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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL AUTORITA GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA

Indice Articolo 1 Finalità... 3 Articolo 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili... 3 Articolo 3 Pertinenza, completezza ed indispensabilità... 4 ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL AUTORITA PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA... 5 SCHEDA N.1... 5 SCHEDA N.2... 6 SCHEDA N.3... 7 2

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, le disposizioni secondo le quali se una disposizione di legge specifica solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non anche i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; VISTO che, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n.196 del 2003, l identificazione dei dati e dei trattamenti deve avvenire con atto di natura regolamentare da adottare in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo, o, anche, su schemi tipo; VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari e rilevato che in esso sono state evidenziate le operazioni di trattamento che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati; VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante l Istituzione dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza, (in seguito legge istitutiva); PRESO ATTO che nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali l Autorità garante per l infanzia e l adolescenza gestisce dati sensibili e giudiziari, anche in presenza di disposizioni normative che indicano solo la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non anche i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili; CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione della legge n.112 del 2011, per tali casi, ai sensi del disposto dell articolo 5 della medesima legge, è stato fatto riferimento alla disciplina adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; RILEVATA tuttavia la necessità di dover procedere all adozione di un autonomo regolamento, ai sensi 20, comma 2, del decreto legislativo n.196 del 2003; VISTA la normativa applicabile ai fini della gestione del rapporto di lavoro e in particolare le contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTE le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; VISTA la legge 14 aprile 1982, n. 164: Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del n., reso il ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.196 del 2003. Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice in materia di protezione dei dati personali ), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili da parte dell Autorità Garante per l infanzia e l adolescenza (di seguito l Autorità ) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Articolo 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, le schede, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo (artt. 67, 68, 69, 71 e 112 del codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento alle seguenti attività dell Autorità: 1) instaurazione e gestione del rapporto di lavoro; 3

2) contenzioso giuridico; 3) tutela delle persone di minore età e attuazione della normativa a tutela dell infanzie e dell adolescenza. 2. Le schede di cui al comma precedente indicano, per ciascun trattamento: denominazione del trattamento; fonte normativa dell attività istituzionale al cui svolgimento il trattamento dei dati personali è necessario. Al riguardo si precisa che le disposizioni normative richiamate si intendono come recanti le successive modificazioni ed integrazioni e richiamate limitatamente alle parti applicabili in via diretta o indiretta all Autorità. finalità di rilevante interesse pubblico perseguite individuate dalla legge o da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali; tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati; tipi di operazioni eseguibili; sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo. Articolo 3 Pertinenza, completezza ed indispensabilità 1. I dati sensibili e giudiziari individuati nel presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l interessato. 2. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 3. I dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali sono inutilizzabili. 4

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL AUTORITA PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA SCHEDA N.1 Denominazione del trattamento: amministrazione e personale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo con l Autorità. Fonti normative: codice civile, codice penale, codice di procedura civile e di procedura penale; legge 12 luglio 2011, n. 112 (istitutiva dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza); decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.168 del 2012 (Regolamento dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza); decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); decreto del Presidente della Repubblica. n.1124, del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); legge n. 300 del 1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge n.164 del1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); legge n. 19 del 1990 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti); legge n. 104 del 1992 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); legge n.53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); legge n. 97 del 2001 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche); d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità); d.lgs. n. 81 del 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (articolo 112 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Tipi di dati trattati origine: [X] razziale [X] etnica convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere convinzioni: [X] politiche [X] sindacali stato di salute: [X] patologie attuali e pregresse [X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente [X] vita sessuale: [X] dati di carattere giudiziario (articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali): [X] Operazioni eseguite Tipologie ordinarie di trattamento Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate 5

