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Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario ai sensi dell articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Il presente regolamento detta le disposizioni da applicarsi a tutti i concorsi per ricercatore banditi dalle università successivamente alla data della sua emanazione, ivi compresi quelli relativi ai posti del reclutamento straordinario di cui all articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3, Le università con propri regolamenti, approvati dal Ministro dell università e della ricerca, di seguito denominato Ministro, ai sensi dell articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, ove necessario, le proprie procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 4. Nel presente regolamento per Ministero si intende il Ministero dell università e della ricerca.

ART. 2 (Bandi di concorso) 1. I rettori delle università, previa deliberazione degli organi accademici competenti, bandiscono con proprio decreto i concorsi per la copertura dei posti disponibili di ricercatore riferendoli ad aggregati di settori scientifico-disciplinari affini, di seguito indicati con il termine macro-settori. I macro-settori sono individuati nell allegato A al presente regolamento. 2. Il decreto attesta il rispetto dei limiti di spesa di cui all articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. I bandi di concorso sono raggruppati in due sessioni annuali. I bandi della prima sessione sono emanati dai rettori delle università entro il 31 maggio e la scadenza dei termini di tutti i bandi, indipendentemente dalla data di emanazione, è fissata per il 31 luglio successivo. I bandi della seconda sessione sono emanati entro il 30 novembre e la scadenza dei termini di tutti i bandi, indipendentemente dalla data di emanazione, è fissata per il 31 gennaio successivo. 4. Per ciascun macro-settore il bando di concorso indica il numero di posti messi a concorso e prevede una distinta procedura valutativa. Per ciascun posto messo a concorso possono essere indicati uno o due settori scientifico-disciplinari, facenti parte del macro-settore, come indicazione dello specifico profilo scientifico richiesto dall università al ricercatore da reclutare. 5. I bandi di concorso sono pubblicati dalle università sul proprio sito web. 6. I vincitori dei concorsi di ciascuna sessione prendono servizio, di norma, rispettivamente il primo marzo e il primo settembre successivi, e comunque non prima di queste date. 7. Il Ministero, rispettivamente entro il 10 dicembre e il 10 giugno, cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito web di un avviso contenente l elenco di tutti i bandi di concorso della sessione, indicando per ognuno un codice di identificazione, l università, il macrosettore e il numero dei posti. 8. Nella stessa sessione una università non può bandire differenti concorsi per lo stesso macrosettore. 9. Il Ministero, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, predispone una procedura telematica, unica a livello nazionale, per la presentazione da parte dei candidati, in formato elettronico, delle domande di partecipazione ai differenti concorsi, dei curricula scientifici e didattici, delle pubblicazioni scientifiche, delle lettere di presentazione e degli altri titoli. Ad ogni candidato è attribuito un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale. Nella medesima sessione non è ammesso presentare domanda di partecipazione a più di cinque concorsi.

ART. 3 (Norme relative al procedimento) 1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi: a) coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca, anche conseguito all estero e riconosciuto equipollente dall ateneo interessato; b) coloro che hanno svolto per almeno 48 mesi, anche non consecutivi, successivi alla laurea specialistica/magistrale ovvero alla laurea dell ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come titolari degli assegni di ricerca di cui alla legge, ovvero come ricercatori a tempo determinato, ovvero come titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero a progetto, per compiere ricerche presso università o enti pubblici di ricerca; c) coloro che, nei cinque anni successivi alla laurea specialistica/magistrale ovvero alla laurea dell ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, hanno svolto attività di ricerca documentata da pubblicazioni o da altre tipologie di prodotti scientifici dichiarate valide dal Comitato di indirizzo e valutazione della ricerca (CIVR) nel corso della valutazione triennale 2001-2003 della ricerca. 2. Ciascuna procedura valutativa si conclude entro 120 giorni dalla scadenza dei termini del bando, non considerando il mese di agosto. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 60 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione di cui all articolo 4, comma 1. 3. Per ciascun concorso l università nomina, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile del procedimento.

