CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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COMUNE DI STIGLIANO Provincia di Matera ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 Reg. del 02.04.2013 Oggetto: N. Prot. D. Lgs. n. 163-2006 e succ. (Codice dei Contratti Pubblici) art. 33 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell Associazione Intercomunale Collina Materana - Istituzione e costituzione Convenzione attuativa Adesione Provvedimenti. ****************************** L anno duemilatredici il giorno due del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: PRESENTE ASSENTE 1 BARISANO Antonio SINDACO X 2 COLUCCI Vincenzo VICE SINDACO X 3 CAPALBI Giovanni ASSESSORE X 4 FORNABAIO Nicola ASSESSORE X 5 MANDILE Francesco ASSESSORE X TOTALI 5 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano. Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Antonio Barisano Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato. La giunta Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 esecutiva -, hanno espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : il responsabile del settore I tecnico, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica; Dato atto:

- che l art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 163-2006 e succ. (Codice dei Contratti Pubblici) testualmente recita Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzi ; - che l art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214 testualmente recita I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un unica centrale di committenza l acquisizione di lavori, servizi e forniture nell ambito delle unioni dei comuni, di cui all art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici ; - che l art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214 come modificato dall art. 29, comma 11-ter, della Legge 24.02.2012 n. 14, che testualmente recita L articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4 (del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214), si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013 ; - che tra i Comuni di Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e San Mauro Forte è stata costituita l Associazione Intercomunale Collina Materana per l esercizio in forma associata mediante convenzione delle funzioni fondamentali di cui alle leggi legge 122/2010 e 135/2012 e di altri servizi tra cui anche la Centrale Unica di Committenza; - che, a tal fine, con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 8.2.2013, esecutiva, è stata approvata la Convenzione Quadro sottoscritta in data 20 marzo 2013 con la quale è stata costituita l Associazione Intercomunale Collina Materana ; - che, nell ambito della Conferenza dei Sindaci, è stata formulata la proposta di costituzione di una CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA della predetta Associazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell articolo 3 comma 5 e dell art. 5 della Convenzione Quadro ; - che è intenzione dei Comuni aderenti alla proposta di costituzione della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA di procedere alla sottoscrizione di Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267-2000 e succ.; Considerato che l obiettivo fondamentale della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA è quello di concentrare il sistema di gestione degli appalti dei Comuni per conseguire economie di spesa; Visto lo scherma di convenzione all uopo redatta ai sensi dell art. 30 D.Lgs. n. 267-2000 e succ.; Vista la Convenzione Quadro; Visto lo statuto comunale; Visto l art. 48 del TUEL; ad unanimità di voti delibera 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell art. 33 della D. Lgs. N. 163-2006 (Codice dei Contratti Pubblici), la istituzione e la costituzione tra i Comuni di Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e San Mauro Forte di un unica Centrale di Committenza per l acquisizione di lavori, servizi e forniture denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Associazione Intercomunale Collina Materana con incardinamento organizzativo, logistico e procedimentale, presso il Comune Capofila Stigliano con sede in via Zanardelli 33 ;

2) Di approvare l adesione del Comune di Stigliano (Provincia di Matera ) alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA della Associazione Intercomunale Collina Materana per l acquisizione di lavori, servizi e forniture. 3) Di approvare la convenzione redatta ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. N. 267-2000 che viene allegata (ALLEGATO 1) al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale. 4) Di autorizzare e demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Stigliano della convenzione di cui al precedente punto 3) con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione, ove necessario, modificazioni e/o integrazioni non aventi carattere sostanziale. 5) Con successiva ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE All.1 COLLINA MATERANA PER LA ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. tra a. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), b. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), c. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), d. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), e. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), f. il Comune di, codice fiscale, con sede legale in (MT), premesso : che al fine di razionalizzare ed economizzare le procedure di gara, l'art. 23, commi 4 e 5, del d.l. 201/2011 (convertito con Legge 214 del 23/12/2011 e modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) ha modificato l art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 introducendo il comma 3 bis che prescrive che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti appartenenti alla medesima Provincia sono obbligati ad avvalersi di una unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi; che la centrale di committenza, a norma dell'art. 33, comma 4, d.lgs. 163/2006, è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e servizi o aggiudica appalti di lavori, servizi e forniture per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si è reso necessario procedere alla stipula di apposita convenzione quadro, ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod., approvata con le delibere consiliari sopra indicate; che in osservanza della Convenzione Quadro, per procedere all espletamento di funzioni e servizi si rende necessario approvare in giunta comunale le relative convenzioni attuative; che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Servizio di Centrale Unica di Committenza ( Acronimo : C.U.C. ), con le deliberazioni di giunta comunale, tutte esecutive ai sensi di legge, che si allegano alla presente; che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione; Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1