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a. agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali, previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; b. agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle categorie protette ; c. agli enti che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo, al fine di definire il trattamento giuridico ed economico del personale interinale impiegato in Autorità; d. alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali; e. agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata; f. alle OOSS per la gestione delle quote di iscrizione e dei permessi sindacali; g. agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; h. all Autorità giudiziaria nei casi previsti della legge; i. agli organi di controllo (Corte dei Conti e MEF) al fine del controllo della legittimità della spesa dei provvedimenti di stato economico e giuridico del personale; j. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la corresponsione del trattamento economico e accessorio e anche per il conferimento di onorificenze. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo Il trattamento concerne tutti i dati relativi all instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time, comandi, distacchi, consulenze, tirocini) a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso i competenti uffici dell Autorità per quanto riguarda la gestione dell orario di servizio, le certificazioni di malattia ed altri giustificativi o assenze. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle sulle opinioni filosofiche o d altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le appartenenze alle organizzazioni sindacali possono venire in evidenza ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali in busta paga, nonché ai fini dell individuazione della rappresentatività sindacale; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per la gestione dell orario di servizio quali documenti giustificativi dell assenza, per la definizione del trattamento economico del personale, per la gestione degli infortuni sul lavoro e dell assistenza sanitaria complementare, per l accertamento dell idoneità fisica all impiego o di eventuali inidoneità, per gli adempimenti connessi all igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa degli interessati e/o previa richiesta dell Autorità. I dati vengono trattati ai fini dell applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica). I dati sensibili e/o giudiziari individuati con la presente scheda, pervengono su iniziativa degli interessati, di terzi e/o previa richiesta dell Autorità e sono oggetto di trattamento di cui alla presente scheda, in forma cartacea e/o telematica, ai fini dell applicazione dei vari istituti contrattuali, in materia di rapporto d impiego, disciplinati dalla legge e dai regolamenti dell Autorità in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personale, dell adempimento degli obblighi di natura fiscale e previdenziale a carico del datore di lavoro, nonché di accertamento della responsabilità civile, amministrativa, disciplinare e contabile. SCHEDA N.2 Denominazione del trattamento: servizio giuridico gestione del contenzioso, consulenza giuridica e attività di collaborazione con l Avvocatura dello Stato ed altri enti ed istituzioni per la difesa in giudizio. 6

Fonti normative: Codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, leggi sulla giustizia amministrativa; Legge112/2011 (istitutiva dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza); decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.168/2012 (Regolamento dell Autorità garante per l infanzia e l adolescenza); legge n.164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento: Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria, nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e di conciliazione (articolo 71 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Tipi di dati trattati origine: [X] razziale [X] etnica convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere convinzioni: [X] politiche [X] sindacali stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] vita sessuale: [X] dati di carattere giudiziario (articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali): [X] Operazioni eseguite Tipologie ordinarie di trattamento Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate Particolari forme di trattamento Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a. avvocatura Generale dello Stato per la relativa difesa in giudizio, autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, avvocati e procuratori, consulenti tecnici, soggetti lecitamente incaricati di collaborare ad indagini difensive; b. società di assicurazione e relativi consulenti per la valutazione e la copertura economica dei danni inerenti alla responsabilità civile, anche patrimoniale, verso terzi. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati sono trattati in relazione ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso, anche nell ambito di pareri resi all amministrazione e delle relazioni e dei rapporti inviati all Avvocatura Generale dello Stato, al Consiglio di Stato ed altri enti ai fini della difesa dell Autorità. I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso. SCHEDA N.3 Denominazione del trattamento: attività volte ad assicurare la tutela delle persone di minore età e l attuazione della normativa a tutela dell infanzia e dell adolescenza. 7

Fonti normative: articoli 3, 4 e 6 della legge19 luglio 2011, n.112, istitutiva dell Autorità; regolamento dell Autorità adottato con dpcm n. 168 del 2012; legge 27 maggio 1991, n.176, con la quale è stata resa esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a new York il 20 novembre 1989 ; articolo 7, comma 2, decreto del Ministero dell interno del 1 settembre 2016. Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento: vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti dell infanzia e dell adolescenza (articolo 67, comma 1, lettere: a) e b) del Codice in materia di protezione dei dati personali); iniziative di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie e compiti di vigilanza per affidamenti temporanei (articolo 73, comma1, lettere c) ed e) del Codice in materia di protezione dei dati personali) Tipi di dati trattati origine: [X] razziale [X] etnica convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere convinzioni: [X] politiche [ ] sindacali stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] vita sessuale: [X] dati di carattere giudiziario (articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali): [X] Operazioni eseguite Tipologie ordinarie di trattamento Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi Registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; utilizzo, blocco, cancellazione; distruzione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate Particolari forme di trattamento Comunicazione ai seguenti soggetti per le finalità di intervento nelle fattispecie oggetto di segnalazione: a. ministeri e soggetti istituzionali competenti (la cui competenza si individua di volta in volta in ragione degli interventi richiesti della fattispecie oggetto di segnalazione), servizi sociali e tribunali. b. garanti competenti per territorio Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo L Autorità può trattare i dati sensibili e giudiziari sopra elencati al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Nello svolgimento di tale attività l Autorità si può trovare nella condizione di dover gestire dati sensibili e giudiziari riferiti alla persona di minore età abbandonata, e/o anche ai suoi familiari o alle persone deputate ad esercitare la potestà genitoriale, ai soggetti responsabili delle istituzioni o delle associazioni che si occupano degli stessi, sia nella fase di acquisizione delle informazioni necessarie a inquadrare la fattispecie, sia nella successiva fase di comunicazione agli organismi e alle istituzioni competenti a intervenire. Nell ambito delle attività svolte a tutela delle persone minori d età l Autorità, può, peraltro, effettuare richieste di informazioni e svolgere specifici accertamenti e controlli, nel rispetto del Codice, che possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti anche a soggetti minori (art. 4, legge n.112 del 2011). Analoga situazione può verificarsi allorquando l Autorità, ai sensi di quanto previsto nell articolo 7, comma 2, decreto del Ministero dell interno del 1 settembre 2016, effettua visite di monitoraggio nei centri governativi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 8

Al riguardo, si evidenziano, in particolare, i seguenti trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte dell Autorità in seguito a specifici interventi, d ufficio o sulla base di segnalazioni: A) l Autorità gestisce le segnalazioni relative a violazioni, o rischi di violazione dei diritti delle persone di minore età, che chiunque può rivolgere alla stessa Autorità. Soltanto alcune segnalazioni sono di competenza dell Autorità, mentre la maggior parte rientrano nella competenza dei Garanti regionali, cui vengono inoltrate in coerenza con il principio di sussidiarietà. L Autorità, dopo aver acquisito la segnalazione, la inoltra tempestivamente al soggetto istituzionalmente competente ad intervenire. In casi di emergenza, l Autorità può altresì segnalare d ufficio ai competenti organi giudiziari la presenza di persone di minore età in stato di abbandono, al fine di assicurare la loro presa in carico da parte delle autorità competenti (art.3, comma 1 lett.h) legge n.112 del 2011). B) nello svolgimento dei compiti di verifica del rispetto e della corretta attuazione della normativa a tutela dell infanzia e dell adolescenza, l Autorità è tenuta ad assicurare anche forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari (art. 3 comma 1, lettera d)). Lo svolgimento di tali compiti può comportare la necessità di realizzare delle indagini conoscitive presso istituzioni pubbliche o soggetti privati, nell ambito delle quali possono essere trattati dati sensibili o giudiziari forniti direttamente dall intervistato che aderisce all indagine volontariamente all iniziativa. In questi casi, l Autorità utilizza i contenuti dell indagine per verificare la corretta attuazione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, anche al fine di predisporre atti di soft law e di realizzare specifiche pubblicazioni. In ogni caso, i dati personali, di carattere sensibile e giudiziario, anche riferibili a soggetti terzi che vengono acquisiti dagli intervistati, non sono oggetto di diffusione o di pubblicazione. 9