ART. 4 (Procedure valutative dei candidati) 1. Per ogni procedura valutativa il rettore nomina una commissione giudicatrice, di seguito denominata commissione, composta dal presidente e da sei professori. La commissione ha una parte istituzionale e una disciplinare. La parte istituzionale, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, è formata dal presidente e da tre professori di prima fascia, dello stesso o di altri atenei, designati dal senato accademico in rappresentanza dell ateneo. La parte istituzionale è unica per tutte le procedure valutative dei bandi dell ateneo appartenenti a due sessioni consecutive. Nel caso in cui nella stessa sessione debbano essere svolte più di venti procedure valutative il rettore nomina con le predette modalità una parte istituzionale ogni venti procedure. La parte disciplinare è formata da tre professori di prima fascia afferenti al macro-settore interessato, designati dalle strutture didattiche e scientifiche dell ateneo con modalità stabilite autonomamente da ciascuna università. 2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d ufficio sui lavori e, ove l ateneo lo abbia predisposto, sottoscrivono una dichiarazione di adesione al codice deontologico dell università. 3. La commissione, ai fini della definizione della graduatoria finale del concorso, valuta: a) i curricula scientifici e didattici dei candidati; b) le pubblicazioni scientifiche presentate, a loro scelta, dai candidati, con particolare riguardo al valore, all originalità, all intensità, alla continuità, al contributo individuale della loro produzione scientifica e alla diffusione nazionale e internazionale dei risultati; c) le lettere di presentazione del candidato, fino ad un massimo di tre, firmate da esperti possibilmente esterni all ateneo, fatte pervenire in busta chiusa direttamente alla commissione; d) i giudizi sui candidati espressi dagli esperti revisori di cui al comma 4; e) i giudizi sulla prova seminariale di cui al comma 10 espressi dalla parte disciplinare della commissione; f) i pareri espressi dalle strutture didattiche e scientifiche dell università di cui al comma 10. 4. Il Ministero, separatamente per ciascuna procedura valutativa, sottopone per via telematica la documentazione presentata dai candidati al giudizio di sette esperti revisori. Cinque di questi sono individuati mediante sorteggio nell ambito di una lista di professori di prima fascia di università italiane e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca afferenti al macro-settore per il quale è bandito il concorso. Nel caso in cui per uno o più posti banditi siano indicati uno o due settori scientifico-disciplinari come profilo scientifico richiesto, due dei cinque esperti revisori sono sorteggiati, per ciascun posto, nell ambito della medesima lista ristretta ai professori di prima fascia dei medesimi settori. Gli altri due esperti revisori sono sorteggiati, per ciascun candidato, dal Ministero nell ambito di una seconda lista di studiosi di riconosciuto valore internazionale, stranieri o comunque impiegati stabilmente presso università ed enti di ricerca stranieri, associati a ciascun candidato sulla base di parole chiave. Gli esperti revisori di ciascuna procedura valutativa non possono essere in ruolo presso l ateneo interessato.

5. Ciascuno degli esperti revisori, separatamente ed indipendentemente, trasmette per via telematica al Ministero, entro 30 giorni dall accettazione dell incarico, un parere contenente un giudizio circostanziato e analitico sulla qualità della produzione scientifica presentata da ciascuno dei candidati, riassunto comunque in un voto complessivo intero o semi-intero da 0 a 4. Gli esperti revisori che, avendo accettato l incarico, non lo concludono entro il termine previsto sono esclusi dalle liste e non possono esservi inclusi per i successivi tre anni. Tutti gli esperti revisori si impegnano formalmente alla massima riservatezza sull incarico loro affidato. Il Ministero garantisce loro il mantenimento dell anonimato dei singoli giudizi espressi, salvo i casi di ricorsi alla giurisdizione al termine del concorso. 6. Nel caso in cui, decorsi i termini di cui al comma 5, non risultino espressi i giudizi di almeno cinque esperti revisori, il Ministero procede ad ulteriori sorteggi. 7. I giudizi espressi dagli esperti revisori nei termini previsti sono trasmessi dal Ministero alla commissione giudicatrice per il tramite dell ateneo interessato. Il Ministero rende noti alla commissione i nominativi degli esperti revisori, mentre restano anonimi i giudizi da questi espressi. Fino alla conclusione del concorso la commissione è obbligata alla segretezza sui nominativi degli esperti revisori. 8. La commissione, ricevuti i giudizi degli esperti revisori, formula una graduatoria temporanea di merito assegnando ad ogni candidato un punteggio dato dalla media dei voti complessivi assegnati dagli esperti revisori. Da tale graduatoria vengono comunque esclusi i candidati che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2. La graduatoria temporanea è resa pubblica dalla commissione. 9. La commissione prepara quindi una lista ristretta di candidati formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria temporanea di merito di cui al comma 8, compresi gli eventuali ex aequo. Per determinare il numero dei candidati della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria temporanea, arrotondato all intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di candidati inferiore al doppio del numero dei posti banditi aumentato di due, si aggiungono altri candidati in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore. 10. I candidati inclusi nella lista ristretta tengono un seminario pubblico nei locali dell ateneo sui propri risultati di ricerca che ciascun candidato ritiene più interessanti e significativi, alla presenza della parte disciplinare della commissione, anche allo scopo di valutare la padronanza delle conoscenze e metodologie scientifiche, nonché le capacità comunicative di ciascun candidato. 11. Sui candidati della graduatoria ristretta esprimono un parere valutativo le strutture didattiche e scientifiche interessate dell ateneo. Le modalità dell espressione di questo parere sono stabilite con autonome determinazioni regolamentari dell università. 12. La commissione, valutati tutti gli elementi di cui al comma 3: a) attribuisce a ciascun candidato della lista ristretta un ulteriore punteggio da 0 a 4, ottenuto facendo la media dei voti assegnati da ciascun membro della commissione; i membri della commissione possono assegnare voti interi o semi-interi da 0 a 4;

