ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo



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ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO DISCIPLINA DEL BONUS/MALUS PREMESSA Esito della pubblica consultazione Roma, 17 maggio 2005 Le osservazioni ricevute, integralmente allegate alla presente, sono pervenute dall Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione, da un Associazione a tutela dei consumatori, dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e da un privato cittadino. ISVAP Istituto di Diritto Pubblico Legge 12 Agosto 1982, n.576 Preliminarmente si rileva che talune delle osservazioni formulate, in particolare dall Associazione di Consumatori, non attengono direttamente alla tematica oggetto della Circolare, benché coinvolgano il ramo della responsabilità civile auto e siano di interesse per l Istituto: per tali ragioni dette considerazioni saranno oggetto di separata valutazione. Analogamente non si ritiene in questa sede opportuno fornire riscontro ad alcuni quesiti posti in tema di r.c.auto e non aventi il carattere di osservazioni relative alla Circolare in questione. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE In linea generale si evidenzia che è stato accolto il rilievo dell Ania e dello SNA inerente le categorie di veicoli e le forme tariffarie a cui applicare le disposizioni in questione. Si è ritenuto, pertanto, di meglio definire l ambito applicativo estendendolo non solo alle clausole bonus/malus ma anche alle forme tariffarie che possono definirsi a queste assimilate - poiché prevedono comunque una variazione in aumento e diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri quali, ad esempio, la formula bonus/malus con franchigia, no claim discount e no claim discount con franchigia. Tale estensione esplicita risulta necessaria per garantire la mobilità degli assicurati e consentire il passaggio ad altra impresa senza perdere la propria storia assicurativa: da una verifica di mercato è, infatti, emerso che le categorie dei ciclomotori e motocicli, vengono sovente assicurate con formula tariffaria no claim discount. Per altro verso si è ritenuto di non estendere le disposizioni della presente Circolare ad altre categorie di veicoli (autocarri, veicoli speciali, macchine agricole, ecc) per i quali, oltre a non essere vigente l obbligo di cui all art. 12 della l. 990/1969, risultano scarsamente utilizzate forme tariffarie che prevedono variazione in aumento e diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri, per cui l applicazione della Circolare in discussione risulterebbe complessa e di scarsa utilità. Via del Quirinale, 21 00187 Roma Tel.06.421331 Fax 06.42133206 www.isvap.it

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI PARTE I Art. 1 Obbligo di indicazione della classe CU ANIA propone di sostituire l espressione per qualsiasi veicolo in formula bonus/malus con la diversa dizione per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formule bonus/malus e assimilate. SNA Ritiene che la disciplina del bonus/malus non debba riguardare i settori: macchine agricole, macchine operatrici e carrelli, veicoli altri usi, veicoli speciali e ogni altro settore per il quale l'applicazione della formula risulterebbe complessa La proposta di modifica del testo è stata accolta sia in questo articolo che in alcuni dei seguenti poiché - come evidenziato sopra - si è ritenuto di condividere le argomentazioni illustrate inerenti l ambito di applicazione della Circolare. Art. 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU Comma 1 Un privato cittadino osserva che le modalità di attribuzione della classe di merito ai ciclomotori in fase di prima applicazione appaiono incongrue poiché il calcolo delle classi effettuato in base alle lettere a) e b) produce come conseguenza che più recente è il sinistro meno penalizzato risulta il contratto: nel caso in cui il sinistro si sia verificato nell annualità ancora in corso la classe di merito attribuibile al contratto sarebbe, infatti, la 11 (classe 9 per cinque anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro nell anno in corso); diversamente, nel caso in cui il sinistro si sia verificato nell ultima annualità effettivamente conclusa la classe di merito sarebbe la 16 ( classe 14 per 0 anni senza sinistri più due classi per il sinistro nell ultimo anno). L osservazione effettuata non è corretta in quanto risente di una non adeguata interpretazione dell art.2 lett. a) della Circolare in discussione: la disposizione infatti prevede di prendere in considerazione tutte le annualità senza sinistri del quinquennio e di sommare alla classe di merito che ne risulta le due classi di malus per ciascun anno con sinistri. In tal modo la posizione del/dei sinistro/i nel quinquennio risulta ininfluente. Comma 3 Coerentemente con le premesse innanzi svolte, ANIA propone di sostituire, nel primo capoverso del presente comma, l espressione veicoli diversi dalle autovetture con la parola motocicli, essendo per i ciclomotori prevista una specifica disposizione nell ultima parte del comma 3. Proposta accolta. 2

