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Gazzetta ufficiale C 386 dell'unione europea 60 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 16 novembre 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 386/01 Tassi di cambio dell'euro... 1 2017/C 386/02 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione... 2 2017/C 386/03 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione... 3 2017/C 386/04 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione... 4 Corte dei conti 2017/C 386/05 Relazione speciale n. 16/2017 «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati»... 5 Garante europeo della protezione dei dati 2017/C 386/06 Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo a eu-lisa... 6 IT

V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 2017/C 386/07 Bando di concorso generale... 9 PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte EFTA 2017/C 386/08 Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall Autorità di vigilanza EFTA contro l Islanda (Causa E-7/17) 10 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2017/C 386/09 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8709 AXA/Pradera/Targets) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 11 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/1 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 15 novembre 2017 (2017/C 386/01) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1840 JPY yen giapponesi 133,45 DKK corone danesi 7,4426 GBP sterline inglesi 0,89910 SEK corone svedesi 9,9728 CHF franchi svizzeri 1,1675 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,7510 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,669 HUF fiorini ungheresi 312,11 PLN zloty polacchi 4,2473 RON leu rumeni 4,6351 TRY lire turche 4,5979 AUD dollari australiani 1,5582 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,5103 HKD dollari di Hong Kong 9,2435 NZD dollari neozelandesi 1,7145 SGD dollari di Singapore 1,6053 KRW won sudcoreani 1 306,21 ZAR rand sudafricani 17,0212 CNY renminbi Yuan cinese 7,8404 HRK kuna croata 7,5553 IDR rupia indonesiana 16 025,44 MYR ringgit malese 4,9374 PHP peso filippino 60,177 RUB rublo russo 71,2570 THB baht thailandese 39,096 BRL real brasiliano 3,8490 MXN peso messicano 22,6887 INR rupia indiana 77,2150 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

C 386/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2017/C 386/02) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa da Monaco e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Monaco Oggetto della commemorazione: Carabiniers du Prince («Carabiniers» del Principe) Descrizione del disegno: il disegno raffigura un CARABINIER e sullo sfondo il Palazzo dei Principi di Monaco. In alto è riportata la dicitura «MONACO», affiancata dal marchio della zecca e dal marchio del direttore della zecca. In basso sono indicati gli anni «1817-2017», al di sotto dei quali è riportata la dicitura «CARABINIERS DU PRINCE». Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: 15 000 Data di emissione: 13 novembre 2017 ( 1 ) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002. ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/3 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2017/C 386/03) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa da Malta e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Malta Oggetto della commemorazione: solidarietà e pace Descrizione del disegno: il tema della moneta s incentra sul concetto di solidarietà e di pace. Il disegno, creato da uno studente, raffigura due bambini che sorreggono la bandiera maltese sui quali aleggia la colomba della pace. In basso è riportato il nome del paese di emissione («Malta») e sul lato destro figura l anno di emissione («2017»). Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: 380 000 Data di emissione: novembre 2017 ( 1 ) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002. ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

C 386/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2017/C 386/04) Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ( 1 ). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ( 2 ), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l Unione europea un accordo monetario relativo all emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Portogallo Oggetto della commemorazione: 150 anni dalla nascita dello scrittore Raul Brandão Descrizione del disegno: il disegno raffigura il volto di Raul Brandão. Sul lato sinistro è riportata la dicitura RAUL BRANDÃO, al di sotto della quale sono indicati gli anni «1867» e «2017». In basso a destra è riportato il nome del paese di emissione («PORTUGAL») e in alto a destra figura il nome dell autore («LUIS FILIPE DE ABREU»), seguito dal marchio della zecca («INCM»). Sull anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell Unione europea. Tiratura: 520 000 Data di emissione: novembre 2017 ( 1 ) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002. ( 2 ) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/5 CORTE DEI CONTI Relazione speciale n. 16/2017 «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati» (2017/C 386/05) La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 16/2017 «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati». La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

C 386/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo a eu-lisa (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu) (2017/C 386/06) Dalla sua istituzione, avvenuta nel 2011, l Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-lisa») è stata gradualmente incaricata della gestione operativa del sistema d Informazione Schengen, del sistema d informazione visti e dell Eurodac. Dopo quattro anni di attività la Commissione ha svolto una valutazione generale, da cui è emersa la proposta di regolamento relativo all Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, presentata il 29 giugno 2017. Tale proposta mira anzitutto ad affidare a eu-lisa i) la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia esistenti e futuri, ii) lo sviluppo di alcuni aspetti dell interoperabilità di tali sistemi, iii) lo svolgimento di attività di ricerca e la realizzazione di progetti pilota e iv) il compito di sviluppare, gestire e ospitare un sistema IT comune per un gruppo di Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata per l attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dalla normativa dell UE sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta relativa a eu-lisa rientra in un processo più ampio volto a potenziare la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna dell Unione europea, nell ottica di fare fronte alle sfide specifiche in materia di sicurezza. Sono infatti attualmente in corso i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio per una serie di proposte legislative (il sistema di ingressi/uscite, l Eurodac, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il sistema d Informazione Schengen e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi). Tali proposte legislative affidano a eu-lisa la gestione operativa dei suddetti sistemi IT su larga scala. Il GEPD, anche in qualità di autorità di vigilanza di eu-lisa, raccomanda che la proposta relativa a eu-lisa sia corredata di una valutazione d impatto dettagliata del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. Il GEPD ricorda inoltre l attuale mancanza di un quadro normativo per l interoperabilità dei sistemi europei IT su larga scala. Pertanto eu-lisa potrebbe sviluppare le misure di attuazione solo qualora venga adottato tale quadro normativo. Infine il GEPD nutre preoccupazioni riguardo alla possibilità che eu-lisa possa sviluppare e ospitare una soluzione centralizzata comune per i sistemi IT su larga scala, che sono in linea di principio decentrati. L architettura di ciascun sistema europeo IT su larga scala è definita in termini chiari da una specifica base giuridica e non può essere modificata da un accordo di delega tra eu-lisa e un gruppo di Stati membri. Le eventuali modifiche all architettura di sistema possono avvenire unicamente modificando la base giuridica pertinente, dopo aver effettuato una valutazione d impatto e studi di fattibilità.

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/7 1. INTRODUZIONE E CONTESTO 1. L Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in prosieguo «eu-lisa») è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Il regolamento affida a eu-lisa la gestione operativa a livello centrale del sistema d Informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo «SIS II») ( 2 ) e il sistema d informazione visti (in prosieguo «VIS») ( 3 ). Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013, che ha affidato a eu-lisa anche la gestione dell Eurodac del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). 2. Nel 2016, quattro anni dopo il momento in cui l Agenzia è divenuta operativa, la Commissione ha svolto una valutazione ( 5 ) di eu-lisa. Tale valutazione ha messo in luce la necessità di migliorare l efficacia e l efficienza del funzionamento di eu-lisa. A tale proposito, il 29 giugno 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo all Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 6 ) (in prosieguo la «proposta relativa a eu-lisa»). 3. Inoltre, dal 2016 la Commissione ha avviato una riflessione di più ampio respiro su come rendere più efficace ed efficiente la gestione e l uso dei dati, sia per la gestione delle frontiere che per la sicurezza. In conseguenza di ciò, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Sistemi d informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» ( 7 ) e la relazione finale del gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l interoperabilità ( 8 ) nonché la settima relazione sui progressi compiuti verso un autentica ed efficace Unione della sicurezza ( 9 ) con proposte relative a nuovi compiti e, quindi, a un nuovo mandato per eu-lisa. 4. Il GEPD è stato consultato in via informale prima della pubblicazione della proposta relativa a eu-lisa e ha fornito alla Commissione commenti informali, presi in considerazione solo parzialmente. 5. La proposta relativa a eu-lisa è volta ad ampliare il mandato dell Agenzia ai seguenti compiti: consentire la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia esistenti e futuri; garantire la qualità dei dati in tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-lisa; sviluppare le azioni necessarie per consentire l interoperabilità dei sistemi; effettuare attività di ricerca per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala; realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo; ( 1 ) GU L 286 dell 1.11.2011, pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull istituzione, l esercizio e l uso del sistema d informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4), e decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull istituzione, l esercizio e l uso del sistema d informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60 81). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 1 30). ( 5 ) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-lisa), COM(2017) 346 del 29.6.2017. ( 6 ) Proposta di regolamento relativo all Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, COM(2017) 352 final del 29.6.2017. ( 7 ) COM(2016) 205 final del 6.4.2016. ( 8 ) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupdetail.groupdetaildoc&id=32600&no=1 ( 9 ) COM(2017) 261 final del 16.5.2017.

C 386/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 prestare supporto e consulenza agli Stati membri e alla Commissione sulla connessione dei sistemi nazionali ai sistemi centrali; sviluppare, gestire e ospitare un sistema IT comune per un gruppo di Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata che li assista nell attuazione degli aspetti tecnici relativi agli obblighi derivanti dalla normativa dell UE sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 6. Il GEPD esaminerà, in primo luogo, le principali raccomandazioni concernenti la proposta relativa a eu-lisa. Le principali raccomandazioni rappresentano le questioni più importanti osservate dal GEPD e che dovrebbero in ogni caso essere affrontate nel processo legislativo. Ulteriori raccomandazioni sono i punti con riferimento ai quali il GEPD ritiene necessari chiarimenti, ulteriori informazioni o modifiche minori. Questa distinzione dovrebbe aiutare il legislatore a privilegiare le principali questioni esaminate nel presente parere. 4. CONCLUSIONE 23. Dopo un attenta analisi della proposta relativa a eu-lisa, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni: effettuare o rendere accessibile una valutazione d impatto dettagliata al fine di facilitare la valutazione dell impatto della proposta relativa a eu-lisa sui diritti fondamentali, in particolar modo in riferimento all accentramento di tutti i sistemi europei IT su larga scala in un unica agenzia e tenendo conto del contesto normativo più ampio, comprendente proposte legislative in corso relative a sistemi IT su larga scala; eliminare gli attuali riferimenti all interoperabilità contenuti nella proposta relativa a eu-lisa; sopprimere la disposizione che consente di modificare l architettura del sistema tramite un accordo di delega tra eu-lisa e un gruppo di Stati membri. 24. Oltre alle suindicate questioni principali, le raccomandazioni del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti della proposta relativa a eu-lisa: le statistiche generate dal sistema; il monitoraggio interno; la gestione del rischio ai fini della sicurezza dell informazione; i ruoli del GEPD e del responsabile della protezione dei dati. 25. Il GEPD resta a disposizione per fornire ulteriori pareri sulla proposta relativa a eu-lisa, anche in relazione a eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in linea con la proposta di regolamento, che potrebbero avere un impatto sul trattamento dei dati personali. Bruxelles, 9 ottobre 2017 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo della protezione dei dati

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/9 V (Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO) BANDO DI CONCORSO GENERALE (2017/C 386/07) L Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AD/339/17 AMMINISTRATORI (AD7) nei seguenti settori: 1. ECONOMIA FINANZIARIA 2. MACROECONOMIA Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 386 A del 16 novembre 2017. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell EPSO: https://epso.europa.eu

C 386/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CORTE EFTA Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall Autorità di vigilanza EFTA contro l Islanda (Causa E-7/17) (2017/C 386/08) In data 21 settembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l Islanda l Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle, e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio L Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di: 1. dichiarare che l Islanda non ha adottato e in ogni caso non ha comunicato all Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie a recepire nell ordinamento nazionale l atto di cui all allegato II, capo VIII, punto 6f, dell accordo SEE (Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), adattato all accordo SEE dal relativo protocollo 1, secondo quanto previsto dall articolo 7 dell accordo SEE. 2. Condannare la Repubblica d Islanda al pagamento delle spese processuali. Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso L istanza riguarda l inadempimento da parte della Repubblica d Islanda dell obbligo di conformarsi, entro l 8 febbraio 2017, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 8 dicembre 2016 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, mediante l etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti («l atto»), di cui al capitolo VIII, punto 6f, dell allegato II dell accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l atto»). L Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l atto entro i termini prescritti, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all atto e all articolo 7 dell accordo SEE.

16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 386/11 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8709 AXA/Pradera/Targets) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 386/09) 1. In data 3 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Pan European Value Added Venture S.C.A. («PEVAV», Lussemburgo), un entità controllata in ultima istanza da AXA SA («AXA», Francia), Pradera Limited, una controllata al 100 % di Pradera Group Limited («Pradera», Regno Unito), due proprietà immobiliari a Torino («Target», Italia). AXA e Pradera acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dei Target. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell attivo. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: PEVAV: fondo di investimento alternativo non regolamentato la cui finalità esclusiva è investire i propri fondi in attivi immobiliari europei e che possiede già proprietà/portafogli immobiliari. PEVAV è controllata dal gruppo AXA, un gruppo assicurativo internazionale con sede a Parigi. Le imprese del gruppo AXA operano nell assicurazione vita, nell assicurazione malattia e in altri rami assicurativi, nonché nella gestione di investimenti, Pradera: gestione di attivi e investimenti in attivi immobiliari a livello paneuropeo. Appartiene al gruppo Pradera, fondo specializzato e gestore di attivi (centri commerciali e parchi commerciali) leader del mercato in Europa e in Asia, Target: centro commerciale e proprietà immobiliare adiacente utilizzata per fiere commerciali e mostre, entrambi ubicati nel complesso del Lingotto a Torino. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8709 AXA/Pradera/Targets ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

C 386/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.11.2017 Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT