SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

Documenti analoghi
FONDAZIONE MANLIO RESTA-ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE "LA CLESSIDRA - CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA - ONLUS" Articolo 1. Denominazione - Sede - Durata

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

STATUTO DI FONDAZIONE DELLA COMUNITA LOCALE ONLUS

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA. Art. 1 Denominazione e sede

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

STATUTO DEL COMITATO DENOMINATO FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEL DIRITTO E DELL ECONOMIA DELL AMBIENTE

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

Fondazione Piamarta Onlus

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea


STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

STATUTO. ARTICOLO 2 SEDE La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre, n. 31.

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO PAOLO MURIALDI STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO DELLA FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "Fondazione

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO APPROVATO CON MODIFICHE STATUTARIE

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013)

- curare, anche in collaborazione con soggetti terzi, l edizione,

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

2. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, salvo proroga deliberata dall Assemblea dei delegati.

STATUTO FONDAZIONE. E costituita una Fondazione, denominata Fondazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni, Affari)

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

Associazione MusicAle

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ISVI - Istituto per i valori d'impresa" Articolo 1 Costituzione

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

Statuto. Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila

STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

Art. 1 (Costituzione e carattere dell Associazione)

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Fondazione «Guido d Arezzo» - ONLUS

ALLEGATO "A" AL N DI RACCOLTA STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI DANTE IN ABRUZZO

Costituzione di comitato tecnico

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO. Delegazione Toscana

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Fondazione Museo del Design con sede in Milano, Palazzo dell Arte, Viale Alemagna, La Fondazione Museo del Design ha pertanto lo scopo di:

STATUTO della FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

(Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2015)

Fondazione Musei Civici di Venezia. Statuto tratto dal sito web

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

STATUTO del comitato OFFICINA DOPO DI NOI

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA LAZIO Come modificato dall Assemblea del

S T A T U T O APPROVATO il

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 181)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA LAUREATI IN SCIENZE FORESTALI

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART.1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. C.C., allo scopo di onorare in modo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

P R 0 B R I X I A AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA STATUTO

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia

ASSOCIAZIONE AMICI DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO STATUTO

Statuto "FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT"

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

FONDAZIONE DELL ORDINE PER GLI AVVOCATI DI MILANO O.N.L.U.S. STATUTO. Art.1 - Denominazione

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

Transcript:

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO FONDAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti una Fondazione privata potranno stabilire le norme di organizzazione e funzionamento della medesima più adeguate in relazione alle proprie specifiche esigenze di miglior funzionalità gestionale dell ente stesso, compatibilmente all osservanza dei principi generali dettati in materia dal Codice Civile e tenendo pertanto sempre presente che, ai sensi dell art.16 del medesimo, gli elementi essenziali che lo statuto di una Fondazione deve espressamente prevedere, pena la nullità del medesimo sono: - la denominazione dell ente; - l indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede sociale; - le norme sull ordinamento e sull amministrazione; - i criteri e le modalità di erogazione delle rendite ( in caso di disciplina molto dettagliata è opportuno redigere un apposito regolamento da allegare allo Statuto). ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione denominata, con sede in 1. 1 L art. 2328 del Codice Civile, come modificato dalla recente riforma del diritto societario, prevede per le Società per Azioni, che nell atto costitutivo e nel relativo statuto delle medesime vada indicato solo il nome del comune ove è posta la sede legale dell Ente. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile per analogia anche alle persone giuridiche disciplinate nel Libro I del Codice Civile. 1

ART. 2 SCOPI ED OBIETTIVI La Fondazione è un istituzione di diritto privato senza fini di lucro. E scopo della Fondazione, la promozione e la diffusione nell ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. 2 La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge in particolare di A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può: - instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, eccetera... - stipulare convenzioni e contratti con Istituti, eccetera... ART. 3 PATRIMONIO E MEZZI D ESERCIZIO Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal/i fondatore/i, descritto nell atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. 2 Ai sensi dell art.7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 e dell art.1 comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n.37, ai fini del conseguimento del riconoscimento giuridico regionale, le finalità statutarie dell Associazione devono esaurirsi nell ambito della Regione. 2

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con: - i redditi derivanti dal patrimonio di cui all art. dell Atto Costitutivo; - gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all attuazione degli scopi statutari; -... Il Consiglio di Amministrazione provvederà all investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono Organi della Fondazione - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Segretario del Consiglio (se previsto ); - il Direttore Amministrativo (se previsto ); - il Collegio dei Revisori; 3 ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio d Amministrazione è composto da membri / un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a, di cui 3 La previsione in statuto di un collegio dei revisori o collegio sindacale, non è obbligatoria in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche. E pertanto consentito nominare anche un solo revisore dei conti o non prevedere affatto l esistenza di tale organo. Se invece si intende prevedere statutariamente la presenza di tale organo, per la relativa disciplina bisogna riferirsi all art.2397 del Codice Civile. 3

nominati da, nominati da e nominati da ; Il C.d.A. resta in carica anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purchè non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione 4. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano. ART. 6 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare: - approva entro il di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di di ogni anno il bilancio consuntivo dell anno precedente; 4 Salvo che la nomina sia espressamente riservata al/ai Fondatore/i o ad altro soggetto terzo (es. Sindaco, Prefetto, Vescovo, ecc.) 4

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; - delibera gli incrementi del patrimonio; - dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili; - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche; - provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente; - provvede all'assunzione e al licenziamento dell eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; - provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione; - delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui giàspettanti per Statuto; - delibera eventuali regolamenti; - delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto; - delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 11. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all esercizio delle funzioni attribuite 5. 5 Si deve comunque fare riferimento alle specifiche normative che prevedono appositi limiti ai compensi degli amministratori (Vedi DLgs n.460/97 e da ultimo DL n.75/2010. 5

ART. 7 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera almeno giorni prima della data fissata. nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio. ART. 8 POTERI DEL PRESIDENTE IlPresidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 6

Inoltre il Presidente: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; - firma gli atti e quanto occorra per l esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - cura l osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria; - provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d età. ART. 9 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio d Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell intero Collegio. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d Amministrazione. 7

ART. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ART. 11 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA DI EROGAZIONE DELLE RENDITE Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa. ART. 12 LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE Il Consiglio d Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'autorità tutoria di dichiararne l estinzione ai sensi dell art.27 Cod. Civ.. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resterà all esaurimento della liquidazione sarà devoluto a, o ad altro Ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione. 8

ART. 13 NORME APPLICABILI Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia. 9