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C O P I A COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI RELATIVI ALLE ANNUALITA PREGRESSE CONCERNENTI L I.C.I. (ART.1, COMMI 336 E 337, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N, 311) - APPROVAZIONE. L anno duemiladodici addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di PRIMA convocazione. Risultano: COGNOME NOME PRES. ASS. COGNOME NOME PRES. ASS. DOTT. TORASSO SIMONE SI ODORE BRUNO SI DOTT. MOLLO EMILIANO SI TESTA PIERGIUSEPPE SI ROSSO EMILIANA SI NERVO GIACOMO SI GRECO STEFANO SI ROSSO STEFANO SI BALBO MARISA SI DOTT. ROSSO GIULIANA SI BERTORELLO VALENTINA SI MUO GIUSEPPE SI MAGLIANO TERESINA SI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE DOTT. RICCIARDI GIANMARIO SI BUONINCONTRI CLAUDIO SI BERTOLUSSO MASSIMO SI Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale. Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato. Relazione di pubblicazione Pubblicato all Albo Pretorio com.le dal al ai sensi dell art.124 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267. OPPOSIZIONI Il Segretario F.to Dott. MENNELLA Ciro Sulla proposta di deliberazione viene espresso parere favorevole art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 Il Resp.di Ragioneria Il Resp. Serv. Tecnico-Edilizio- Urbanistico F.to: Dott. TORASSO Simone Il Segretario Comunale Il Resp. Servizio Tributi F.to: VENTURINO Adriana Inviata ai Capi-gruppo consiliari in data Prot. n. Inviata al CO.RE.CO. Sez. di Cuneo

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che con il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); - che l art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Atteso: - che il comma 58, dell art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge Finanziaria 1997) ha previsto, in un ottica di collaborazione dei comuni con le strutture dell Amministrazione Finanziaria per l ordinaria attività di accertamento fiscale, la possibilità per i comuni di chiedere all Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia del Territorio, la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; - che l art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevedendo una speciale procedura per l integrazione o l aggiornamento dei dati catastali relativi a singole unità immobiliari di proprietà privata, ha disposto che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione degli atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell interessato, alla iscrizione in catasto dell immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1.249, e successive modificazioni ; - che, ai sensi dell art. 1, comma 337, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 citata, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell anno di notifica della richiesta del Comune. Richiamata la determinazione dell Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 (pubblicata in G.U. n. 40 del 18.02.2005), emanata ai sensi dell art.1, comma 339, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha fissato le modalità tecniche e operative per l attuazione dell art. 1, comma 336, di detta legge, individuando una procedura che può essere sinteticamente riassunta come segue:

