CIRCOLARE N.89/2000 OGGETTO: AUTOTRASPORTO RESTITUZIONE DELLA CARBON TAX



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Roma, 22 giugno 2000 CIRCOLARE N.89/2000 OGGETTO: AUTOTRASPORTO RESTITUZIONE DELLA CARBON TAX CIRCOLARE MIN.FINANZE N.125/D DEL 20.6.2000. Nel contesto delle trattative sull ultima vertenza dell autotrasporto, il Ministero delle Finanze, con la circolare indicata in oggetto, ha reso immediatamente operativo il recupero della carbon tax. Com è noto, in base alla legge finanziaria 99, le imprese di autotrasporto possono recuperare gli aumenti dell accisa sul gasolio introdotti in virtù della nuova tassazione contro le emissioni inquinanti (la c.d. carbon tax). Peraltro fino ad oggi quella disposizione non era stata attuata a causa delle obiezioni sollevate dalla Commissione europea. Per rendere la normativa compatibile con i principi comunitari è stato necessario estendere il beneficio alle imprese di autotrasporto in conto proprio; per limitare gli stanziamenti complessivi, peraltro, sono stati esclusi dalla restituzione i consumi di gasolio riferiti ai veicoli inferiori alle 11,5 tonnellate. Superato il vaglio dell UE, il decreto che fissa le disposizioni per il recupero a regime della carbon tax è ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In attesa della sua entrata in vigore il Ministero delle Finanze con la circolare sopra citata ha impartito le istruzioni per consentire alle imprese l immediata disponibilità delle somme spettanti per il 1999, per uno stanziamento complessivo di 260 miliardi di lire. La restituzione della carbon tax 1999 è pari a 33,26 lire per ogni litro di gasolio acquistato per l utilizzo di veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate nel periodo 16 gennaio 31 dicembre 1999. L importo delle 33,26 lire/litro è pari all incremento dell accisa sul gasolio introdotto col decreto 15 gennaio 1999. Il beneficio si concretizza in un credito d imposta che può essere compensato in sede di versamenti unitari eseguiti col modello F24 (relativi a imposte sui redditi, ritenute alla fonte, contributi previdenziali, premi Inail), ovvero ne può essere chiesto il rimborso. Gli acquisti di gasolio devono essere dichiarati, mediante lo schema di dichiarazione indicato dal Ministero delle Finanze, elencando gli estremi delle fatture di acquisto (ovvero gli estremi delle schede carburanti relativamente al periodo dal 16 gennaio al 13 luglio 1999 durante il quale non sussisteva ancora l obbligo di rilascio della fattura da parte dei distributori di carburante), la targa degli automezzi riforniti e il numero dei chilometri percorsi a fine anno (dato presunto). Nella dichiarazione va specificata la modalità di fruizione del credito d imposta (compensazione o rimborso). Circa la documentazione da allegare si segnalano le copie dei certificati di immatricolazione dei veicoli e degli eventuali contratti di noleggio o di leasing, nonché il prospetto contenente i dati relativi ai singoli automezzi riforniti e al proprietario del mezzo. Le imprese che detengono pompe private devono indicare anche la capacità di stoccaggio del serbatoio; qualora l impianto privato venga utilizzato anche per il rifornimento degli autoveicoli inferiori alle 11,5 tonnellate esclusi dal beneficio, tali mezzi devono essere espressamente elencati nel relativo prospetto. Le dichiarazioni vanno presentate all Ufficio Tecnico di Finanza nel cui territorio è ubicata la sede dell impresa. Gli uffici devono procedere a vista all esame formale della dichiarazione e dei documenti allegati e devono rilasciare un attestazione che costituisce titolo per poter compensare il credito d imposta alla prima scadenza utile. Peraltro tale attestazione non potrà essere rilasciata prima della pubblicazione del decreto attuativo (prevista per gli inizi di luglio). Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.104/99 FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette CIRCOLARE N. 125 /D DIFFUSIONE DOG. U.T.F. LAB. MAX MAX MIN Div. VI Prot. n.3804.00 All. 1 Roma, 20 giugno 2000 Oggetto: D.P.R. recante la disciplina dell agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall articolo 7 della legge n. 488 del 1999). Si trascrive di seguito, per conferma, il fax prot. n. 3705.00/VI del 15 giugno 2000, di pari oggetto: L art. 8, comma 10, lett. e), della legge 23 dicembre 1998, n.448, come sostituito dall art. 