Organo: INAIL Documento: Circolare n. 22 del 19 aprile 1993 Oggetto: Determinazione per l'anno 1993 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1993 nella misura del 6,2%; fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389 ed il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dei minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi del 2 comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1993. Tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, 2 comma, del predetto decreto-legge n. 338/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 54.886 (pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 1993 che è stato determinato nella misura di L. 577.750). Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali - ivi compresi i lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della stessa legge risulta, per il 1993, pari a L. 28.888, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/1981, i cui importi sono riportati nella tabella allegata n. 1. Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1993, a L. 23.110 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981. Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1993, cioè pari a L. 54.886. Come precisato nella circolare n. 13/1987 si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1 comma, della legge n. 638/1983. Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981. Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1993 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato - indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano i seguenti: 1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 57.920 2) Impiegati docenti e non docenti L. 26.760 3) Operai L. 21.390 Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate. Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, articolo 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 638/1983. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni previste dall'articolo 22 della legge n.
843/1978, rimanendo soggette alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969, a loro volta maggiorate dal 1 gennaio 1985, in virtù dell'articolo 10 della legge n. 887/1984, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data. Si conferma quanto comunicato a pag. 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale. Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1993 ed i relativi premi di assicurazione. I - SETTORE INDUSTRIALE a) Generalità dei lavoratori dipendenti: retribuzione giornaliera L. 54. 886 b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana: Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 16.465.800 (54.886 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti: Classi di rischio Retribuzione minima annua L. 16.465.800 I L. 93.300 II L. 209.300 III L. 389.800 IV L. 614.600 V L. 852.100 VI L. 1.098.300 VII L. 1.358.700 VIII L. 1.528.400 IX L. 1.690.400 X L. 2.003.700 Per le posizioni assicurative artigiane in vigore al 1 gennaio 1993 l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile sarà effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1993. All'atto del rilascio dei programmi utili per l'autoliquidazione 1992/1993 viene rilasciata la tabella dei premi speciali unitari aggiornata anche con i valori validi per l'anno 1993 per consentire, in sede di nuova emissione, la immediata applicazione degli stessi. Resta confermato che per tutte le pp.aa. autoliquidabili la rata premio dell'anno 1993 verrà determinata sulla base dei premi speciali validi per l'anno 1992. c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippostrarportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602:
Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti: I settore L. 100.100 1) Facchini II settore L. 203.600 2) Barrocciai L. 211. 400 d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970 n 602: Le misure minime di premio a persona, per il 1 trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti: I settore L. 65. 900 1) Facchini II settore L. 131.700 2 ) Barrocciai L. 118. 800 Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile. e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250: Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o per frazione di mese, è di L. 36.400. f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1993/1994, i premi minimi saranno i seguenti: 1) Frantoi di tipo A - per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 209.700 - per l'intera campagna olearia L. 660.000 2) Frantoi di tipo B - per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 288.900 - per l'intera campagna olearia L. 806.000 g) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602: Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc.) si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto del 4 aprile 1989 (cfr. circ n. 22/1990 - pag. 4).
h) Lavoratori a domicilio: i) Addetti a servizi domestici e familiari: le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato n. 2. l) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro. Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento nonché a quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge numero 863/1984. Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (cfr. circolare n. 62/1987), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui procapite validi per l'anno scolastico 1992/1993. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1992 e dieci dodicesimi di quello 1993. A) Insegnamento pre-scolare: 1992 1993 1) Insegnanti con funzioni direttive: - retribuzione giornaliera 54.530 57.920 - retribuzione annua 16.359.000 17.376.000 - premio corrisposto 70.200 74.600 - premio dovuto 73.900 2) Insegnanti: - retribuzione giornaliera 25.190 26.760 - retribuzione annua 7.557.000 8.028.000 - premio corrispondente 36.300 36.300 - premio dovuto 36.300 B) Insegnamento scolare: 1) Insegnanti con funzioni direttive: a tempo pieno o part-time - retribuzione giornaliera 55.930 59.400 - retribuzione annua 16.779.000 17.820.000 - premio corrispondente 72.000 76.500 - premio dovuto 75.800 ex commi 16-17, articolo 5 della legge n. 863/1984 - retribuzione giornaliera 55.930 59.400 - retribuzione annua 16.779.000 17.820.000 - premio corrispondente 72.000 76.500
- premio dovuto 75.800 2) Insegnanti: con più di 4 ore - retribuzione giornaliera 53.495 54.886 - retribuzione annua 16.048.500 16.465.800 - premio corrispondente 68.900 70.700 - premio dovuto 70.400 fino a 4 ore - retribuzione giornaliera 28.155 28.888 - retribuzione annua 8.446.500 8.666.400 - premio corrispondente 36.300 37.200 - premio dovuto 37.100 ex commi 16-17, articolo 5 della legge n. 863/1984 - retribuzione giornaliera 25.190 26.760 - retribuzione annua 7.557.000 8.028.000 - premio corrispondente 36.300 36.300 - premio dovuto 36.300 II - SETTORE AGRICOLO Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera 48.730 (per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981). Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che: - per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1 gennaio 1993, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione. - per ciò che riguarda le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi, risultando per gran parte delle categorie interessate superiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 1 luglio 1991-30 giugno 1993 (L. 15.048.000 : 300 = L. 50.160), dovranno essere assunti per la liquidazione delle prestazioni in parola relative ad eventi verificatisi dal 1 gennaio 1993.