BOLOGNA 20 21 MARZO 2014 LE NOVITA DEL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.quesitisullastrada.it
Sommario Gli ultimi provvedimenti approvati Le modifiche all'art.202 c.d.s.: indicazioni applicative e soluzioni prospettabili
GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI APPROVATI
Il controllo della copertura assicurativa Il comunicato del 5.2.2014 sul sito MITinforma che è disponibile l accesso alle informazioni sulla copertura assicurativa RCA dei veicoli attraverso i siti (www.mit.gov.it) e (www.ilportaledellautomobilista.it), sui quali è possibile consultare i numeri di targa di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi. Ai fini applicativi da parte degli operatori addetti al servizio di polizia stradale occorre tuttavia molta attenzione(comunicato MIT 5.2.2014). www.quesitisullastrada.it
Il controllo della copertura assicurativa www.quesitisullastrada.it
Il Decreto "Destinazione Italia" e il codice della strada legge 21 febbraio 2014, n. 9 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
Il Decreto "Destinazione Italia" e il codice della strada MODIFICATI ARTICOLO 85 C.d.s. ARTICOLO 114 C.d.s.
ARTICOLO 85 C.D.S. Disciplina il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Normativa speciale: legge 15 gennaio 1992, n.21 Veicoli destinati ad effettuare servizio di NCC: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.
ARTICOLO 85 C.D.S. NOVITA - VELOCIPEDI Il Decreto "Destinazione Italia" ha ricompreso tra i veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di NCC, anche i velocipedi (lettera b-bis): si pensi ad esempio ai c.d. risciò, che ora possono essere legittimamente concessi in noleggio con conducente. Per tali ultimi veicoli non è ovviamente rilasciata la carta di circolazione, ma è assolutamente possibile verificare che essi vengano adibiti a noleggio con conducente, e che siano destinati effettivamente a tale uso, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 85, comma 4, codice della strada.
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA circolazione su strada delle macchine operatrici aggiunto il comma 2-bis, all'articolo 114: "Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione".
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo: talecommanonsiapplicaaicarrellidicui al nuovo comma 2-bis.
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA Ciòstaasignificarecheicarrelli,ecioèiveicolidestinatialla movimentazione di cose(cfr. articolo 58, comma 2, lettera c), codice della strada) per poter circolare su strada, esclusivamente per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, non devono essere soggetti ad immatricolazione presso la Motorizzazione, ma, a norma, da ultimo, del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2014 (pubblicato sulla G.U. 4/2/2014 n. 28), concernente "Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o acarico:
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA a) devono essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni(lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA b) devono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA O ARANCIONE
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA c) devono essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombrodei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) devono essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita'verso il retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA e) devono essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; g) devono essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilita' elettromagnetica; f) devono essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni(direttiva macchine);
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA i trasferimenti su strada di tali veicoli sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h. Chiunque viola una di tali disposizioni soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 114, comma 7, codice della strada, che fa rinvio alle sanzioni amministrative, principali ed accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
ARTICOLO 114 C.D.S. NOVITA Per circolare in maniera saltuaria su strada pubblica, tali veicoli devono ottenere dall Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente una specifica autorizzazione, previo parere positivo (benestare) dell Ente proprietario della strada, sulla quale avverrà la circolazione saltuaria del mezzo. Tale autorizzazione ha validità massima di un anno e può essere prorogata, previa apposita richiesta.
LE MODIFICHE ALL'ART. 202 C.D.S.: INDICAZIONI APPLICATIVE E SOLUZIONI PROSPETTABILI
OBBLIGO RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN PIU - CIRCOLARE 22.11.2013 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: PAGAMENTO c/o UFFICIO POSTALE DEL MINIMO EDITTALE ENTRO 5 GG. IL PAGAMENTO ESTINGUE L OBBLIGAZIONE PECUNIARIA SORTA CON L APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SORGE UNA LEGITTIMA PRETESA DI QUANTO VERSATO IN PIU (INDEBITAMENTE) L IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO IN PIU DEVE ESSERE RESTITUITO www.quesitisullastrada.it
PREAVVISO DI ACCERTAMENTO: APPLICAZIONE RIDUZIONE DEL 30% NONOSTANTE L ASSENZA DI UN PRECISO DETTATO NORMATIVO IN MATERIA (CHE DETERMINA AUTONOMIA OPERATIVA DEGLI ENTI) ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DI EQUITA SOSTANZIALE PORTANO A VALUTARE L OPPORTUNITA DI ACCORDARE UGUALMENTE IL BENEFICIO (DELLA RIDUZIONE DEL 30%) ANCHE DURANTE IL TEMPO IN CUI IL TRASGRESSORE PUO PAGARE IN MODO BONARIO (DOPO LA REDAZIONE DEL PREAVVISO E PRIMA DELL INVIO DEL VERBALE) www.quesitisullastrada.it
PAGAMENTO SANZIONE DECISA DA GDP: APPLICAZIONE RIDUZIONE DEL 30%? Il pagamento ridotto del 30% riguarda i verbali il cui pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 202, comma 1, è avvenuto entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (PREFETTO O GDP) nonsitrattapiùdelpagamentoinmisuraridottamadel pagamento della somma determinata in sentenza, per cui è evidente che non è ammessa alcuna riduzione tenuto anche conto che il pagamento in misura ridotta o ulteriomente ridotta è incompatibile con la presentazione del ricorso, per cui la somma determinata dal giudice, ancorchè confermata nel minimo edittale, non potrà mai essere intesa come pagamento in misura ridotta. www.quesitisullastrada.it
GRAZIE PER L ATTENZIONE PER APPROFONDIMENTI E QUESITI: www.quesitisullastrada.it info@quesitisullastrada.it cell.: 3339718533