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.488 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8, commi 5 e 6, sono destinate, tra l altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale riduzione è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla Carbon tax ed è rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. In base all art. 7, comma 16, della richiamata legge n. 488 del 1999, il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo (e finora unico) incremento di accisa sul gasolio per autotrazione per effetto della normativa sulla Carbon tax, pari a lire 33,26 al litro. Con decreto del Presidente della Repubblica di imminente pubblicazione nella G.U. sono dettate le disposizioni attuative del beneficio in parola di cui, con il presente fax, vengono anticipati i contenuti di maggior rilievo e talune modalità operative per consentire agli operatori dell autotrasporto merci di avvalersi immediatamente del medesimo beneficio. L art. 1 del citato regolamento dispone che la riduzione degli oneri come sopra determinata è rapportata ai consumi di gasolio nei periodi di riferimento (annualità). Il credito derivante da tale riduzione, semprechè di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma. Il medesimo art. 1 definisce poi i soggetti beneficiari del credito che sono: - le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell albo istituito con legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni; - le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite della licenza di cui all art. 32 della medesima legge n.298/74 ed iscritte nell elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio; - le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio ; - le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell U.E. che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate, ai sensi dell art. 13 del medesimo regolamento (CEE) n.881/92 che ha modificato l art. 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n.881/92. L art. 3 del regolamento prescrive che per ottenere il credito in questione gli esercenti nazionali e quelli comunitari presentano entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare apposita dichiarazione contenente una serie di dati utili all identificazione del soggetto beneficiario ed alla determinazione del credito spettante, nonché la modalità prescelta di fruizione del credito stesso (tramite compensazione ovvero mediante rimborso). La dichiarazione deve inoltre essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell impresa ai sensi dell art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell art. 3 della legge 15 maggio 1997, n, 127, come sostituito dall art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Occorre in particolare rilevare che per gli esercenti nazionali il consumo di gasolio per il quale si chiede il beneficio va indicato con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa del veicolo rifornito; mentre per gli esercenti comunitari detto consumo deve essere esposto con riferimento agli estremi delle fatture, anch esse riportanti la targa dell automezzo rifornito, già presentate al competente Ufficio Unico delle Entrate di Roma ai fini del rimborso dell IVA. Nel caso in cui gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale da restituire all interessato decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta. Va rilevato che, in base all art. 5 del regolamento in esame, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso l obbligo del rilascio, da parte degli esercenti di impianti stradali di carburanti, delle fatture di acquisto del gasolio viene esteso a tutti i soggetti che esercitano l autotrasporto merci (sia per conto di terzi che in conto proprio). Conseguentemente, per l anno 1999 e per il periodo successivo fino alla data della sua entrata in vigore, il regolamento (art. 6) prescrive che in caso di non obbligatorietà di rilascio della fattura (ad esempio, nei confronti degli autotrasportatori nazionali di merci in conto proprio, nonché degli autotrasportatori nazionali di merci c/ terzi prima dell entrata in vigore del decreto 24 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1999) il beneficiario fa

riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti. Il medesimo art. 6, relativamente ai predetti periodi, prevede anche la possibilità di indicare nella dichiarazione, con riferimento alle fatture di acquisto, il quantitativo di gasolio consumato dall autoveicolo avente titolo al beneficio, qualora tali fatture siano state emesse senza specificazione del suddetto autoveicolo. Si aggiunge che alla dichiarazione deve essere pure allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto contenente taluni dati relativi ai singoli automezzi riforniti, al proprietario o all intestatario di contratti di noleggio e di leasing (questi ultimi da allegare in copia). In attesa che sia emanato il decreto previsto dall art. 7 del regolamento che dovrà disciplinare le modalità organizzative ed operative occorrenti per dare attuazione alle norme del regolamento stesso, comprese quelle sulla ripartizione delle competenze tra uffici e sull effettuazione dei controlli in ordine alla corretta utilizzazione del credito, allo scopo di dare immediata operatività al beneficio in questione, si dispone quanto segue. Competenza alla ricezione e all esame delle dichiarazioni Tale competenza è attribuita: - per le imprese nazionali, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative; - per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è situata la sede di rappresentanza; - per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del rimborso, alla Circoscrizione doganale di Roma I. Allo scopo di abbreviare i tempi di presentazione delle dichiarazioni e consentire così di utilizzare immediatamente il credito, le imprese interessate potranno presentare subito la dichiarazione relativa ai consumi dell anno 1999 corredata dai documenti prescritti. Gli uffici da parte loro procederanno a vista all esame formale previsto dal comma 1 dell art. 4 rilasciando all interessato apposita attestazione concernente la regolarità della dichiarazione presentata, senza attendere la formazione dell atto tacito per silenzio-assenso, di cui al comma 2 del medesimo art. 4. Conseguentemente tale attestazione costituisce titolo per effettuare la prevista compensazione. Ovviamente le medesime attestazioni dovranno essere rilasciate subito dopo la pubblicazione del regolamento della quale sarà data immediata notizia via fax. Resta fermo che l ufficio procederà all annullamento delle attestazioni di cui sopra qualora nel corso della successiva attività di verifica delle dichiarazioni si dovesse constatarne l irregolarità non sanabile ai sensi del medesimo comma 2 dell art. 4. Si fa, inoltre, presente che la dichiarazione potrà essere presentata, anche tramite le associazioni di categoria, utilizzando l unito schema. Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di riconoscimento del credito mediante rimborso nonché sull effettuazione dei controlli relativi alla corretta utilizzazione del credito. Attesa la complessità e la delicatezza della materia trattata, anche in relazione alle legittime aspettative dei soggetti beneficiari, si confida nella massima collaborazione e nella solerzia da parte degli uffici interessati che daranno pertanto assoluta priorità alla trattazione delle pratiche in argomento, tenuto conto del prossimo termine di scadenza (20 luglio 2000) previsto per i pagamenti di imposta. Le Direzioni compartimentali avranno cura di vigilare sulla tempestività degli adempimenti prescritti, ricorrendo alla migliore utilizzazione del personale anche mediante spostamenti temporanei. IL DIRETTORE GENERALE F.to Michele del Giudice Con l occasione, riprendendo l esame delle disposizioni di cui all art. 3 del regolamento in oggetto, occorre aggiungere che, qualora la ditta esercente attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto di terzi) sia titolare di deposito o di distributore privato di carburanti ad imposta assolta, deve indicare nella dichiarazione, oltre agli altri elementi prescritti, anche la capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi del gasolio utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, gli estremi della licenza fiscale di esercizio, se prevista (v. in proposito art. 25, comma 4, del T.U. accise approvato con decreto leg.vo 26 ottobre 1995, n. 504), attestando altresì che il gasolio custodito presso i medesimi impianti è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per i quali è previsto il beneficio in questione. Nel caso in cui, invece, i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi (esclusi dal citato beneficio), nel prospetto allegato alla dichiarazione occorre aggiungere l elenco completo (aggiornabile) di tali automezzi con i relativi dati identificativi. Ovviamente, in questi casi, nelle fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti in parola non devono essere riportati gli estremi della targa degli autoveicoli riforniti. IL DIRETTORE GENERALE F.TO DEL GIUDICE

Anno di riferimento: PAG.1 TESTO DELLA DICHIARAZIONE(*) Il/la sottoscritto/a...nato/a a...il.../.../... residente in via... (Città)...(Pr.)...(cap)...(Stato)... DICHIARA sotto la propria responsabilità in qualità di titolare o di rappresentante (legale o negoziale) dell impresa sottoindicata, quanto segue: Denominazione dell impresa...sede legale... Sede amministrativa... Sede operativa... Codice fiscale o partita IVA n...codice identificativo della ditta (esclusivamente per gli esercenti Comunitari)... Attività esercitata... Per gli esercenti nazionali Estremi dell iscrizione nell albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi...... Estremi della licenza e dell iscrizione nell elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio...... Per gli esercenti comunitari per conto terzi Estremi della licenza comunitaria per trasporti internazionali su strada per conto terzi...... Per gli esercenti comunitari per conto proprio Dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall allegato II, punto 4, del Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio. Indirizzo presso il quale s intende ricevere eventuali comunicazioni...... In caso di titolarità di depositi o di distributori privati di carburante ad imposta assolta: Estremi dell impianto...capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi...estremi della licenza fiscale (se prevista)... Numero degli autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate... Attesta che il gasolio custodito è! non è! utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11.5 tonn. (*) testo integrato

Estremi delle fatture di acquisto del gasolio : PAG.2 Numero progr.vo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15... Ditta emittente Numero Data Litri fatturati Importo Totale litri di gasolio consumato per il quale spetta il credito... Totale importo credito lire...euro... Modalità prescelta di fruizione del credito! in compensazione ai sensi dell art.17 decr.leg.vo n.241/97! mediante rimborso Luogo e data... Si allega prospetto Firma del dichiarante (1) (1) Firma da apporre ai sensi dell art.20 della L 4.1.68, n.15 e del comma 11 dell art.3 della L.15.5.1997 n.127 come sostituito dall art2, comma 10 L.16.6.98 n.191 NOTA CONFETRA: OSSIA FIRMA SEMPLICE PIU FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D IDENTITA

Prospetto allegato alla dichiarazione Anno Denominazione sociale dell'azienda: Proprietario o titolare di contratto di locazione con facoltà di compera o di noleggio * Automezzi posseduti alla data di chiusura dell'anno di riferimento per il quale si chiede il rimborso Dati identificativi degli automezzi riforniti dai depositi e distributori di carburanti ad imposta assolta per i quali non spetta il beneficio *Indicare il titolo di possesso dell' automezzo Numero di targa dell'automezzo Chilometri percorsi registrati nel contachilometri alla chiusura dell'anno Firma del dichiarante

Gli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) Gli Uffici del Dipartimento Regione Ufficio Tecnico Provincie di competenza Abruzzo Pescara AQ - CH - PE - TE Basilicata Bari MT - PZ Calabria Catanzaro CS - CZ - KR - RC - VV Campania Napoli CE - NA Salerno AV - SA Benevento BN Emilia Romagna Bologna BO - FO - RN Ferrara FE - RA Modena MO Parma PC - PR Reggio Emilia RE Friuli Venezia Trieste TS Giulia Udine GO - PN - UD Lazio Roma FR - LT - RM - VT Terni RI Liguria Genova GE - IM - SV La Spezia SP Lombardia Milano MI - LO Bergamo BG - SO Brescia BS - CR - MN Como CO - LC - VA Pavia PV Marche Ancona AN - AP - MC - PS Molise Pescara CB - IS Piemonte Torino CN - TO Alessandria AL - AT Novara NO - VB Vercelli BI - VC Puglia Bari BA - FG Lecce BR - LE - TA Sardegna Cagliari CA - NU - OR - SS Sicilia Palermo CL - PA Catania CT - EN Messina ME Siracusa RG - SR Trapani AG - TP Toscana Firenze AR - FI - PO - PT - SI Livorno GR - LI - LU - MS - PI Trentino Alto A- Trento BZ - TN Umbria Terni PG - TR Valle d'aosta Torino AO Veneto Venezia VE Padova PD - RO Treviso BL - TV Verona VI - VR