(Oggetto della convenzione) 1.È istituita la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 e al Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione denominata Collina Materana 2. La C.U.C. è costituita presso la sede del Comune capofila Stigliano in via Zanardelli, 33. Art. 2 (Enti partecipanti) 1.Gli enti che aderiscono alla convenzione sono i Comuni di: Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e San Mauro Forte, ricadenti tutti territorialmente nella provincia di Matera, che sottoscrivono la presente convenzione. Art. 3 (Funzioni, attività e servizi svolti dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ) 1.Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli. 2.L ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici di importo a base d asta pari e o superiore ad 40.000,00, all acquisizione di beni e servizi per importi a base d asta pari o superiori ad 40.000,00 come indicato all art.125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. e s.m.i. ed alle procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale di importo a base di gara pari e o superiore ad 40.000,00. Sono escluse dall ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a quarantamila euro. 3. La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, ai sensi dell art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara ; in particolare nell ambito della fase procedimentale dell acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente: a) collabora con l ente aderente (Comune di..) alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; b) concorda con l ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente; c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) collabora nella redazione del capitolato speciale; e) definisce, in collaborazione con l ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; f) definisce in caso di criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni; g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa; i) provvede all aggiudicazione provvisoria e redige il verbale di aggiudicazione definitiva;

l) collabora con l ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 4. La C.U.C. effettua il monitoraggio sull esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti. 5.Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all Ente aderente. Art. 4 (Attività che restano nella competenza dell Ente aderente) 1.Fermi restando i rapporti di collaborazione tra la C.U.C. e gli enti aderenti, restano di esclusiva competenza di questi ultimi ed in capo al responsabile unico del procedimento sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto. 2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente: a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006; b) le attività di individuazione delle opere da realizzare; c) la redazione e l approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d appalto; d) attivazione procedure C.I.G.; e) l adozione della determina a contrarre ; f) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa); g) la stipula del contratto d appalto; h) l affidamento della direzione dei lavori; i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori; j) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere; k) comunicazione e trasmissione all Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall art. 7 del D.L.gs n. 163/2006. 3.L ente aderente può delegare alla C.U.C. l attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico. 4.L ente aderente potrà avvalersi del supporto della C.U.C. nell esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d opera, varianti progettuali in sede di offerta).

5.In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, l Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la C.U.C. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall Ente aderente. Articolo 5 - Organizzazione 1.La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ha una specifica dotazione di risorse umane, strumentali e logistiche. 2.Al fine di realizzare economie di gestione fanno parte della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA un dipendente per ciascun ente pubblico aderente. 3.La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA è diretta da figura professionale di livello dirigenziale appositamente designata ed individuata dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti. 4.Analogamente, al fine di realizzare economie di gestione le risorse strumentali e logistiche sono reperite nell ambito delle dotazioni del Comune capo fila. 5.Le procedure si svolgeranno come di seguito: a) La C.U.C. si impegna, entro gg. 7 ( sette) dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara. b) Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali. Art. 6 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie) 1.Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti. 2.Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce Spese Generali per commissioni di gara e spese di pubblicità. 3.L ammontare delle somme secondo le seguenti percentuali: FASCIA da assegnare sarà calcolato in funzione dell importo a base di gara IMPORTO DEI LAVORI A BASE D ASTA (al netto dell IVA) DA AD COSTO A CARICO DELLE SPESE GENERALI o DELLE SPESE PER L ATTUAZIONE E LA GESTIONE DELL APPALTO DEL PROGETTO % Fascia 1 0,00 40.000,00 a forfait 200,00 Fascia 2 40.00,01 100.00,00 1,30 Fascia 3 100.000,01 200.000,00 1,20 Fascia 4 200.000,01 350.000,00 0,70 Fascia 5 350.000,01 500.000,00 0,60 Fascia 6 500.000,01 750.000,00 0,50 Fascia 7 750.000,01 1.000.000,00 0,40 Fascia 8 1.000.000,01 in poi 0,30 4.I costi sono riversati a favore della tesoreria della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. 5.Il piano di impiego dei proventi dei costi è sottoposto all esame ed all approvazione della Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici o misti pubblico-privati aderenti.

