DISMISSIONI INDUSTRIALI E BONIFICHE PROTAGONISTI A CONFRONTO. Donatella Giacopetti, Unione Petrolifera. Rimini, 7 novembre 2013

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DISMISSIONI INDUSTRIALI E BONIFICHE PROTAGONISTI A CONFRONTO Donatella Giacopetti, Unione Petrolifera Rimini, 7 novembre 2013

Unione Petrolifera Associazione di categoria, istituita nel 1948, riunisce le principali aziende petrolifere che operano in Italia nell ambito della trasformazione del petrolio e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Aderisce a Confindustria 13 impianti 90 2

Il settore della raffinazione in Italia oggi L industria della raffinazione si è profondamente trasformata negli 20 anni per rispondere alle mutate esigenze del mercato e all evoluzione della qualità dei prodotti. Massicci investimenti, dell ordine di 1 miliardo di euro l anno per gli ultimi 20 anni, sono stati necessari per supportare tale cambiamento. La riduzione dei consumi, conseguente alla crisi economica e alla competizione con i sistemi di raffinazione del medio ed estremo oriente, soggette a regole differenti, ha determinato una perdita di profittabilità per il settore Cio ha causato, negli ultimi due anni, la chiusura di tre raffinerie e la trasformazione di altre due. In prospettiva la situazione potrebbe addirittura aggravarsi per la concorrenza di prodotti provenienti dagli USA che godono del costo dell energia del 30% piu basso (grazie allo shale gas), per l ulteriore sbilanciamento della domanda sempre minore di benzina e maggiore di gasolio e per la scomparsa del bunker a livello marina per norme ambientali 3

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Recenti modifiche introdotte nella normativa delle bonifiche SALVA ITALIA Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici (SO n. 276 alla GU del 27 dicembre 2011 n. 300) All art. 40 comma 5 della legge di conversione sono mantenute, con modifiche, le novità in materia di bonifica dei siti contaminati: 5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive [testo aggiunto l. 214/2011 Salva Italia] Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. [Testo aggiunto dalla l. 35/2012 Semplificazioni] (( Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. )) 6

LIBERALIZZAZIONI LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53) Art. 48 : sono disciplinate ulteriormente le operazioni di dragaggio dei porti, anche ubicati in siti di interesse nazionale. Tali operazioni possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica; sono inoltre definiti i possibili utilizzi dei materiali dragati in funzione della loro qualità ambientale. AMBIENTE LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (GU n. 71 del 24-3-2012 ) Art. 3 commi da 1 a 4: è introdotta la disciplina delle matrici ambientali di riporto, chiarendo le condizioni alle quali tali matrici sono escluse dalla definizione di rifiuto; Art. 3 comma 5: il Ministero Ambiente potrà modificare, con decreto ministeriale invece che con atto avente forza di legge, gli allegati alla parte IV (rifiuti e bonifiche) del D.Lgs. 152/06; 7

SEMPLIFICAZIONI Legge 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (su SO n. 69 alla GU n. 82 del 6.4.2012) Art. 57 Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio comma 7: la promozione di accordi di programma da parte del Ministero Sviluppo economico e Ministero Ambiente per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali; comma 8: il mantenimento della validità delle AIA fino alla loro naturale scadenza nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio in depositi di oli minerali; comma 9: la possibilità, nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, di continuare ad esercire i sistemi di sicurezza operativa senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica. 8

CRESCITA Legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL 83/2012, recante norme urgenti per la crescita del Paese. (SO n. 171 alla GU n. 187 dell 11.8.2012 ) Articolo 36 - (Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero). Si specifica meglio che i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, sia nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, che nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito. Si Prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti Articolo 36-bis. - (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale) ha per obiettivo quello di individuare con maggior precisione i siti di interesse nazionale ai fini delle bonifiche. 9

DL FARE DL 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia SO n. 50 alla Gu n. 144 del 21 giugno 2013 Le nuove disposizioni in materia ambientale sono contenute all art. 41 e riguardano: gestione delle acque di falda emunte sostituzione integrale drell at. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte) del D.Lgs 152/06. Assimilazione delle acque emunte alle acque reflue industriali se riduzione effettiva dei carichi inquinanti e con valori limite di emissione determinati in massa terre e rocce da scavo - modificato all art. 184 bis (sottoprodotto) del DLgs 152/06: DM 161/2012 solo per attività sottoposte a VIA o AIA: disciplina semplificata per tutti gli altri casi. variazione della definizione di materiale da riporto: assimilato a terreno solo se conforme a test di cessione in matrice acquosa, previsto dalle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi (DM 5.2.198) 10

1 Come promuovere il processo Semplificazioni apparato normativo: la norma in vigore non ha raggiunto la piena applicazione e la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato orientamenti che andrebbero meglio chiariti all interno della legge Analisi di rischio: sarebbe necessaria una maggiore applicazione dell analisi di rischio sito-specifica, che essendo calata sulla singola realtà del sito consentirebbe di abbandonare le assunzioni basate sul principio di precauzione per assenza di informazioni, consentendo un ottimale rapporto costo-beneficio. Gli organi tecnici centrali stanno fornendo un adeguato supporto tecnico a tutti gli operatori, pubblici e privati Accordi di programma: strumento di elezione per definire nel dettaglio tempi e modalità di attuazione degli interventi nel quadro della disciplina generale ma è necessario che siano definiti nell ambito di una concertazione tra soggetti pubblici e privati Sostenibilità degli interventi di bonifica: preferire la sostenibilità nelle scelte delle tecnologie di bonifica considerando in modo integrato le conseguenze ambientali, sociali ed economiche degli stessi

La struttura della rete carburanti 9% Impianti No logo soggetti che espongono il proprio marchio e si riforniscono autonomamente Numero totale PPV: 23.100 39% Punti vendita convenzionati proprietà di soggetti non integrati (retisti e parte della GDO) che espongono il marchio delle aziende petrolifere integrate con un contratto di fornitura in esclusiva di durata massima di 5 anni 52% Punti vendita sociali proprietà delle aziende petrolifere integrate 12

L evoluzione della rete carburanti Negli ultimi 5 anni, a seguito della completa liberalizzazione delle norme relative all installazione dei nuovi punti vendita, realizzata con la legge 133 dell agosto 2008 in attuazione di prescrizioni comunitarie, si è assistito ad: una riduzione dei p.v. sociali un aumento del numero dei convenzionati una significativa crescita degli impianti no logo, nonostante la crisi dei consumi, di circa 150 impianti all anno 13

Il confronto con la rete europea Caratteristiche della rete italiana in raffronto con l Europa : un ancora parziale diffusione della selfizzazione (post pay presente nel 38% dei p.v.) una scarsa diffusione delle attività collaterali alla vendita dei carburanti (c.d. non oil) presente solo nel 16% della rete distributiva; limitazioni di orari e giorni di apertura (9-10 ore/gg per 270 gg/anno in Italia verso 15-16 ore/gg e 365 gg/anno nei maggiori paesi europei). Numero PPV Erogato medio PPV con post - pagamento PPV con servizi non oil Mille litri N % N % Italia 23.100 1.419 8.710 38 3.600 16 Francia 12.00 3.500 10.900 91 8.400 70 Germania 14.723 2.940 14.600 99 14.723 100 Regno Unito 8.480 4.080 8.278 98 7.200 85 14 Fonte: Rilevazione NOIA al 1.1.2012

Necessario un processo di ristrutturazione della rete Fondo rete carburanti DM 19.4.2013 su GU n. 136 del 12.6.2013 Contributo ambientale per il ripristino dei luoghi a seguito di chiusura impianti ( dal 1.1.2012 al 31.12.2014) max 70.000 per euro per impianto domanda per accantonamento fondo: dal 30 giorno dalla pubblicazione in GU del DM (12.7.2013); richiesto l ordinativo lavori di ripristino + preventivo + indicazione di inizio lavori Delega per la bonifica della rete carburanti Legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL 83/2012(art. 36): Si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti