietata la copia 6