6.Rientra nell esclusiva competenza della Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti di cui al successivo art. 7 l adozione, ove necessario, degli atti aventi ad oggetto la rimodulazione delle fasce di costi di cui al presente articolo. Articolo 7 - Conferenza dei Sindaci 1.L ordinario strumento di organizzazione e di gestione della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA è costituita dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti. 2.Sotto il profilo del funzionamento vengono assunte a riferimento le modalità e gli atti regolamentari in vigore per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci della Convenzione Quadro della Associazione Intercomunale Collina Materana. Articolo 8 - Durata 1.La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni tre, salvo proroga per espresso pronunciamento della Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti. 2.La convenzione può essere in qualsiasi momento oggetto di revisione o di rimodulazione previo unanime accordo degli Enti pubblici aderenti. Articolo 9 - Recesso 1.E consentito in ogni momento il recesso dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA con il solo obbligo della preventiva definizione dei rapporti giuridici ed economici in corso di vigenza. Articolo 10 - Clausola compromissoria 1.Le controversie che possono sorgere tra le parti, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa ed inderogabile disciplina, è devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due vengono eletti dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti ed il terzo viene nominato dal Presidente della Regione Basilicata. 2.Il Collegio Arbitrale funziona con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura e decide secondo equità. Articolo 11 - Regole applicabili alla comunicazione 1.Per quanto concerne le modalità di comunicazione viene fatto riferimento, in particolare, all art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 come modificato con il Decreto Legislativo 30.10.2010 n. 235 e succ. 2.Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ed i soggetti interessati avvengono, in via preferenziale e salvo diversa indicazione, a mezzo di posta elettronica certificata o, in subordine, a mezzo posta elettronica. 3.A tal proposito gli Enti aderenti devono rendere disponibili un recapito di posta elettronica preferibilmente dedicato. 1.Le attività realizzate dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA possono essere oggetto di uno specifico piano di comunicazione e/o di divulgazione nelle modalità ritenute più idonee per il conseguimento degli obbiettivi di partecipazione e di trasparenza. Art. 12 (Contenzioso) 1.Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente associato fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi.

Art. 13 (Clausole di adesione) 1.Tale convenzione è aperta all adesione di enti diversi dai sottoscrittori. 2.Essa si perfeziona mediante l invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Amministrazione Capofila. Articolo 14 - Tutela della privacy 1.I dati raccolti personali raccolti in riferimento alle attività della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ. 2.E prevista la diffusione e la divulgazione dei dati a mezzo web, a mezzo stampa (video e carta) ed a mezzo note informative a pubblica diffusione. 3.I dati raccolti possono essere, altresì, oggetto di comunicazione, di pubblicità e di pubblicazione sia a soggetti interni che esterni (soggetti privati e soggetti pubblici) alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA nonché ai fini dell esercizio del accesso nell ambito della vigente normativa in materia ed, in particolare, della Legge n. 241/19990 e del DPR n. 184/2006 e delle disposizioni regolamentari vigenti presso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA e per motivi di giustizia nei confronti degli organi e dei rappresentanti / delegati dall'autorità giudiziaria. 4.Ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 i soggetti interessati acconsentono espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità precedentemente indicate. 5.Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA il quale provvede con successivi atti di gestione alla designazione dei soggetti incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Articolo 15 - Registrazione 1.La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Articolo 16 - Rinvio 1.Per quanto non espressamente previsto nel presente documento trovano applicazione le vigenti norme statali e regionali in materia di associazionismo e di gestione della centrale unica di committenza, gli atti legislativi ed amministrativi adottati in materia dalla Regione Basilicata nonché gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti pubblici aderenti. Letto, confermato e sottoscritto. Comune di Stigliano Comune di Aliano Comune di Cirigliano Comune di Gorgoglione Comune di Accettura Comune di San Mauro Forte

COMUNE DI STIGLIANO PROVINCIA DI MATERA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER : x GIUNTA COMUNALE n. 33 del 2.4.2013 CONSIGLIO COMUNALE Oggetto : D. Lgs. n. 163-2006 e succ. (Codice dei Contratti Pubblici) art. 33 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell Associazione Intercomunale Collina Materana - Istituzione e costituzione Convenzione attuativa Adesione Provvedimenti. PARERI AI SENSI DELL ART. 49, COMMA I DEL DLGS. N. 267/2000 PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. _24/4/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Salvatore D Ambrosio PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO