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PS10724 - SORGENIA-COMMISSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO Provvedimento n. 26762 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 1 aprile 2015; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Sorgenia S.p.A. (di seguito anche Sorgenia), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 3, del Codice del Consumo. La società fornisce, in Italia, servizi di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. Nell esercizio 2016, Sorgenia ha realizzato un fatturato pari a 1,574 miliardi di euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell applicazione di un sovrapprezzo, a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Sorgenia, qualora il cliente effettui il pagamento delle fatture con modalità di pagamento diverse dall addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o su carta di credito. 3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di gennaio 2017, secondo il quale il professionista applicherebbe, alla propria utenza, un costo per l utilizzo di strumenti di pagamento diversi dall addebito diretto, sul proprio conto corrente bancario o su carta di credito. 4. Dagli elementi acquisiti d ufficio in data 15 marzo 2017, attraverso il sito internet del professionista, risultava possibile per il consumatore che avesse aderito, ad esempio, all offerta denominata Next Energy, scegliere la tipologia di pagamento con addebito diretto (gratuita), o con altra modalità di pagamento (al costo di 4,00 euro al mese al netto di IVA). III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS10724 per possibile violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo. 6. In data 9 maggio 2017, la società Sorgenia ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo estraendone la relativa copia. 7. In data 24 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive. 8. In data 16 giugno 2017, la società Sorgenia è stata sentita in audizione. 9. In data 13 luglio 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1 del regolamento. 10. In data 3 agosto 2017, Sorgenia ha presentato una memoria finale. 2) Le evidenze acquisite 11. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, è emerso che, a seguito dell attività di ristrutturazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché in considerazione del difficile contesto economico degli ultimi anni, Sorgenia, nel periodo compreso tra il 2014 e il luglio 2016, ha sospeso le attività commerciali volte all acquisizione di clienti domestici, limitandosi alla gestione del portafoglio clienti preesistente o ad attivare nuove forniture solo nei confronti della clientela che ne faceva richiesta, mediante canale teleselling inbound, nonché a svolgere attività cross-selling verso clienti non domestici 1. 12. A far data dal mese di luglio 2016 (mantenendo immutate le caratteristiche e le condizioni delle offerte pregresse), Sorgenia ha formulato una nuova offerta commerciale denominata Next Energy - l unica a favore dell utenza 1 [In tali casi, le nuove attivazioni hanno avuto ad oggetto i prodotti già inclusi nel portafoglio di Sorgenia, risalenti ad un periodo anteriore al 2014.]

residenziale - che si caratterizza per il fatto di essere attivabile esclusivamente attraverso la piattaforma on line, al fine di perseguire una riduzione dei costi per il cliente. L offerta Next Energy prevede che i clienti possano effettuare i pagamenti delle fatture mediante addebito diretto sul proprio conto corrente o su carta di credito. 13. Sorgenia ha fatto presente di avere introdotto, in via sperimentale ed al fine di valutarne il grado di apprezzamento da parte della clientela, la possibilità di utilizzare la carta di credito in modalità c.d. non ricorrente. Ciò significa che il cliente impiega la carta per procedere autonomamente al pagamento delle fatture, accedendo all area riservata del sito web di Sorgenia ed inserendo ogni volta i dati della carta stessa (a differenza dell utilizzo della carta in modalità ricorrente, la quale implica l addebito periodico e diretto). 14. L addebito diretto sul conto corrente o su carta di credito non prevede l applicazione, da parte del professionista, di alcun supplemento/costo. L utilizzo della carta di credito in modalità non ricorrente, comportava invece l applicazione, da parte di Sorgenia stessa, di un supplemento pari a 4 euro in relazione al pagamento di ciascuna fattura, la cui periodicità ha cadenza mensile 2. In particolare, Sorgenia ha precisato che l importo di 4 euro, oggetto della presente fattispecie, costituiva un valore medio che rappresentava, a detta della stessa società, l espressione di tale rischio di morosità. 15. Sorgenia ha precisato che, solo a partire dal 2017, sono state emesse fatture nei confronti dei clienti (aderenti all offerta Next Energy) che avevano optato per l utilizzo della carta di credito in modalità non ricorrente (che rappresentavano circa il [omissis] * di quelli che avevano sottoscritto l offerta stessa). Il numero di fatture emesse dalla società, nel primo trimestre 2017, nei confronti dei clienti che utilizzavano la carta di credito con modalità non ricorrente, sono state pari a [0-1.000], contro le [omissis] fatture emesse nei confronti dei clienti che utilizzano l addebito diretto su conto corrente o su carta di credito utilizzata con modalità ricorrente. 