Art. 3 Decorrenza dell obbligo e disciplina transitoria ANIA osserva che nell articolo in esame viene fissato al 1 novembre 2005 il termine per il rilascio dell attestato di rischio completo della classe CU, nonché per la valorizzazione della classe CU in sede di emissione del preventivo con il relativo calcolo del premio, mentre nel successivo articolo 4, comma 4, viene fissato al 1 settembre 2005 il termine per la messa a disposizione, all interno dei punti vendita e sui siti internet delle imprese nell ambito del preventivatore, della tabella di corrispondenza tra le classi CU e le classi liberamente previste da ogni compagnia. Lo sdoppiamento dei termini non appare utile, in quanto la sola pubblicazione della tabella di corrispondenza, senza che risulti possibile da parte dell assicurato verificare sull attestato quale sia la propria classe CU e senza che risulti possibile effettuare un preventivo valorizzando tale classe, potrebbe ingenerare confusione. I due termini dovrebbero coincidere e ANIA chiede di fissare un unico termine al 1 gennaio 2006. Proposta parzialmente accolta: viene fissato il termine unico del 1 novembre 2005 per l entrata in vigore delle disposizioni della Circolare in argomento. ANIA osserva, altresì, che la disposizione pone in capo al nuovo assicuratore l onere di provvedere alla determinazione della classe CU qualora il precedente non si sia attenuto alle prescrizioni in esame e rileva che, a rigore, tale ipotesi non dovrebbe verificarsi dopo la data di applicazione della Circolare, se non in caso di inadempimento da parte dell impresa di provenienza dell assicurato. ANIA suggerisce che sia previsto in capo all assicuratore non ancora adempiente l onere di procedere alla determinazione della classe CU. Proposta non accolta: si concorda sulle osservazioni di ordine generale effettuate dall Associazione ma si ritiene che porre in capo all assicuratore inadempiente l obbligo di integrazione dell attestato di rischio con la classe CU sebbene assolutamente corretto in linea teorica possa di fatto rappresentare una difficoltà pratica per il consumatore e, dunque, un ingiusta penalizzazione. Si evidenzia, peraltro, che tali inadempimenti formano oggetto di interventi di vigilanza da parte dell Istituto, con relativa applicazione di disposizioni sanzionatorie. PARTE II Art. 4 comma 5 -- Regole di corrispondenza Per quanto concerne le autovetture, ANIA segnala in via generale che alcune previsioni del comma 5 modificano parzialmente la previgente clausola bonus/malus ministeriale, che le imprese applicano tuttora per la gestione della classe CIP, ai sensi della Circolare ISVAP n. 260 del 1995. Le imprese, di conseguenza, dovranno cambiare la gestione della classe CIP per adattarla alle diverse regole dettate per la classe CU. Due specifiche disposizioni della clausola bonus malus CIP, inoltre, non vengono riprodotte: la previsione relativa al caso di veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa e la previsione relativa alla rettifica della classe di merito inizialmente attribuita (18) per mancata consegna dell attestato all atto della stipulazione del contratto e di consegna dello stesso entro i sei mesi successivi. 3

Inoltre, secondo ANIA, occorrerebbe quantomeno confermare in Circolare l applicabilità delle vigenti previsioni in materia di veicoli assicurati in precedenza con contratti di durata temporanea. Proposta accolta: pur non ritenendo necessaria un esplicitazione già contenuta nel D.P.R. n. 45/81,per maggiore chiarezza sono state inserite nella Circolare le disposizioni mancanti. Ne risulta, pertanto, modificata la sequenza delle lettere dell articolo in esame. lett. b) ANIA osserva che per un veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria diversa dal bonus/malus, la disposizione in argomento sembra lasciare un margine di discrezionalità all assicuratore nell assegnazione della classe CU. Ritiene, pertanto, opportuna una precisazione, nel senso di riprodurre la regola applicata dalla previgente clausola bonus malus CIP che attribuiva in ogni caso il contratto alla classe di assegnazione 13. Proposta non accolta: in presenza di una tabella che consente l individuazione della classe CU sulla base della sinistrosità degli ultimi 5 anni appare ingiustificato l inserimento nella classe 13 contenuto nel vecchio provvedimento CIP, all epoca del quale l attestato di rischio non riportava lo sviluppo della sinistrosità. L ambiguità della disposizione è stata, pertanto, risolta prevedendo che per i veicoli provenienti da forma tariffaria franchigia (unica formula tariffaria prevista nell ambito dell art. 12 l. 990/69 difforme dai meccanismi delle formule bonus/malus e assimilate) il contratto dovrà essere assegnato alla classe CU risultante dall applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui all art. 2. lett. d) ANIA osserva che nella seconda parte, relativa all ipotesi di contratti conclusi a distanza in cui si verifichi una consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o un recesso a seguito di ripensamento, si introduce una regola non prevista nell originario sistema CIP. Al riguardo vengono richiesti chiarimenti in ordine alla documentazione che dovrebbe acquisire l impresa subentrante. Proposta accolta con conseguente integrazione dell attuale lett. f). lett. e) ANIA osserva che dovrebbe essere inserita una precisazione per l ipotesi in cui il contratto precedente, scaduto da più di tre mesi, risultasse stipulato per una durata inferiore all anno. Propone pertanto di aggiungere la seguente frase:..la stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto inferiore all anno scaduto da più di tre mesi, facendo riferimento alla classe di merito CU indicata nel contratto. Proposta accolta con conseguente integrazione dell attuale lett. g). 4

lett. f) SNA e un privato cittadino ritengono opportuno attribuire all assicuratore l onere di informare l assicurato circa l esito del sinistro riservato, quantomeno nel caso in cui lo stesso venga successivamente stralciato e eliminato come senza seguito Proposta non accolta: la soluzione contenuta nella Circolare appare un ragionevole compromesso tra il diritto dell assicurato a non subire, nel tempo, ingiuste penalizzazioni e le oggettive difficoltà per le imprese nel contatto, a distanze temporali non trascurabili, con i propri ex contraenti. Appare, pertanto, corretto che sia lo stesso assicurato ad interessarsi dell esito del sinistro richiedendone informativa all impresa che dovrà, conseguentemente, attivarsi eventualmente rettificando l attestato e rimborsando il maggior premio pagato negli anni dal contraente. Art. 7 Sostituzione del veicolo ANIA esprime preoccupazione per le ripercussioni che potrebbero involontariamente derivare dalla disposizione in esame per quanto riguarda le possibili speculazioni in sede assuntiva, per effetto di eventuali duplicazioni di impiego della medesima classe di merito CU per più veicoli. Per evitare dubbi interpretativi, inoltre, chiede che la Circolare precisi che l espressione cessazione della circolazione è da intendersi in senso tecnico e si riferisca all ipotesi prevista dall art. 103 del Codice della Strada, che disciplina tale situazione e i connessi adempimenti. Proposta parzialmente accolta. Le preoccupazioni rappresentate dall Associazione non appaiono condivisibili poiché tale disposizione riguarda i soli casi vendita, demolizione o cessazione della circolazione di autovetture e motocicli, casi in cui la documentazione da consegnare all assicuratore ha un grado di certezza e definitività tale da escludere abusi. Proprio il timore di possibili speculazioni e la reversibilità dell evento hanno, peraltro, indotto questo Istituto a precisare che la disposizione si applica ai ciclomotori nel solo caso di demolizione ed a non estenderla alle ipotesi di consegna in conto vendita del veicolo. Le imprese di assicurazione sono, in ogni caso, tenute a prestare la dovuta attenzione alla documentazione presentata dal potenziale assicurato nelle ipotesi in questione. E stata inoltre inserita una nota esplicativa in tema di cessazione della circolazione. ANIA segnala, inoltre, che la Circolare potrebbe costituire occasione per risolvere la questione relativa al soggetto legittimato a ricevere l attestazione del rischio. Sul punto, la Circolare dell Istituto n. 502-D prevede che il soggetto legittimato a richiedere l attestato non è il solo contraente, ma anche il proprietario se persona diversa. Poiché d altra parte l originale dell attestato di rischio è unico, manca un criterio per la sua consegna allorquando l attestato venga richiesto da entrambi i soggetti. Si propone pertanto che l Istituto individui un criterio univoco. Proposta non accolta. In relazione a tale aspetto la Circolare Isvap. n. 502 si è limitata a precisare che il proprietario del veicolo ed il contraente sono, astrattamente, entrambi soggetti idonei a ricevere l attestazione sullo stato del rischio. D altra parte nel caso in cui dovesse sorgere un contrasto tra questi due soggetti l attestato 5

dovrebbe esser rilasciato a colui, tra i due, che possa effettivamente beneficiare della classe di merito maturata, ossia al proprietario del veicolo. E, infatti, a quest ultimo soggetto che la classe di merito si riferisce. Non si ritiene necessario, tuttavia, introdurre tale precisazione in Circolare. Art. 9 Restituzione della parte di premio pagata e non goduta Per quanto riguarda l ipotesi di consegna in conto vendita andata a buon fine, ANIA osserva che il termine di riferimento per il rimborso sembra essere la data dell effettiva consegna in conto vendita. Chiede che sia in ogni caso precisato che., la parte di premio netto pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all impresa anche il certificato, il contrassegno, e l eventuale carta verde del veicolo consegnato. Infatti, solo la riconsegna della documentazione assicurativa è indice della inoperatività della garanzia che giustifica la restituzione del premio pagato e non goduto, pur in deroga all articolo 1896 del codice civile. Proposta accolta con conseguente integrazione dell art. 9. L Associazione di Consumatori propone di prevedere che qualora la riattivazione non avvenga entro 12 mesi dalla richiesta di sospensione, l eventuale importo accantonato venga restituito al consumatore: non si comprende infatti a che titolo tale importo possa essere trattenuto. Proposta accolta con conseguente integrazione dell art. 9 Art. 10 Termini per l adeguamento SNA ritiene doveroso prescindendo dalla data di entrata in vigore garantire uniformità nell applicazione delle disposizioni previste dall Istituto a tutela degli assicurati. Tali contenuti dovranno pertanto valere anche per tutti i contratti già in essere al momento dell entrata in vigore, prescindendo dall espresso richiamo degli stessi nelle condizioni di polizza. Sarà poi un passaggio successivo l adeguamento delle condizioni contrattuali che potrà avvenire anche in corso di contratto e dunque non necessariamente alla scadenza. Precisazione accolta con conseguente integrazione dell art. 10. 6

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione www.snaservice.it sna@snaservice.it Sede: 20123 Milano - Via Lanzone, 2 telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878 Delegazione: 00187 Roma - Via Borgognona, 47 Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927 Cod. Fisc 80053030153 Milano, 15 aprile 2005 Cortese attenzione Spettabile ISVAP Divisione R.c.auto Via del Quirinale 21 00187 Roma Oggetto: disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto - disciplina del bonus/malus Facciamo riferimento a quanto in oggetto, per evidenziare alcune considerazioni elaborate dallo scrivente Sindacato. Premettendo che gli aspetti propriamente tecnici sono demandati ad altri soggetti e pertanto dibattuti nelle competenti sedi, intendiamo soffermarci sui risvolti dell emananda circolare che hanno implicazioni dirette sull attività di agenzia/rapporti con la clientela dei nostri associati. Riteniamo che la disciplina del bonus/malus non debba riguardare i settori: macchine agricole, macchine operatrici e carrelli, veicoli altri usi, veicoli speciali e ogni altro settore per il quale l'applicazione della formula risulterebbe complessa. Si ritiene doveroso prescindendo dalla data di entrata in vigore garantire uniformità nell applicazione delle disposizioni previste dall Istituto a tutela degli assicurati. Tali contenuti dovranno pertanto valere anche per tutti i contratti già in essere al momento dell entrata in vigore, prescindendo dall espresso richiamo degli stessi nelle condizioni di polizza. Sarà poi un passaggio successivo l adeguamento delle condizioni contrattuali che, suggeriamo, potrà avvenire non necessariamente alla scadenza ma anche in corso di contratto. Sempre con la finalità di ottimizzare la tutela dei consumatori, nel caso normato dal comma f) articolo 4 della bozza di circolare " sinistro riservato con danno a persona ", riteniamo opportuno attribuire all assicuratore l onere di informare l assicurato circa l esito del sinistro riservato, quantomeno nel caso in cui lo stesso venga successivamente stralciato e eliminato come senza seguito. Condividendo il principio ispiratore della circolare, ed in attesa di conoscere nel dettaglio le procedure attuative della stessa, restiamo a disposizione per ogni contributo e approfondimento. i migliori saluti. Il Responsabili Commissione R.C.A. SNA Gianni Cataldo

Verbraucherzentrale Südtirol Centro Tutela Consumatori Utenti Spett. le ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Oggetto: OSSERVAZIONI relative alle Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C. auto disciplina del bonus/malus. Relativamente a quanto in oggetto lo scrivente Centro Tutela Consumatori Utenti formula le seguenti osservazioni: 1) Possibilità di disdetta se la compagnia chiede un aumento tariffario (escluso quello connesso alle regole evolutive) superiore al tasso programmato di inflazione. Risulta troppo difficile per il consumatore paragonare tariffe omogenee per classi di merito e procedere al calcolo dell eventuale aumento tariffario in base a quanto le compagnie di assicurazione R.C. auto devono esporre e rendere pubblico, anche in internet. Ai fini del calcolo dell aumento proponiamo di prendere in considerazione il premio effettivamente pagato dall assicurato. 2) Rischi temporanei. Consentire al consumatore la possibilità di sottoscrivere polizze che prevedano rischi temporanei anche relativamente a motocicli e ciclomotori. 3) Sospensioni e riattivazioni. Consentire al consumatore la possibilità di sottoscrivere polizze che prevedano la sospensione e la riattivazione del rischio anche relativamente a motocicli e ciclomotori. Con riferimento al punto 3) proponiamo di prevedere che qualora la riattivazione non avvenga entro 12 mesi dalla richiesta di sospensione, l eventuale importo accantonato venga restituito al consumatore: non si capisce a che titolo tale importo possa essere trattenuto. Con i migliori saluti. Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Südtirol Via Dodiciville 12 39100 Bolzano Bolzano, 6 aprile 2005... I BOZEN Zwölfmalgreinerstr. Tel.: info@consumer.bz.it 2 0471.97.55.97 39100 BOLZANO Via Dodiciville 2 Fax: www.consumer.bz.it 0471.97.99.14

Considerazioni di un privato cittadino: Osservazioni sulle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c. auto disciplina del bonus malus a) Le modalità di attribuzione del punteggio ai ciclomotori in fase di prima applicazione appaiono incongrue a causa del fatto che il calcolo delle classi effettuato in base al numero di annualità senza sinistri (a) e al numero di sinistri nel quinquennio (b) prende a riferimento nel primo caso il quinquennio antecedente l annualità in corso e, nel secondo caso, il quinquennio che la include. ES.: un contratto in corso al 2/12/2004 con decorrenza 1/1-31/12, che ha avuto un sinistro nel 2004 (v. schema seguente), dovrebbe essere classificato al momento del rilascio dell attestato al 31/12/2004 in classe 11 (9 per 5 anni senza sinistri dal 1999 al 2003 + 2 classi per la presenza di un sinistro nel 2004) 1/1/1999-31/12/1999 1/1/2000-31/12/2000 1/1/2001-31/12/2001 1/1/2002-31/12/2002 1/1/2003-31/12/2003 1/1/2004-31/12/2004 Numero sinistri 0 0 0 0 0 1 Quinquennio considerato alla lettera a Numero sinistri 0 0 0 0 0 1 Quinquennio considerato alla lettera b mentre se il sinistro fosse accaduto nel 2003 (v. schema seguente), il contratto dovrebbe essere classificato al momento del rilascio dell attestato al 31/12/2004 in classe 16 (14 per 0 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro nel 2003) 1/1/1999-31/12/1999 1/1/2000-31/12/2000 1/1/2001-31/12/2001 1/1/2002-31/12/2002 1/1/2003-31/12/2003 1/1/2004-31/12/2004 Numero sinistri 0 0 0 0 1 0 Quinquennio considerato alla lettera a Numero sinistri 0 0 0 0 1 0 Quinquennio considerato alla lettera b In definitiva più recente è il sinistro meno penalizzato risulta il contratto. b) L applicazione del predetto criterio deve essere effettuata considerando l ordinario periodo di osservazione dei sinistri (tre mesi antecedenti l ultima scadenza contrattuale)? c) È prevista la possibilità di avvalersi della classe di conversione universale maturata su un ciclomotore, moto etc. per assicurare altro veicolo (es. autoveicolo)? d) Come si dovrebbe documentare l avvenuto trasferimento della proprietà del ciclomotore successivamente alla prima immatricolazione, considerata l assenza di ogni tipo di registrazione di tali atti? e) Nell art. 4 punto 4 lettera f) si dispone che incombe sull assicuratore che ha posto senza seguito il sinistro l obbligo di trasmettere al contraente che ne abbia fatto richiesta l attestazione di rischio contenente i dati rettificati : tuttavia il contraente che ha cambiato compagnia non può conoscere se e quando la sua vecchia compagnia abbia messo senza seguito un sinistro riservato con danni a persone e, quindi, non può farne richiesta. f) È prevista, nel caso in cui l assicurato responsabile del danno intenda rimborsare quanto pagato dall assicuratore a titolo di risarcimento, l obbligo per tutti gli assicuratori di modificare, di conseguenza, almeno la classe di conversione universale?

OSSERVAZIONI ALLA CIRCOLARE ISVAP 1 APRILE 2005 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO DISCIPLINA DEL BONUS/ MALUS Premessa Il settore assicurativo condivide le finalità della Circolare, che indubbiamente rende tecnicamente più agevole il confronto da parte degli assicurati delle diverse formule contrattuali bonus/malus presenti sul mercato, favorendo la mobilità della clientela e l apprezzamento della concorrenza esistente, oltre che sul prezzo della garanzia, anche sugli strumenti contrattuali che regolano l assicurazione r.c. auto. Ciò premesso, e nell usuale ottica di un apporto costruttivo, di seguito si formulano talune osservazioni e proposte di modifica dirette sia a circoscrivere in modo più preciso l ambito di applicazione della Circolare sia a fugare qualche dubbio interpretativo che potrebbe porsi nell operatività aziendale in una materia ad elevato tecnicismo applicativo, risalente alla penetrante normativa ex-cip. AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALE TIPOLOGIA DI VEICOLI E FORMULE TARIFFARIE Ragioni strettamente giuridiche, unite a motivi di opportunità generale, inducono a formulare una proposta alternativa di individuazione dei veicoli e delle formule tariffarie, che appare maggiormente coerente rispetto al comune intento di ottimizzare la trasparenza informativa. Sulla base dell effettiva diffusione delle varie formule bonus/malus presenti nel mercato, riteniamo che le nuove disposizioni potranno ottenere i massimi risultati in termini di trasparenza e confrontabilità dei contratti quanto più omogeneo risulterà, sotto questo profilo, l ambito concreto di applicazione della Circolare. In particolare, nell attuale contesto, si ritiene che le nuove disposizioni ISVAP dovrebbero trovare applicazione non genericamente per qualsiasi veicolo assicurato in formula bonus/malus, ma, più specificamente, per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con tutte le formule tariffarie che prevedano variazioni del premio in funzione della sinistrosità osservata, quali, 1

dunque, il bonus/malus in senso stretto, il no claim discount (sconto in assenza di sinistri), le forme ibride del bonus/malus con franchigia e del no claim discount con franchigia e la tariffa fissa con pejus. Sotto il profilo strettamente giuridico, una forte connotazione in termini di omogeneità di tale soluzione deriva dall art. 12 della legge n. 990/69, e successivi provvedimenti ISVAP, secondo cui oggi l obbligo di applicare formule tariffarie personalizzate in funzione della sinistrosità dell assicurato trova applicazione, mediante l impiego di tutte le formule sopra richiamate, solo per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli. Per quel che concerne i profili di concreta opportunità, si osserva: - in primo luogo, sia per lo specifico regime giuridico innanzi ricordato sia per politiche tariffarie di più lunga consuetudine, le formule bonus/malus in senso lato sono prevalentemente applicate, oltre che per le autovetture, soltanto per i ciclomotori ed i motocicli; - al contrario, per i veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli, la situazione è fortemente eterogenea, poiché le formule tariffarie sono molto differenziate: mentre permangono in larga misura forme a tariffa fissa e con franchigia, il bonus malus (e formule assimilate) è tuttora applicato solo parzialmente; - di conseguenza, l introduzione della classe di conversione universale per tutti i veicoli assicurati con formule bonus malus, anziché tradursi in un beneficio generalizzato di maggiore informativa all utenza, comporterebbe casuali disparità di trattamento fra assicurati, a seconda che le rispettive imprese abbiano adottato o meno dette formule per i veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli; - l applicazione generalizzata della classe CU anche ai veicoli per i quali le formule bonus/malus non risultano diffuse non produrrebbe vantaggi per l utenza in termini di trasparenza in tutti i casi di passaggio da un impresa all altra, in cui l una adottasse una formula di tipo bonus/malus e l altra no: ciò potrebbe anche determinare involontariamente ostacoli artificiali alla normale mobilità degli utenti r.c.auto più virtuosi, per il timore di perdere la continuità di osservazione della classe CU; - l applicazione solo apparentemente omnicomprensiva determinerebbe anche delle casuali disparità di trattamento fra imprese assicuratrici: alcuni degli oneri procedurali necessari per gestire la classe CU sarebbero posti a carico delle imprese esclusivamente in funzione della forma tariffaria adottata, con un possibile effetto deterrente rispetto alle decisioni di continuare a gestire o di introdurre ex novo - per veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli - formule bonus/malus in luogo di altre formule tariffarie; - infine, il bisogno di confrontabilità delle classi di merito sulla base di un linguaggio comune e uniforme, vale a dire mediante la CU, è avvertito in modo particolare dall utenza privata non professionale e per i settori di veicoli tipicamente posseduti da tale utenza; per le altre categorie di veicoli (autocarri, autobus, macchine agricole, macchine operatrici, etc.) prevalgono solitamente altri elementi decisionali nel confronto tra i vari prodotti offerti dalle compagnie. In conclusione, l applicazione generica della classe di conversione universale CU a categorie di veicoli fortemente disomogenei quanto a formule tariffarie applicate e con una diffusione limitata del bonus malus, determinerebbe una situazione a macchia di leopardo, che potrebbe ingenerare qualche confusione nell utenza. 2

Viceversa, la proposta di rendere applicabile le disposizioni della Circolare ad autovetture, ciclomotori e motocicli assicurati con tutte le formule tariffarie connesse con la valorizzazione della sinistrosità pregressa garantirebbe un trattamento omogeneo e uniforme sulla componente di gran lunga prevalente dei rischi r.c. auto. OSSERVAZIONI PUNTUALI AL TESTO PARTE I Art. 1 Obbligo di indicazione della classe CU Per quanto detto, si propone di sostituire l espressione per qualsiasi veicolo in formula bonus/malus con la diversa dizione per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formule bonus/malus e assimilate. Art. 2 Criteri di individuazione della classe di merito per ciclomotori, motocicli e altri veicoli diversi dalle autovetture Per i motivi innanzi illustrati, nel titolo dell articolo proponiamo di mantenere le sole categorie dei ciclomotori e motocicli, eliminando il riferimento ad altri veicoli diversi dalle autovetture. Comma 3 Coerentemente con le premesse innanzi svolte, si propone di sostituire, nel primo capoverso del presente comma, l espressione veicoli diversi dalle autovetture con la parola motocicli, essendo per i ciclomotori prevista una specifica disposizione nell ultima parte del comma 3. Art. 3 Decorrenza dell obbligo e disciplina transitoria Anche per questo articolo, si propone di precisare per i ciclomotori ed i motocicli in luogo della formula, usata nel secondo capoverso, per i veicoli diversi dalle autovetture. Per quanto riguarda la disciplina dei termini di decorrenza delle disposizioni recate dalla Circolare si osserva quanto segue. Nell articolo in esame, viene fissato al 1 novembre 2005 il termine per il rilascio dell attestato di rischio completo della classe CU, nonché per la valorizzazione della classe CU in sede di emissione del preventivo con il relativo calcolo del premio 1. 1 Tale ultimo termine non è individuato espressamente nella Circolare (al successivo articolo 4, comma 4, il termine del 1 settembre 2005 sembra riferirsi solo alla messa a disposizione della tabella di corrispondenza tra le classi CU e la classi interne), ma si deduce dalla Relazione di presentazione per la pubblica consultazione, laddove si dice che ulteriori sessanta giorni - decorrenti dal 1 settembre 2005 consentiranno alle imprese di adempiere agli obblighi in tema di preventivatore on line.. 3

Al successivo articolo 4, comma 4, viene fissato al 1 settembre 2005 il termine per la messa a disposizione, all interno dei punti vendita e sui siti internet delle imprese nell ambito del preventivatore, della tabella di corrispondenza tra le classi CU e la classi liberamente previste da ogni compagnia, prevedendo la possibilità di estrazione e stampa della medesima. Per motivi di coerenza sistematica tra le due scadenze previste, la questione dei termini di adempimento viene trattata in questa unica sede. Da questo punto di vista, si osserva innanzi tutto che lo sdoppiamento dei termini non appare utile, in quanto la sola pubblicazione della tabella di corrispondenza, senza che risulti possibile da parte dell assicurato verificare sull attestato quale sia la propria classe CU e senza che risulti possibile effettuare un preventivo valorizzando tale classe, potrebbe ingenerare confusione. I due termini dovrebbero dunque coincidere. Quanto all individuazione di tale termine unico, si chiede di fissarlo al 1 gennaio 2006. Il termine attualmente contemplato (rectius: i termini contemplati) risulta infatti eccessivamente stringente per l effettuazione delle operazioni tecniche necessarie per uniformare il sistema alle prescrizioni dettate. Occorre considerare, infatti, che, al di là della predisposizione della tabella di corrispondenza (che in sé è del tutto agevole), le imprese dovranno reimpostare tutta la struttura informatica che presiede all assunzione dei rischi, al calcolo del premio, al quietanzamento dei premi con rilascio dei nuovi attestati e alle conseguenti incombenze di stampa con la previsione di un classe di conversione comune che prevede anche una dizione diversa da quella attualmente impiegata. In sostanza, gli interventi tecnici necessari escludono che si possa arrivare a regime prima del 1 gennaio 2006. Ciò premesso, si osserva che l articolo in esame, nel fissare la decorrenza dell obbligo di rilascio delle attestazioni dello stato del rischio con indicazione della classe CU, stabilisce che, in assenza di tale indicazione sull attestato - situazione ritenuta probabile nella fase di prima applicazione della disciplina per veicoli diversi dalle autovetture - il nuovo assicuratore deve provvedere alla determinazione della classe CU in luogo del precedente. Su tale aspetto, si rileva che, a rigore, tale ipotesi non dovrebbe verificarsi dopo la data di applicazione della circolare, se non in caso di inadempimento da parte dell impresa di provenienza dell assicurato. Di conseguenza, da un lato, si condivide l esigenza che il nuovo assicuratore supplisca alla mancanza della classe CU relativamente ad attestati emessi ancora prima dell entrata in vigore della Circolare (ed in alcune specifiche ipotesi di oggettiva mancanza del dato: esempio veicoli precedentemente assicurati presso assicuratore estero) dall altro, invece, non si ritiene opportuno che siano indirettamente supportati, dopo la data di vigenza delle nuove disposizioni, eventuali comportamenti omissivi della precedente impresa di assicurazione. In tali casi, sembrerebbe opportuno prevedere che sia onere dell assicuratore, eventualmente non ancora adempiente al dettato della Circolare, procedere alla determinazione della classe CU. 4

PARTE II Per le osservazioni che precedono, dovrebbe essere precisato, nel titolo, che ci si riferisce ad autovetture, motocicli e ciclomotori assicurati con formule bonus/malus e assimilate Art. 4. Regole di corrispondenza Comma 4 Si rinvia alle considerazioni svolte all art. 3 relativamente ai termini di decorrenza delle disposizioni impartite dalla Circolare. Comma 5 Il comma 5 reca delle disposizioni valide per tutti i veicoli interessati dalla circolare, che si propone di individuare, per le ragioni in precedenza menzionate, in: autovetture, ciclomotori e motocicli. Per quanto concerne le autovetture, si segnala in via generale che alcune previsioni di tale comma modificano parzialmente la previgente clausola bonus/malus ministeriale, che le imprese applicano tuttora per la gestione della classe CIP, ai sensi della Circolare ISVAP n. 260 del 1995. Si evidenzia che le imprese, di conseguenza, dovranno cambiare la gestione della classe CIP per adattarla alle diverse regole dettate per la classe CU. Due specifiche disposizioni della clausola bonus malus CIP, inoltre, non vengono riprodotte: la previsione relativa al caso di veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa e la previsione relativa alla rettifica della classe di merito inizialmente attribuita (18) per mancata consegna dell attestato all atto della stipulazione del contratto e di consegna dello stesso entro i sei mesi successivi. Occorrerebbe, inoltre, quantomeno confermare in Circolare l applicabilità delle vigenti previsioni in materia di veicoli assicurati in precedenza con contratti di durata temporanea. Pur in presenza dell art. 7 del D.P.R. n.45/81, che regola le suddette ipotesi, per maggiore completezza ed evitare possibili dubbi, ci sembra opportuno che il comma 5 venga integrato con disposizioni che riproducano, con i necessari adeguamenti, la disciplina dell articolo 7 citato. Ciò premesso in via generale, sulle singole lettere dell articolo 5, si segnala: lett. 5.b) Per un veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria diversa dal bonus/malus, tale disposizione sembra lasciare un margine di discrezionalità all assicuratore nell assegnazione della classe CU. Si ritiene opportuno una precisazione, nel senso di riprodurre la regola applicata dalla previgente clausola bonus malus CIP che attribuiva in ogni caso il contratto alla classe di assegnazione 13. 5

lett. 5.d) Nella seconda parte, relativa all ipotesi di contratti conclusi a distanza in cui si verifichi una consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o un recesso a seguito di ripensamento, si introduce una regola non prevista nell originario sistema CIP. Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine alla documentazione che dovrebbe acquisire l impresa subentrante. lett.5.e) Dovrebbe essere inserita una precisazione per l ipotesi in cui il contratto precedente scaduto da più di tre mesi risultasse stipulato per una durata inferiore all anno. Si propone pertanto di aggiungere la seguente frase:..la stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto inferiore all anno scaduto da più di tre mesi, facendo riferimento alla classe di merito CU indicata nel contratto. Art. 7 Sostituzione del veicolo Per quanto attiene al profilo giuridico, la previsione della Circolare deroga alla norma dettata dall art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 45/81, secondo cui l attestato deve riferirsi al medesimo veicolo che s intende assicurare. Sul punto, si esprime preoccupazione per le ripercussioni che potrebbero involontariamente derivarne per quanto riguarda la possibile agevolazione delle speculazioni in sede assuntiva, a causa della possibile duplicazione e impiego della medesima classe di merito CU per più veicoli. Per evitare dubbi interpretativi, inoltre, si ritiene opportuno che la Circolare precisi che l espressione cessazione della circolazione è da intendersi in senso tecnico e si riferisce all ipotesi prevista dall art. 103 del Codice della Strada, che disciplina tale situazione e i connessi adempimenti. Si segnala, infine, che la Circolare potrebbe costituire occasione per risolvere un problema che si presenta frequentemente nella prassi operativa. Ci si riferisce alla questione relativa al soggetto legittimato a ricevere l attestazione del rischio. Sul punto, la Circolare dell Istituto n. 502-D prevede che il soggetto legittimato a richiedere l attestato non è il solo contraente, ma anche il proprietario se persona diversa. Poiché d altra parte l originale dell attestato di rischio è unico, manca un criterio per la sua consegna allorquando l attestato venga richiesto da entrambi i soggetti 2. Si propone pertanto che l Istituto individui un criterio univoco. 2 Si noti che il problema non può essere risolto attraverso l emissione di un duplicato emissione prevista solo nelle tassative ipotesi di smarrimento, deterioramento e sottrazione in quanto l attestato può essere utilizzato per un unica operazione assuntiva. 6

Art. 9 Restituzione della parte di premio pagata e non goduta Per quanto riguarda l ipotesi di consegna in conto vendita andata a buon fine, il termine di riferimento per il rimborso sembra essere la data dell effettiva consegna in conto vendita. Occorrerebbe chiarirlo meglio, ma sarebbe in ogni caso opportuno precisare, per evitare comportamenti non corretti, che., la parte di premio netto pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all impresa anche il certificato, il contrassegno, e l eventuale carta verde del veicolo consegnato. Ed infatti, solo la riconsegna della documentazione assicurativa è indice della inoperatività della garanzia che giustifica la restituzione del premio pagato e non goduto, pur in deroga all articolo 1896 del codice civile. Roma, 15 aprile 2005 7

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto disciplina del bonus/malus. Relazione di presentazione per la pubblica consultazione Roma, 1 aprile 2005 ISVAP Istituto di Diritto Pubblico Legge 12 Agosto 1982, n.576 Negli ultimi anni l Istituto è più volte intervenuto nella disciplina del bonus/malus al fine di adeguarla alle nuove esigenze degli utenti ed ampliare gli ambiti di tutela del consumatore, pur nel rispetto del principio della libertà tariffaria delle imprese di assicurazione. Si ricorda che proprio a seguito della liberalizzazione l Istituto ha ritenuto necessario mantenere il sistema evolutivo delle classi di merito previste nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) del 5 Maggio 1993 quale scala di riferimento comune per le imprese di assicurazioni esercenti il ramo r.c.auto. L indicazione sulle attestazioni del rischio della classe di merito CIP - accanto alle classe di merito interna liberamente determinata dall impresa ha garantito ai consumatori una mobilità della domanda altrimenti pesantemente condizionata alla fidelizzazione presso il proprio assicuratore. Dall obbligo di indicazione della classe di merito CIP sono, peraltro, rimasti esclusi sino ad ora i ciclomotori ed i motocicli, categorie di veicoli estranee all applicazione del citato provvedimento CIP poiché assicurabili, all epoca, con tariffe diverse dalla bonus/malus. L obbligo di adottare tariffe di questa tipologia anche per i ciclomotori ed i motocicli introdotto a seguito dei provvedimenti ISVAP n. 920 del 23.07.1998 e 1022 del 5.11.1998 - ha evidenziato nel tempo la necessità di garantire anche a queste categorie di assicurati un trattamento analogo a quello riservato ai proprietari degli autoveicoli. La parte I della presente Circolare risponde, pertanto, a tale precipua esigenza, rendendo obbligatoria l indicazione sulle attestazioni di rischio della classe di conversione universale (CU) per qualsiasi veicolo assicurato in formula bonus/malus, ivi compresi ciclomotori e motocicli. All uopo vengono dati alle imprese i criteri di individuazione della classe di merito spettante a queste nuove categorie di veicoli sulla base degli anni di assicurazione e della sinistralità registrata, riproducendo il sistema di confrontabilità tra le classi di merito applicate ai contratti r.c.auto relativi a motocicli e ciclomotori elaborato dal tavolo tecnico tra rappresentanti di imprese di assicurazioni e delle Associazioni dei consumatori costituitosi a seguito del Protocollo d intesa sull assicurazione r.c.auto sottoscritto, in data 5 maggio 2003, tra Governo, Ania e Associazioni dei consumatori. In assenza di un uniforme e spontaneo allineamento del mercato, si ritiene necessario un intervento dispositivo. Al fine di uniformare la disciplina vigente e fornire un riferimento normativo unico per le varie categorie di veicoli, la presente Circolare, nella parte II, oltre a riproporre le regole evolutive delle classi di merito contenute nel citato provvedimento CIP, introduce nuove regole volte ad accrescere la tutela degli utenti ed a colmare alcuni vuoti riscontrati a seguito delle prescrizioni dettate negli scorsi anni. Si segnalano, a questo proposito, le disposizioni che individuano la classe di merito spettante nel caso di veicolo rimasto invenduto o ritrovato a seguito di furto; che Via del Quirinale, 21 00187 Roma Tel.06.421331 Fax 06.42133206 www.isvap.it

disciplinano il caso di parziale mutamento della titolarità del mezzo e che rendono uniformi i termini per il diritto al mantenimento della classe di merito maturata. Vengono, inoltre, dettate disposizioni innovative in tema di diritto del contraente al rimborso del maggior premio pagato - anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con l assicuratore originario non sia più in corso - qualora un sinistro riservato, che abbia dato luogo all applicazione del malus, venga successivamente eliminato come senza seguito e nel caso in cui la vendita (o eventi equiparati) avvengano alla scadenza contrattuale piuttosto che a contratto scaduto. Si è ritenuto, infine, opportuno introdurre, anche per quelle imprese che non hanno contrattualmente previsto tale possibilità, l obbligo di restituire al contraente la porzione di premio pagata e non goduta nell ipotesi in cui alla vendita del veicolo (o eventi equiparati) non consegua il trasferimento della polizza su altro mezzo o la cessione del contratto all acquirente. Per quanto attiene, infine, ai termini previsti dall Istituto per l adeguamento da parte del mercato, si ritiene che siano sufficienti quattro mesi dalla pubblicazione della circolare per consentire alle imprese di apprestare le modifiche tariffarie ed informatiche necessarie per ottemperare alle nuove disposizioni e rendere disponibile la tabella di corrispondenza tra le classi di merito interne e le classi CU sia sui siti Internet che nei punti vendita. Gli ulteriori sessanta giorni consentiranno alle imprese di adempiere agli obblighi già previsti dall Istituto in tema di preventivatore on line nonché di effettuare le operazioni di quietanzamento ed emissione degli attestati di rischio modificati secondo le nuove disposizioni. * * * La presente Circolare viene messa a disposizione per la pubblica consultazione e le eventuali osservazioni devono essere inviate all Istituto entro il 15 Aprile 2005 al seguente indirizzo: bonusmalus@isvap.it. Le osservazioni pervenute verranno pubblicate nel sito dell Istituto, con indicazione del mittente.

CIRCOLARE N. Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto disciplina del bonus/malus. Premessa In tema di assicurazione obbligatoria risulta unanimemente riconosciuta l efficacia dell utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della liberalizzazione tariffaria. L indicazione della classe CIP, nella nuova funzione di classe di conversione universale (CU), si è rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli utenti che, grazie a ciò, possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro storia assicurativa. Tale esigenza, che riguarda tutti i veicoli assicurati con clausola bonus/malus, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed i motocicli. La presente Circolare, emanata ai sensi dell art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di rendere obbligatoria l indicazione della classe di conversione universale in modo da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo. Con l occasione vengono fornite alcune precisazioni e istruzioni volte a rendere omogenea e completa la pregressa disciplina relativa all attestazione sullo stato del rischio, con particolare riguardo ai casi di mantenimento della classe di merito. PARTE I Obbligo di indicazione della classe di conversione universale sulle attestazioni di rischio Art. 1 - Obbligo di indicazione della classe CU 1. E necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate per qualsiasi veicolo in formula bonus/malus la classe di merito di assegnazione comunemente denominata CIP, da oggi classe di conversione universale (CU). Art. 2 Criteri di individuazione della classe di merito per ciclomotori, motocicli e altri veicoli diversi dalle autovetture

1. In fase di prima applicazione per l individuazione della classe di conversione universale e per la sua evoluzione valgono i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori 1 e di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14; nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell impresa: a. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose); Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile) b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. A titolo di esempio, pertanto: il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9; il rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro); il rischio assicurato solo da tre anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11; il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri); il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri). 1 Criteri riportati nella Comunicazione ANIA n. 44 del 16 Ottobre 2003