ORARIO DI LAVORO. Articolo 1. Norme generali



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ORARIO DI LAVORO Articolo 1 Norme generali 1. L orario di apertura delle strutture dell Università di Parma è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00, sabato secondo un orario da determinarsi in rapporto alle esigenze delle singole strutture. 2. Al fine di consentire la chiusura delle sedi entro le ore 20, salvo casi eccezionali e fatte salve le esigenze della ricerca scientifica, tutte le attività, escluse quelle relative ai servizi di custodia e sorveglianza, hanno termine entro le ore 19.45. 3. L orario di lavoro è articolato, in termini di flessibilità, turnazione e frazionamento, in modo da garantire la migliore efficienza e produttività e la più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti. 4. Il numero di ore di lavoro giornaliero non può superare di norma, le 9 ore; quello continuativo non può eccedere, di norma, le 6 ore, e l intervallo tra l orario antimeridiano e quello pomeridiano non può essere inferiore alla mezz ora nel rispetto delle regole della flessibilità, disciplinate dal successivo articolo 6. Nel caso in cui avvenga in misura inferiore ai trenta minuti, la stessa viene ricondotta d ufficio ai trenta minuti previsti. 5. E ammessa deroga dall intervallo di cui al precedente comma 4 fino ad un massimo di 7 ore continuative, per recupero flessibilità, purchè ciò non incida sul regolare funzionamento del servizio, tenuto conto in particolare delle esigenze dell utenza. Articolo 2 Tipologie di orario 1. L orario di lavoro di tutto il personale appartenente alle diverse aree funzionali, in relazione alle esigenze di servizio, è articolato di norma in: a) settimane di 5 giorni lavorativi, di cui 2, con orario frazionato di 9 ore, e 3, con orario continuato di 6 ore; b) al fine di garantire la piena funzionalità delle strutture, dell utenza e nel rispetto delle esigenze del personale, vengono definite le tipologie di orario, di cui all allegato n 1 (che fa parte integrante del presente accordo) a cui dovrà attenersi tutto il personale, sia in servizio che di nuova assunzione. In caso di mancato accordo tra il dipendente ed il responsabile della struttura l articolazione dell orario verrà definita in sede di contrattazione integrativa; c) il personale part-time è svincolato dalle suddette tipologie di orario, nel caso in cui la percentuale dell impegno orario desiderata non fosse ancora stata prevista o non rispondesse alle esigenze della struttura o del dipendente interessato; 1

2. il personale con funzioni equiparate al Dirigente Medico o Dirigente non medico, il personale ostetrico, il personale della sezione di clinica chirurgica veterinaria e medicina di urgenza del dipartimento di salute animale è autorizzato a svolgere un orario libero, sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto b); 3. Nelle settimane di 5 giorni lavorativi il secondo giorno non lavorativo, oltre la domenica, dovrà, di norma, salvo eccezioni giustificate da comprovate esigenze di servizio, coincidere con il sabato. 4. Agli effetti delle ferie, la giornata con orario frazionato è valutata come quella con orario continuato. Assenze dal lavoro per ferie, limitate al mattino o al pomeriggio di una giornata con orario frazionato, sono valutate mezza giornata. Articolo 3 Definizione dell orario di lavoro 1. L orario di lavoro del personale tecnico amministrativo addetto agli uffici dell Amministrazione Centrale è così fissato: - lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle ore 14 - martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore13.30 dalle ore 15 alle ore 18.30 2. Fermo restando le 36 ore settimanali di servizio che il dipendente deve effettuare (o le 38 ore se svolge lavoro in convenzione con l Azienda Ospedaliera), tutte le strutture universitarie sono tenute a prevedere la presenza in servizio del proprio personale, escluso quello che effettua i turni, dalle ore 9 alle ore 13.00, per cinque giorni la settimana, per un totale di 20 ore, le ore rimanenti devono essere effettuate in accordo con il Responsabile della Struttura. 3. Le modificazioni individuali dell orario stabilito, che possono essere richieste sia per esigenze di servizio sia per esigenze personali, devono essere concordate tra il responsabile ed il dipendente interessato e devono attenersi agli orari di cui al precedente art. 2 comma b). Il dipendente è tenuto a darne comunicazione in anticipo, con lettera con ricevuta di ritorno, e potrà iniziare il nuovo orario di lavoro trascorsi non meno di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Settore Personale. Eventuali controversie sono sottoposte alla valutazione delle parti di Contrattazione Integrativa. Il nuovo orario dovrà aver validità per non meno di un anno, salvo casi debitamente documentati. 4. L orario di lavoro del personale inquadrato in categoria EP è codificato dall art. 60 comma 2. del vigente CCNL. Lo stesso orario è di 36 ore settimanali medie trimestrali; i trimestri, per motivi tecnici, sono standardizzati e corrispondono a : Febbraio Marzo Aprile; Maggio 2

Giugno - Luglio; Agosto Settembre Ottobre; Novembre Dicembre Gennaio Articolo 4 Arco Temporale di fruibilità dei servizi 1. Al fine di promuovere le condizioni per la massima apertura dei servizi all utenza, compatibilmente con le risorse disponibili, le parti concordano che l arco temporale di fruibilità dei servizi deve coincidere, il più possibile, con l orario di servizio. Differenze fra l orario di apertura al pubblico e l orario di servizio superiori alle due ore quotidiane, sono consentite solo se adeguatamente motivate dal Responsabile della struttura e previa approvazione in sede di Contrattazione Integrativa. 2. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate sono definiti con provvedimento del Rettore. Articolo 5 Pubblicità 1. Degli orari di servizio e di apertura al pubblico dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione del relativo avviso fuori dai locali delle diverse strutture universitarie. Articolo 6 Orario flessibile 1. In tutte le strutture dell Ateneo, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, è consentito anticipare o posticipare per non più di 30 minuti l orario di lavoro rispetto l orario fissato. La flessibilità mattutina è consentita sino alle ore 9.00. Ai dipendenti che anticipano l entrata antimeridiana rispetto alla flessibilità, l orario di entrata viene ricondotto entro i trenta minuti della flessibilità, se non adeguatamente motivato dal Responsabile della struttura. 2. L orario flessibile è altresì consentito al personale con regime di lavoro part-time. 3. Al personale tecnico amministrativo con orario di servizio articolato in turni, agli addetti a centralini e portinerie è riconosciuto un orario libero. Sarà cura del Responsabile della Struttura garantire il rispetto dell articolazione dell orario di lavoro, sempre fissato nella media delle 3

36 ore settimanali. Dovrà comunque essere garantita la funzionalità del servizio con il cambio della persona sul posto di lavoro. 4. Eventuali ritardi rispetto all orario previsto dalla flessibilità, andranno giustificati con il responsabile della struttura. 5. Eventuali differenze d orario determinate da posticipazioni non compensate nella stessa giornata, dovranno essere conguagliate, previa autorizzazione del Responsabile della struttura, di norma entro il secondo mese successivo. In caso di motivate esigenze personali o familiari, il dipendente avrà facoltà di presentare, in accordo con il Responsabile della struttura, un dettagliato piano di recupero. Qualora il dipendente non proceda al recupero nei termini sopraindicati si procederà alla relativa trattenuta delle ore non lavorate 6. Eventuali differenze d orario determinate da anticipazioni, non compensate nella stessa giornata per motivi di servizio o da lavoro straordinario, potranno dar luogo, a richiesta dell interessato: A) a recupero da concordarsi con il Responsabile della struttura; B) essere accantonate nel conto ore individuale ed utilizzate sotto forma di riposi compensativi. Qualora il dipendente non proceda al recupero entro il 31 marzo dell anno successivo perde ogni diritto allo stesso;. C) al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato. 7. Il personale con regime di lavoro part-time verticale potrà richiedere il compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato. Il personale con regime di lavoro part-time orizzontale, invece, potrà richiedere il compenso per il lavoro supplementare debitamente autorizzato, sino ad un massimo di n 5 ore al mese e non oltre le 36 ore annue. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come le ore di lavoro straordinarie. Articolo 7 Permessi 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 2. I permessi non possono eccedere complessivamente 36 ore nel corso dell anno. 3. I permessi devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile della struttura o capo dell ufficio. 4

4. Entro il secondo mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio, in giorni e in orari concordati con il Responsabile della struttura, o capo dell ufficio. 5. Il suddetto periodo è differito al secondo trimestre successivo per il personale inquadrato in categoria EP. 6. In caso di motivate esigenze personali o familiari, il dipendente avrà facoltà di presentare, in accordo con il Responsabile della struttura, un dettagliato piano di recupero. Qualora il dipendente non proceda al recupero nei termini sopraindicati si procederà alla relativa trattenuta delle ore non lavorate Articolo 8 Rilevazione presenze 1. In applicazione della vigente normativa, la presenza in servizio e l orario di lavoro di tutto il personale, appartenente alle diverse aree funzionali, vengono rilevate tramite un sistema informatizzato. 2. Il personale ogni volta che entra e/o esce dalla propria sede di lavoro, per qualunque motivo, deve far rilevare l evento attraverso gli appositi lettori posti in corrispondenza degli ingressi. 3. E consentita, sempre con marcatura in uscita ed in ingresso, una uscita giornaliera, previo comunicazione al Responsabile della struttura, dalla sede di servizio, per una pausa di 30 minuti con recupero. 4. Vanno altresì registrate attraverso i lettori di cui sopra, attivando la prevista procedura, uscite dalla sede di lavoro per esigenze di servizio. Tali uscite, autorizzate dal Responsabile dell ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, non debbono essere recuperate. 5. Il dipendente che, per motivi di servizio deve recarsi presso altre strutture dell Ateneo, deve ivi registrare l ingresso e l uscita, servendosi degli appositi rilevatori. 6. Qualora per motivi di ufficio l orario di lavoro inizi o termini presso una sede diversa da quella di appartenenza, è consentito far rilevare l ingresso o l uscita attraverso il rilevatore di tale sede. 7. Il prospetto individuale delle presenze del personale tecnico amministrativo, deve essere inviato al Responsabile delle strutture nelle quali il dipendente presta il servizio, il quale provvederà a consegnare copia dell orario al dipendente interessato. 8. Tale riepilogo, verrà inoltre inviato alla Direzione Amministrativa per le valutazioni di competenza. Articolo 9 5

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza annuale allo scopo di perfezionare, se necessario, quanto previsto dal presente accordo. Parma, 23 luglio 2002 Per la delegazione di Parte Pubblica: Prof. Luigi ANGIELLO Dr. Angelo ALIANI La delegazione di Parte Sindacale: - R.S.U.: Sig.ra Barbara BERCIGA Rag. Cesare CAVIRANI Dott. Guido DI LORENZO Sig. Andrea GARELLI Sig. Mario GHILLANI Sig.ra Gabriella MARULLI Sig.ra Rita OLLA Rag. Mariano PETRILLO Dr. Maurizio ROSSI Sig. Giuseppe RIVALTA Sig.ra Maria Cristina VARESI Sig.ra Maria Gabriela ZANICHELLI 6

Per le Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali di comparto: Dott. Umberto DEGLINCERTI Sindacato CGIL-SNUR Sig. Tiziano DALL ASTA Sindacato CISL Dott. Pietro SOMENZI Sindacato UIL Sig. Vincenzo NORI Sindacato CISAPUNI 7