1. il comune, individuate le unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai soggetti interessati la produzione degli atti di aggiornamento catastale; 2. i soggetti interessati hanno l obbligo di presentare all Agenzia del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del comune, gli atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma di legge; 3. in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell Agenzia del Territorio provvedono d ufficio all aggiornamento catastale ponendo a carico dell inadempiente gli oneri per l attività svolta dalle proprie strutture; 4. gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall Agenzia del Territorio ai soggetti interessati; 5. in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo nel senso che la loro decorrenza è fissata al 1 gennaio dell anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1 gennaio dell anno di notifica della richiesta del comune; 6. sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito adempiuto all obbligo di dichiarare al catasto le nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie, i tributi dovuti e le relative sanzioni. Richiamate, inoltre: - la determinazione del 30 giugno 2005 e la circolare dell Agenzia del Territorio n. 10 del 4 agosto 2005, con le quali sono state impartite ulteriori disposizioni in merito all attività di accertamento delle unità immobiliari urbane da condurre ai sensi dell art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, definendone le modalità tecniche operative per l attuazione e fornendo l indicazione di misure atte ad incentivare la regolarizzazione spontanea delle posizioni da parte dei titolari di diritti reali; - la circolare n. 7 dell Agenzia del Territorio emanata in data 4 luglio 2005, con la quale vengono analizzate le modalità operative di aggiornamento degli archivi catastali, a seguito del D.M. n.701 del 19.4.1994 (procedura DOCFA), ribadendo che il termine di dodici mesi previsti dalla normativa perché gli uffici procedano alla rettifica dei dati censuari iscritti in atti è ordinatorio e non perentorio, potendo pertanto gli stessi, a seguito di accurate verifiche, procedere alla rettifica dopo tale termine; - la circolare n. 11 dell Agenzia del Territorio emanata in data 26 ottobre 2005, con la quale viene definito l esercizio dell autotutela nel settore catastale, nonché le tipologie per cui è ammessa e viene specificata l efficacia temporale delle rettifiche catastali; - la circolare n. 1 dell Agenzia del Territorio emanata in data 3 gennaio 2006, con la quale sono disposti ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e specifiche semplificazioni procedurali per la predisposizione dei documenti di aggiornamento DOCFA; - la circolare n. 3 dell Agenzia del Territorio emanata in data 11 aprile 2006, con la quale sono stabiliti nuovi termini per l accatastamento (30 giorni decorrenti dalla fine lavori). Atteso che l art. 13 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire con le forme previste dalla legislazione vigente per l adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni che seguono, introdurre una specifica norma regolamentare che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità ICI arretrate, conseguenti gli obblighi posti a carico dei contribuenti dall art.1, commi 336 e 337, della Legge 311/2004 più volte citata: - la definizione agevolata disciplinata dal regolamento in esame è configurabile quale intervento di equità fiscale, in quanto finalizzata a riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti; - le incongruenze catastali, ampiamente diffuse sul territorio, scaturiscono frequentemente da inadempienze non riconducibili a comportamenti elusivi dei soggetti passivi d imposta, nella considerazione che le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di aggiornamento catastale degli immobili presentano oggettive difficoltà di interpretazione da parte degli stessi soggetti; - la regolarizzazione spontanea delle posizioni tributarie in esame rappresenta un efficace strumento per ridurre la conflittualità ed il contenzioso e per migliorare, in ossequio a quanto disposto dall art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto del contribuente ) i rapporti tra amministrazione e contribuenti; - l incentivazione alla regolarizzazione spontanea delle posizioni tributarie, attraverso il procedimento di definizione agevolata, consente al comune di ottimizzare l azione amministrativa realizzando un risparmio di risorse che potranno essere più efficacemente utilizzate per contrastare, anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall art.1, comma 336, della legge 311/2004, i fenomeni di evasione e di elusione fiscale che potranno emergere per tutti quegli immobili per i quali risultasse, alla scadenza dei termini previsti dal regolamento in esame, il permanere di incoerenze tra stato di fatto e risultanze catastali; - l allineamento catastale conseguente la regolarizzazione spontanea permetterà all amministrazione di definire una corretta inventariazione tipologica del patrimonio immobiliare di proprietà privata; - l adesione spontanea dei contribuenti al procedimento di definizione agevolata consentirà all amministrazione di reperire, anche per effetto dell ampliamento della base imponibile, ulteriori entrate pluriennali da impiegare per il conseguimento degli obiettivi di mandato; - l applicazione di sanzioni ed interessi agli atti di accertamento da parte del competente servizio dell ente si tradurrebbe in un ulteriore aggravio di tali oneri. Dato atto che la regolarizzazione delle posizioni catastali e/o di quelle tributarie non comporta in alcun modo una sanatoria rispetto ad eventuali abusi edilizi compiuti dai proprietari degli immobili nella realizzazione delle opere eseguite sui fabbricati stessi, né tantomeno preclude l esercizio dell ulteriore azione di recupero entro i termini previsti dalla disciplina dell Imposta comunale sugli immobili, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare ulteriori somme del tributo dovuto e non versato, ovvero altre violazioni della normativa in materia. Esaminato il regolamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; Visto l allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizio ed Urbanistico e dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; Con voti 8 favorevoli e 1 astenuto (Rosso Stefano)

D E L I B E R A 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alle annualità pregresse concernenti l Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), conseguenti gli adempimenti previsti dall art.1, commi 336 e 337, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, che, composto da undici articoli, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 2) di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento con la stessa approvato, al Ministero delle Finanze ai fini della pubblicità di cui all articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97; 3) di disporre che del presente provvedimento sia assicurata, a cura del responsabile del Servizio Tecnico Edilizio ed Urbanistico e del responsabile del Servizio Tributi, la massima e tempestiva divulgazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e l invio di apposita comunicazione agli ordini professionali interessati, nonché agli interessati al provvedimento. Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott. TORASSO Simone F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data Data: Il Segretario Comunale