16. Nell ambito della memoria finale Sorgenia ha, inoltre, integrato la risposta alla richiesta di informazioni avanzata dagli uffici, sia nella comunicazione di avvio del procedimento, che nel corso dell audizione. Alla luce di tali informazioni, da ultimo acquisite, risulta che il numero dei clienti domestici cui è stato applicato un sovrapprezzo per l utilizzo del bollettino postale, quale strumento di pagamento dei documenti di fatturazione, ammonta a circa [10.000-25.000], corrispondente a circa il [omissis] della customer base della Società pari a [omissis] clienti domestici attivi. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 17. Sorgenia ha preliminarmente fatto presente che le caratteristiche dell offerta Next Energy, in quanto completamente digitale, (sia sotto il profilo dell attivazione, che avviene esclusivamente on line, sia in termini di gestione della fornitura), si riflettono sulla convenienza del prezzo proposto, ed ha escluso che la ratio sottesa all applicazione dell onere oggetto del procedimento fosse quella di gravare un determinato strumento di pagamento. 18. Sorgenia ha evidenziato, inoltre, come tale offerta non sia stata strutturata per rendere disponibili ai clienti una pluralità di mezzi di pagamento alternativi, ma è stata concepita come un offerta nella quale la modalità di pagamento ad essa connaturata è di tipo costante/ricorrente, in coerenza con la ratio di dematerializzazione dell offerta stessa. La modalità di pagamento sarebbe dunque coessenziale all offerta stessa, in quanto, oltre che a contenere i costi connessi all erogazione della fornitura a vantaggio della clientela, consente di minimizzare il rischio di morosità, da parte della stessa. 19. Come sopra esposto, la Società ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità di utilizzare la carta di credito in modalità non ricorrente, prevedendo, in tal caso, l applicazione di un sovrapprezzo, che si giustificava con l esigenza di coprire il rischio di insolvenza dei clienti che avessero optato per lo strumento carta di credito in modo non continuativo, in luogo della modalità continuativa, automatica, senza costi, rappresentata dall addebito diretto. In particolare, nel caso di specie, non si era in presenza di un automatico trasferimento a valle di uno specifico onere sopportato da Sorgenia per garantire al cliente l utilizzo di un mezzo di pagamento (come avviene per le commissioni relative al servizio di pagamento con carta, versate al gestore del circuito di pagamento), né di costi amministrativi direttamente connessi a tale mezzo, bensì della mera quantificazione del rischio di insolvenza a cui la Società risulta esposta qualora i clienti optino per forme di pagamento non continuative/ricorrenti. 20. Il Professionista, nel sostenere che il costo oggetto di contestazione non era direttamente collegato allo strumento di pagamento, bensì alla modalità -non ricorrente e non continuativa- con cui il medesimo strumento veniva impiegato, ha sottolineato che, data la peculiarità della fattispecie, essa non sarebbe riconducibile alla violazione di cui al citato articolo 62 del Codice del Consumo, in assenza di un evidente e sostanziale diretto collegamento tra il costo applicato ed il mezzo di pagamento -rectius modalità di impiego di uno stesso strumento- considerato. 2 [La Società ha fatto presente che detto importo è del tutto scollegato dalle commissioni relative al servizio di pagamento con carta che Sorgenia versa nei confronti del gestore del circuito di pagamento convenzionato. Tali commissioni non vengono in alcun modo addebitate dalla società ai propri clienti, né nell ambito dei pagamenti ricorrenti, né con riferimento a quelli non ricorrenti.] * [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. ]

21. Al riguardo, Sorgenia ha fatto presente che, proprio in considerazione di tale peculiarità, l intento non era quello di scoraggiare l uso di un certo strumento di pagamento in luogo di un altro, sfavorendo la concorrenza tra mezzi di pagamento e limitando le alternative di scelta dei consumatori. Di conseguenza, il professionista ha ribadito che non sarebbe lo strumento di pagamento, carta di credito, ad essere stato penalizzato rispetto ad altri, ma, semmai, la relativa modalità di utilizzo, che tuttavia esulerebbe dall ambito di applicazione dell articolo 62 del Codice del Consumo. 22. In ogni caso, Sorgenia ha fatto presente che, dopo avere compreso la posizione dell Autorità, ha disposto l eliminazione del corrispettivo di 4 euro, con effetto a partire dal mese di giugno scorso, per tutte le forniture attive, aventi ad oggetto l offerta Next Energy, in relazione alle quali il cliente aveva optato per l utilizzo non ricorrente della carta di credito. Pertanto, attualmente, nessun costo risulta essere previsto per le modalità di utilizzo della carta di credito (ricorrente e non) impiegata per il pagamento delle fatture relative all offerta Next Energy. Tale eliminazione include anche le future attivazioni dell offerta. 23. In conclusione, Sorgenia ritiene di avere dimostrato come non sia imputabile alla stessa alcuna responsabilità per la violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo, tuttavia, qualora l Autorità dovesse ritenere assoggettabile a sanzione la condotta oggetto di contestazione, questa dovrebbe attestarsi su un livello meramente simbolico, per le ragioni di seguito esposte. 24. In primo luogo, Sorgenia ha sottolineato la peculiarità del caso, che presenta aspetti originali e inediti, rispetto a quelli che in precedenza hanno formato oggetto di censura da parte dell Autorità, ai sensi della norma sopra citata. In secondo luogo, la Società ha evidenziato il comportamento collaborativo tenuto dalla stessa nel corso del procedimento, avendo provveduto a rimuovere definitivamente il costo di 4 euro relativo all utilizzo della carta di credito in modalità non ricorrente per il pagamento delle fatture relative all offerta Next Energy, fin dal giugno 2017. 25. In ogni caso, Sorgenia ha evidenziato l impatto estremamente circoscritto della condotta oggetto di contestazione: Next Energy è l unica offerta commerciale rivolta alla clientela domestica; il ricorso al pagamento con carta di credito in modalità non ricorrente risulta marginale, sia in termini di numero di clienti ai quali tale onere è stato applicato, sia in termini di fatturato generato; la condotta in esame è stata posta in essere durante un periodo limitato (primo semestre del corrente anno). 26. Infine, Sorgenia ha precisato che l applicazione di un sovrapprezzo in capo ai ([10.000-25.000]) clienti domestici per l utilizzo del bollettino postale, quale strumento di pagamento delle fatture, si riferisce a offerte di energia e/o gas lanciate sul mercato anteriormente al 2014, ossia prima della sospensione delle attività di Sorgenia nel mercato retail, ad oggi non più commercializzate, rispetto alle quali la Società sta conducendo un progressivo processo di revisione, favorendo il passaggio della relativa clientela verso l offerta Next Energy. Nell ambito di tale processo, Sorgenia ha provveduto all eliminazione dei supplementi connessi all impiego del bollettino postale, relativi alle offerte pregresse. In particolare, dal mese di settembre del corrente anno, le fatture emesse per le competenze di luglio-agosto relative a tali offerte, non indicheranno più un costo legato all impiego del bollettino postale. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 27. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 28. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie valutazioni all attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale e ad incidere e amplificare l eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 29. La condotta oggetto di valutazione riguarda l applicazione, da parte di Sorgenia, di un sovrapprezzo in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica o gas senza addebito diretto, ovvero mediante carta di credito, in modalità non ricorrente, o con bollettino postale. 30. Preliminarmente, si osserva che, sotto il profilo normativo, il legislatore italiano ha introdotto nel Codice del Consumo una norma che vieta l applicazione di commissioni per l utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -espressamente richiamate- contenute nell articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n 11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE 3 relativa ai servizi di pagamento nel 3 [La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018. ]

mercato interno che prevede, all articolo 3, comma 4, che: Il beneficiario 4 non può applicare spese al pagatore 5 per l utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Questa previsione comporta il divieto per il venditore di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all acquirente (il consumatore) per l utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, la carta di credito o il bollettino postale. 31. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/Ue, sui diritti dei consumatori, al considerando 54 recita: Ai sensi dell articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l uso di un dato mezzo di pagamento. 32. A livello nazionale, l articolo 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento. 33. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da Sorgenia configuri una violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso ha richiesto ai consumatori un supplemento economico, nel caso di utilizzo della carta di credito, in modalità non ricorrente, o del bollettino postale, per il pagamento dei documenti di fatturazione. 34. Il professionista, nel corso del procedimento, ha fatto presente che il sovrapprezzo previsto in relazione all offerta Next Energy non rappresentava una fonte di margine per la Società, bensì un valore medio espressione del rischio di morosità. 35. Al riguardo, incidentalmente, si osserva che non appare giustificata la richiesta di un sovrapprezzo a titolo di rischio del credito che possa perdurare per tutto il corso della fornitura di energia e gas, incrementando di anno in anno il fondo di garanzia del professionista, come se il mero decorrere del tempo comportasse un aumento del rischio di insolvenza da parte del cliente. D altra parte, il deposito cauzionale, che ha la medesima funzione di garantire il professionista dal rischio del credito, viene richiesto alla clientela, dagli operatori del settore, una sola volta per l intera durata della fornitura. 36. In ogni caso, tale argomento non appare assumere rilievo significativo ai fini del presente procedimento, alla luce del dettato della norma, l articolo 62 del Codice del Consumo che, come sopra esposto, non ammette deroghe espresse al divieto ivi previsto. Parimenti irrilevante è la circostanza che l onere in questione non rappresenti una fonte di margine per il professionista, stante il divieto, di cui alla medesima norma, di imporre alcun sovrapprezzo. 37. Peraltro, nelle Condizioni Generali di Contratto, l onere di 4 euro al mese al netto di IVA, relativo all offerta Next Energy, veniva richiesto a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Sorgenia. In merito si osserva come i costi di gestione dei pagamenti effettuati con modalità diverse dall addebito diretto, non possano essere ribaltati dall impresa sul cliente, in base a quanto previsto dalla stessa norma. E poi irrilevante, ai fini dell applicazione del divieto, se tale importo corrisponda o meno al costo del servizio di pagamento, in quanto è insito nella ratio della norma che nessun addebito ulteriore possa comunque essere giustificato e ricollegato all utilizzo di uno strumento di pagamento, come nel caso di specie. 38. Per quanto concerne la circostanza che l offerta Next Energy fosse stata concepita dal Professionista come un offerta nell ambito della quale la modalità di pagamento, coessenziale all offerta stessa, fosse di tipo costante/ricorrente, si osserva tuttavia, che al cliente era, contrattualmente, riconosciuta anche la facoltà di utilizzare la carta di credito in modalità non ricorrente, fatta salva l applicazione del sovrapprezzo in questione. Al riguardo, non risulta dunque che il pagamento mediante addebito diretto fosse l unica opzione possibile per il cliente, né appare dirimente il fatto che tale facoltà fosse stata introdotta da Sorgenia, solo in via sperimentale. 39. Se pure è vero quanto affermato dal professionista in ordine al fatto che l intento della Società non era quello di scoraggiare l utilizzo di uno strumento di pagamento, ma soltanto la modalità di utilizzo dello stesso strumento, non altrettanto condivisibile appare l affermazione secondo la quale da tale distinzione, ne conseguirebbe l inapplicabilità al caso di specie dell articolo 62 del Codice del Consumo. La norma in questione, infatti, non consente ai professionisti di imporre alla clientela spese supplementari in relazione all uso di un determinato strumento di pagamento e, sia pure implicitamente, alla modalità di utilizzo dello stesso 4 [L art. 1 lett. f del d. lgs. n 11/2010 definisce come il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell operazione di pagamento.] 5 [L art. 1 lett. e del d. lgs. n 11/2010 definisce come il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento.]

strumento di pagamento, che in base alla ratio della norma, finirebbe per penalizzare l uso dello strumento stesso, ad eccezione dei casi espressamente stabiliti. Né la peculiarità del caso, o la circostanza che la fattispecie presenti aspetti originali o inediti, vale ad escludere l applicabilità della norma in questione al caso in esame. 40. Peraltro, sebbene il Professionista abbia circoscritto i propri argomenti difensivi in relazione all offerta Next Energy, assume rilievo nel caso in esame anche la circostanza che Sorgenia abbia applicato un sovrapprezzo, fino al mese di settembre del corrente anno, con riguardo alle offerte pregresse, anche in relazione ai pagamenti effettuati con bollettino postale. 41. In conclusione, l applicazione del sovrapprezzo che Sorgenia ha imposto ai consumatori fino al mese di giugno 2017 (data di cessazione della condotta) per quanto riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito, in modalità non ricorrente, con riguardo all offerta Next Energy, e fino a settembre 2017 (data di cessazione della condotta), in relazione ai pagamenti effettuati con bollettino postale, con riguardo a talune offerte pregresse, risulta, in modo inequivocabile, collegato agli strumenti di pagamento utilizzati, in violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 42. In base al combinato disposto degli articoli 66, co.3, e 27, co.9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione del medesimo codice, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 43. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 44. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione del professionista che, in base all ultimo bilancio disponibile, si può ritenere un importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas. Sempre con riguardo alla gravità, deve essere altresì considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori, che avendo dovuto pagare una commissione per l utilizzo di uno strumento di pagamento, quale la carta di credito in modalità non ricorrente, o il bollettino postale, hanno subìto un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. 45. Si tiene altresì conto, nel valutare il comportamento del professionista, del fatto che quest ultimo, nel corso del presente procedimento, ha cessato di porre in essere la condotta oggetto di contestazione. 46. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è stata posta in essere dal gennaio 2017 fino al mese di giugno 2017 (data di cessazione della condotta), per quanto riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito in modalità non ricorrente, con riguardo all offerta Next Energy; dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell articolo 62 del Codice del Consumo, come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) fino a settembre 2017 (data di cessazione della condotta), in relazione ai pagamenti effettuati con bollettino postale, con riguardo a talune offerte pregresse. 47. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sorgenia S.p.A. nella misura di 170.000 (centosettantamila euro). RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo; DELIBERA a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Sorgenia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell articolo 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; b) di irrogare a Sorgenia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 (centosettantamila euro). La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino

alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella