COMUNE DI MARRUBIU Provincia di Oristano Copia Conforme DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 29/05/2012 Oggetto: COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA INSORTA CON LA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MASONGIU IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI SANT'ANNA. L anno duemiladodici addì ventinove del mese di Maggio alle ore 13.45 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: Presenti SANTUCCIU ANDREA Sindaco SI SOLLAI DORIANO Consigliere_Ass NO BASCIU GABRIELE Consigliere_Ass NO MARRAS WILLIAM Consigliere_Ass SI BARONI ANDREA Consigliere_Ass SI PALA FABRIZIO Consigliere_Ass NO MURA RAIMONDO Consigliere_Ass SI TOTALE PRESENTI 4 TOTALE ASSENTI 3 Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa FELICINA DEPLANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull argomento di cui all oggetto sopra indicato. 1
LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto (prot. 4787 del 03/04/2012); ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto il profilo tecnico - ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 che si discosta dalla proposta transattiva del legale incaricato; PREMESSO che: il Comune di Marrubiu ha stipulato con la Piccola Società cooperativa Masongiu di Marrubiu tre accordi di programma (rep. n. 429 del 10.11.2000, integralmente richiamato dagli accordi rep. n. 443 del 04.04.2001 e rep. dell Unione dei Comuni Ma.Ur.A. n. 1 del 10.01.2003) per l utilizzo dei fondi della L.R. n. 37/98 delle annualità 1999 e 2000 destinati all acquisizione e gestione degli edifici scolastici della frazione di Sant Anna, di proprietà dell ERSAT (ora Agenzia LAORE) e ceduti in comodato gratuito al Comune; in base agli accordi predetti che prevedevano la possibilità del rinnovo -, i locali venivano destinati ad attività legate al turismo rurale e giovanile, previa ristrutturazione degli stessi e acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari per renderli fruibili e funzionali per la nuova destinazione d uso. In particolare, l edificio della ex scuola elementare veniva adibito ad albergo ristorante e la gestione delle strutture predette veniva affidata per dieci anni alla Coop. Masongiu summenzionata, dietro la compartecipazione al progetto con una quota pari al 12% circa del totale delle spese, la corresponsione di un canone simbolico al Comune e in attuazione dei principi dettati dall art. 19 della L.R. n. 37/98 in materia di promozione di attività produttive per la valorizzazione delle risorse locali - l obbligo di assumere preferibilmente manodopera locale; con deliberazione n. 57 del 22.03.2011, la Giunta comunale forniva gli indirizzi per l affidamento della gestione dei locali in oggetto tramite appalto e, nel contempo, - valutando inopportuna la chiusura automatica dell attività esistente alla scadenza del termine decennale chiedeva alla ditta Masongiu la disponibilità a gestire la struttura fino all espletamento della procedura d appalto, attraverso la stipula di un contratto d affitto; con nota acquisita al protocollo dell Ente con il n. 5.980 del 09.05.2011, la ditta Masongiu contestava la deliberazione della Giunta n. 57 succitata, sostenendo che il termine decennale decorre dalla stipula del secondo accordo di programma - avvenuta il 10.01.2003 -, e chiedendo un rinnovo della locazione o, nell ipotesi in cui l Ente procedesse ad un nuovo affidamento della gestione tramite appalto, un indennizzo pari all investimento iniziale, ricapitalizzato, sostenuto per la trasformazione dell edificio ed al valore d avviamento dell attività commerciale; dietro esplicita richiesta dell Ente, l Agenzia regionale LAORE, con nota acquisita al protocollo dell Ente con il n. 7.628 del 14.06.2011, comunicava l impossibilità di cessione gratuita al Comune dell immobile in questione qualora utilizzato a fini commerciali e non ad uso di pubblico e generale interesse; con deliberazione n. 107 del 23.06.2011 la Giunta comunale s impegnava a comunicare all Agenzia LAORE un uso diverso della struttura in esame, distogliendo l edificio dall utilizzo commerciale, in modo da mantenere in capo ad esso il requisito della destinazione pubblica dell uso; la ditta Masongiu dal canto suo, chiedendo nuovamente il rinnovo del contratto, specificava che intendeva mantenere la conduzione dei locali fino al 2013, e che avrebbe proceduto ad inoltrare le azioni giudiziarie necessarie per tutelare i propri diritti ed esercitare, in subordine, il diritto di ritenzione; 2
nella stessa nota, tuttavia, la ditta Masongiu si dichiarava disponibile ad una risoluzione bonaria della controversia. CONSIDERATO che un eventuale transazione con la Ditta Masongiu, da un lato, permette di addivenire in tempi brevi e senza costi eccessivi per l Ente alla risoluzione della controversia in oggetto, dall altro consente l utilizzo quasi immediato della struttura in esame; ATTESO che, ai fini della valutazione di un eventuale composizione transattiva della controversia, il Comune affidava apposita consulenza legale, tramite procedura ad evidenza pubblica, all avv. Luca Casula del foro di Oristano; CONSTATATO che, in base al parere reso dal legale summenzionato, acquisito al protocollo dell Ente con il n. 497 del 11.01.2012, esistono elementi che fanno presagire la possibilità di un accordo bonario in merito alla controversia in esame a patto che: sia escluso l inquadramento del rapporto nell istituto della locazione commerciale, in quanto esso va riportato nell alveo della L.R. 37/98; sia esclusa la possibilità per la controparte di avvalersi del diritto di ritenzione; la definizione dei rapporti fra Comune e Agenzia LAORE in merito all utilizzo della struttura in esame costituisce una questione preliminare e imprescindibile per la risoluzione della controversia; VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 23.02.2012 che revoca la precedente deliberazione n. 107/2011 succitata e nel contempo individua la seguente suddivisione interna dei locali della ex scuola elementare: 1. un settore da adibire ad uso di pubblico generale interesse: per questa porzione di edificio sarà richiesta all Agenzia LAORE la cessione a titolo gratuito; 2. un settore da destinare ad attività commerciale (servizi di ristorazione) per il quale l Ente definirà con la LAORE le modalità di uso e/o acquisizione, a titolo oneroso, del bene; DEFINITO in tal modo il problema con l Agenzia LAORE in merito all uso dei locali in oggetto, la controversia insorta con la Coop. Masongiu, anche in base al parere legale summenzionato, può trovare una composizione bonaria alle seguenti condizioni: a) stipulazione di una nuova convenzione di durata non superiore a 5 (cinque) anni per la gestione della parte di locale destinata ad attività commerciale - indicata con colore azzurro negli allegati A e B alla deliberazione G.C. n. 40 del 23.02.2012 con concessione in uso degli arredi e delle attrezzature ivi presenti per il solo uso di servizio di ristorazione; b) divieto di sub concessione e/o cessione a terzi anche parziale - dei locali e divieto di mutamento di destinazione d uso degli stessi; c) svolgimento dell attività nel rispetto dei principi di cui alla L.R. n. 37/98, garantendo occupazione, in modo da contribuire allo sviluppo del territorio; d) previsione a carico della Coop. Masongiu dei seguenti oneri relativi a: adeguamento della struttura per l esercizio dell attività commerciale a cui i locali sono destinati; acquisizione di tutte le certificazioni necessarie per l esercizio dell attività suddetta; manutenzione ordinaria della struttura; manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei macchinari e dei beni mobili oggetto della convenzione; spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono ed intestazione diretta delle relative utenze; imposte e tasse, dirette ed indirette, relative all esercizio dell attività stipulazione di polizza fideuiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali; 3
stipulazione di polizza assicurativa valida ai fini della responsabilità civile anche verso terzi nonché a copertura dei danni derivanti all immobile ed ai beni mobili da atti vandalici, dolosi, incendio, furto ed eventi atmosferici; e) canone d uso stabilito nella seguente misura: 600,00 mensili per i primi due anni; 800,00 per il terzo e quarto anno ed 1.000,00 per il quinto anno. Il canone sarà aumentato dell eventuale maggiore importo d affitto che verrà stabilito dall Agenzia LAORE a carico del Comune; f) pagamento - o rimborso alla LAORE - della imposta IRES relativa al quinquennio di utilizzo. DATO ATTO che la presente proposta transattiva dovrà essere sottoposta all accettazione della Ditta Masongiu. DATO ATTO che: la proposta transattiva formulata dal Responsabile del servizio si discosta dal parere reso dal legale in merito alla durata della Nuova convenzione ; ogni indugio in merito può risultare dannoso per entrambi le parti; la proposta di accordo bonario resa del legale incaricato soddisfa gli interessi del Comune, della Coop. Masongiu e risolve definitivamente la questione sorta tra i soggetti medesimi; RITENUTO dover procedere in merito; CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, DELIBERA 1. LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende integralmente riportata. 2. PRENDERE ATTO della proposta di accordo bonario formulato dal legale, appositamente incaricato, Avv. Luca Casula del Foro di Oristano; 3. PRONUNCIARSI favorevolmente in merito alla composizione della controversia insorta con la Piccola Società cooperativa Masongiu di Marrubiu per l utilizzo dei locali degli edifici scolastici della frazione di Sant Anna - di proprietà dell Agenzia LAORE - nei seguenti termini: a) stipulazione di una nuova convenzione di durata non superiore a 10 (dieci) anni per la gestione della parte di locale destinata ad attività commerciale - indicata con colore azzurro negli allegati A e B alla deliberazione G.C. n. 40 del 23.02.2012 con concessione in uso degli arredi e delle attrezzature ivi presenti per il solo uso di servizio di ristorazione; b) divieto di sub concessione e/o cessione a terzi anche parziale - dei locali e divieto di mutamento di destinazione d uso degli stessi; c) svolgimento dell attività nel rispetto dei principi di cui alla L.R. n. 37/98, garantendo occupazione, in modo da contribuire allo sviluppo del territorio; d) previsione a carico della Coop. Masongiu dei seguenti oneri relativi a: adeguamento della struttura per l esercizio dell attività commerciale a cui i locali sono destinati; acquisizione di tutte le certificazioni necessarie per l esercizio dell attività suddetta; manutenzione ordinaria della struttura; manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei macchinari e dei beni mobili oggetto della convenzione; spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono ed intestazione diretta delle relative utenze; imposte e tasse, dirette ed indirette, relative all esercizio dell attività stipulazione di polizza fideuiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali; 4
stipulazione di polizza assicurativa valida ai fini della responsabilità civile anche verso terzi nonché a copertura dei danni derivanti all immobile ed ai beni mobili da atti vandalici, dolosi, incendio, furto ed eventi atmosferici; e) canone d uso stabilito nella seguente misura progressiva: 600,00 mensili per i primi due anni; 800,00 per il terzo e quarto anno ed 1.000,00 per il quinto anno. Il canone sarà aumentato dell eventuale maggiore importo d affitto che verrà stabilito dall Agenzia LAORE a carico del Comune; f) pagamento - o rimborso alla LAORE - della imposta IRES relativa al quinquennio di utilizzo. 4. TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio per i provvedimenti conseguenti; 5. STABILIRE che la definizione della pratica dovrà avvenire entro il 30.06.2012. ------------------ ------ 5
1. Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. Il Presidente F.to SANTUCCIU ANDREA Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all Albo pretorio del Comune il giorno 08/06/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 124 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.). Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu (art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009). Contestualmente all affissione all Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 7876 in conformità all art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Marrubiu, lì 08/06/2012 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO Copia Conforme all'originale. Marrubiu, Lì, 08/06/2012 Il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO 6