Legge n. 189

Documenti analoghi
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

** NORMATTIVA - Stampa ***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme ( Legge n. 189, G.U )

Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Legge 27 marzo 2001, n. 97

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

Animali: uccisione, maltrattamento, combattimenti, abbandono

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge:

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI / Legge n 189 del 20 Luglio 2004 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004 Disposizioni

La legge sul processo lungo

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge:

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

LEGGE 16 marzo 2006 n. 146

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO. Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE

CAPO I Principi generali. CAPO II Obblighi per il titolare del trattamento

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"

SENATO DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Gli acquisti d impulso, il benessere degli animali e il rispetto della normativa ovvero un commercio più etico aiuta uomini e animali

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

PRONTUARIO SANZIONI Legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione"

ART. 5 (Modificazioni all articolo 43 t.u.l.p.s.)

1 di 5 05/07/

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

MINISTERO DELL'INTERNO

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI (onlus) REGIONE EMILIA ROMAGNA Provincia di Rimini GRUPPO GUARDIE ECOZOOFILE

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

A.I.A. : art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006. Novità sanzioni - schema. A cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

Transcript:

Legge 20 7 2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO IX BIS. DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544 bis. (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544 ter. (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544 quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito

con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544 quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art. 544 sexies. (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Articolo 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1) 1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale (2). 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 2 bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 5.000 a 100.000 euro (3). 3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2 bis (4). 3 bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2 bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa (5). 3 ter. Al fine dell esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all autorità amministrativa competente per l adozione dei conseguenti provvedimenti (6).

(1) Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge (2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1 aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto. (3) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge (4) Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1 aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, e, successivamente, dalla lettera c) del comma 1 dell art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge (5) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge (6) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 Legge Articolo 3 Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale 1. Dopo l' articolo 19 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 19 ter. (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Art. 19 quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»: 2. Il decreto di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (7). (7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 novembre 2006.

Articolo 4 Norme di coordinamento 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro». 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è abrogato; b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»; c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727». Articolo 5 Attività formative 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. Articolo 6 Vigilanza 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale (8). 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. (8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2007.

Articolo 7 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni 1. Ai sensi dell' articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Articolo 8 Destinazione delle sanzioni pecuniarie 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui all' articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. Articolo 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.