b) redige la graduatoria finale sommando al punteggio della graduatoria temporanea di merito quello di cui alla lettera a). 13. Il rettore, accertata la regolarità degli atti, approva la graduatoria e nomina in ruolo il vincitore o i vincitori del concorso. I candidati non vincitori collocati in graduatoria non acquisiscono alcuna idoneità né alcun diritto in ordine all ammissione in ruolo nelle università. 14. Le liste di cui al comma 4 sono costituite ed aggiornate ogni anno dall Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che a tal fine tiene conto dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche recenti degli interessati. In prima applicazione la lista dei professori di prima fascia e dei dirigenti di ricerca contiene tutti gli aventi titolo che abbiano inviato il loro curriculum con la lista delle pubblicazioni dell ultimo quinquennio. Per la lista degli studiosi stranieri si ricorre alle banche dati già in possesso del Ministero e del Comitato per l indirizzo e la valutazione della ricerca (CIVR).

ART. 5 (Ripartizione delle risorse per il reclutamento straordinario di ricercatori) 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro procede alla assegnazione alle università delle risorse finanziarie del piano di reclutamento straordinario per la copertura di nuovi posti di ricercatore secondo i seguenti criteri: a) per una quota massima del 20% dei posti disponibili, le risorse relative sono assegnate in parti eguali agli atenei che occupano le prime dieci posizioni nella graduatoria complessiva approntata dal CIVR sulla base del VTR 2001-2003 relativamente a ciascuna area scientifico-disciplinare; b) per la quota residua le risorse sono assegnate agli atenei sulla base del numero totale degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, dei titolari degli assegni di ricerca di cui alla legge e dei posti di ricercatore a tempo determinato coperti presso l ateneo nel triennio 2004-2006. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 vengono ripartite tra le università in relazione alle risorse disponibili in ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. 3. L attribuzione delle risorse relative ai posti del contingente straordinario procede, fino a concorrenza di quanto spettante a ciascuna università secondo i criteri di cui al comma 1, mediante l assegnazione, a ciascun ateneo e per ogni sessione, delle risorse relative ad un numero di posti del contingente straordinario pari al numero dei posti effettivamente banditi dall ateneo a valere sul proprio bilancio. 4. Le risorse sono effettivamente versate alle università con decorrenza dalla data di presa di servizio dei vincitori e sono consolidate nel fondo di finanziamento ordinario. 5. Il Ministero stabilisce le penalizzazioni finanziarie agli atenei la cui qualità del reclutamento di ricercatori sia stata giudicata negativamente dall ANVUR. ART. 6 (Norma transitoria) 1. Per la prima sessione dell anno 2007 non si applicano i termini di cui all articolo 2, comma 3. Ai vincitori dei relativi concorsi non si applicano i termini di cui all articolo 2, comma 6.