NONSOLO15 ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E IL SOSTEGNO DI FAMILIARI E AMICI DI PERSONE AFFETTE DA SINDROME INVDUP15 (IDIC15)



Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CiPì

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 ART. 2

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Denominazione Sede Durata

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO dell'associazione

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ART. 1* (Denominazione e sede)

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLOTARIATO DENOMINATA NONSOLO15 ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E IL SOSTEGNO DI FAMILIARI E AMICI DI PERSONE AFFETTE DA SINDROME INVDUP15 (IDIC15) ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE [ONLUS] TITOLO PRIMO COSTITUZIONE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 È costituita mediante libera adesione l'associazione di volontariato denominata nonsolo15, Associazione per la ricerca e per il sostegno di familiari e amici di persone affette da sindrome invdup15 (idic15), come organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. Art. 2 La sede sociale dell'associazione è in 52017 Stia (AR), Loc. Il Castello 15 Su delibera del Consiglio Direttivo l Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie od operative nel territorio d Italia. Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci. Art. 3 L Associazione di volontariato nonsolo15 è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n 266 del 1991 e dell art. 17 della legge n 460 del 4 dicembre 1997, delle leggi regionali, statali e dai principi generali dell ordinamento giuridico. Art. 4 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell organizzazione stessa. Art. 5 L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto. TITOLO SECONDO SCOPI Art. 6 L Associazione persegue il fine della solidarietà sociale e dell attività culturale con l assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita per sostenere la ricerca nel campo delle sindromi genetiche rare, per informare e sensibilizzare la comunità italiana sulle conseguenze di una sindrome genetica rara per la vita delle famiglie colpite e per dare sostegno, informazioni e contatti alle famiglie stesse. L Associazione si propone di: Creare un valido punto di riferimento per le famiglie italiane di persone affette dalla sindrome invdup(15): si propone pertanto di creare una rete di comunicazione tra le famiglie stesse al fine di rompere l isolamento, di fornire informazioni indispensabili per trovare le cure appropriate e per affrontare la convivenza quotidiana con una persona con invdup(15);

Promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte le iniziative per la conoscenza, la diagnosi, la ricerca della sindrome invdup(15) e le cure sintomatologiche più idonee; coinvolgere le famiglie nella collaborazione con medici e altri operatori al fine di creare una banca dati sulla sindrome; Creare una rete tra familiari, medici, ricercatori, operatori sanitari e chiunque sia coinvolto nelle problematiche legate alle sindromi genetiche rare in generale e alla sindrome invdup(15) in particolare, al fine di conseguire un assistenza sempre migliore; Rendere noto a tutta la comunità con i più vari mezzi di comunicazione che cosa significa la vita di e con una persona disabile, in modo particolare quando la persona è affetta da una malattia rara, per cercare di eliminare i pregiudizi e le paure di chi non conosce questa realtà e rendere pertanto più facile l integrazione delle persone disabili all interno del tessuto sociale; Gestire insieme alle persone interessate un sito internet che fornisca un quadro completo della sindrome e delle sue conseguenze sotto ogni punto di vista, e che, tramite un forum, diventi un luogo di incontro, di scambio e di supporto emotivo per tutte le famiglie e le persone interessate. Sostenere tutte le iniziative per la ricerca di ulteriori e migliori metodi terapeutici nell ambito delle sindromi genetiche e dell autismo, informando le persone interessate anche sui metodi utilizzati con successo fuori dall Italia e che nel nostro Paese non sono stati ancora promossi, con lo scopo di mettere a punto programmi terapeutici idonei per una migliore cura della sintomatologia della sindrome invdup(15), per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone affette da tale patologia;. Promuovere la collaborazione con altre Associazioni, nazionali ed internazionali, che promuovano la ricerca sulle sindromi genetiche rare, la divulgazione delle informazioni legate a tali patologie e il sostegno alle famiglie. TITOLO TERZO I SOCI Art. 7 Possono essere soci dell'associazione nonsolo15 tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, che siano mosse da spirito di solidarietà e che intendano partecipare alle attività sociali. Art. 8 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso l ammissione di nuovi soci è ammesso appello all Assemblea. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'assemblea. Art. 9 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all interno dell Associazione nonché lo stesso diritto di voto attivo e passivo. Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. 1) I Soci sono obbligati ai seguenti punti: a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. b) Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell Associazione, delle persone affette dalla sindrome invdup(15), delle loro famiglie e della disabilità in generale. c) Versare la quota associativa stabilita dall Assemblea Generale dei Soci. d) Presentare la loro opera a favore dell Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I Soci hanno diritto ai seguenti punti: a) Partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione. b) Partecipare all Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto. c) Accedere alle cariche associative. d) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Art. 10 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Art. 11 Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per decadenza o per decesso del socio: a) Il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione. b) L'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamento del socio ritenuto contrastante con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. c) La decadenza del socio viene dichiarata dal Segretario in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'assemblea generale dei soci, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo. TITOLO QUARTO GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 12 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell Associazione: L'Assemblea Generale dei Soci; Il Consiglio Direttivo Il Presidente; Il Vicepresidente. Tutti gli organi sociali, esclusa l Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. Art. 13 L Assemblea Generale dei Soci. L Assemblea è il massimo organo deliberante dell Associazione. Essa è composta da tutti i soci dell'associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Presidente e può essere ordinaria e straordinaria.

All Assemblea compete: a) Nominare o sostituire gli organi sociali; b) Approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo; c) Discutere e approvare il programma dell attività da svolgere; d) Approvare i regolamenti associativi; e) Approvare le modifiche statutarie; f) Deliberare lo scioglimento dell'associazione; g) Fissare la quota associativa. Art. 14 L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea, o mediante pubblicazione sul sito internet dell Associazione. L avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della prima e dell eventuale seconda convocazione dell Assemblea Generale dei Soci e l'ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Art. 15 Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Art. 16 Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell organizzazione. Ogni aderente all organizzazione ha diritto di consultare il verbale. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone. E ammesso il voto per delega. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Art. 17 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, scelti tra i soci, con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo: 1. curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; 2. stabilire, nell ambito delle direttive dell Assemblea, l azione a breve termine dell Associazione e i piani per l azione a medio e lungo termine;

3. provvedere all amministrazione dell Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all Assemblea; 4. nominare il Presidente e il Vicepresidente e coadiuvare il Presidente nell esercizio delle sue funzioni; 5. deliberare sulle domande di nuove adesioni; 6. determinare annualmente le quote associative; 7. analizzare i problemi, indicare gli obiettivi dell Associazione e fornire le direttive generali di attuazione; 8. convocare l Assemblea almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell organizzazione. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale. Art. 18 Il Presidente. Il Presidente dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Spetta al Presidente: a) Rappresentare l'associazione e compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione; b) Stipulare le convenzioni e i contratti, previo consenso del Consiglio Direttivo; c) Convocare e presiedere l'assemblea, proporre le materie da trattare, curarne l'ordinato svolgimento e provvedere che le deliberazioni prese vengano attuate; d) Redigere e sottoscrivere il verbale dell Assemblea, e avere cura che sia custodito presso la sede dell organizzazione dove può essere consultato dagli aderenti; e) Vigilare, con la collaborazione del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo, sull ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell associazione; f) L aggiornamento dei registri dell Associazione come del Libro dei Soci ; g) La riscossione delle entrate in favore dell Associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa; h) Preparare con il sostegno del direttivo il bilancio preventivo e consuntivo; i) Convocare il direttivo quando serve. Il Presidente dura in carica 3 anni. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l Assemblea Generale dei Soci per le elezioni del nuovo Presidente. Art. 19 Il Vicepresidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente, il quale viene il quale viene nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni. Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vicepresidente fa piena prova dell assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente. Il Vicepresidente aiuta il Presidente a sorvegliare che le attività dell Associazione seguano le loro finalità.

TITOLO QUINTO PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE Art. 20 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) Quote associative; b) Contributi di soggetti pubblici e privati; c) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari; d) Rimborsi derivanti da convenzioni; e) Entrate derivanti da attività commerciali di carattere marginale; f) Beni immobili e mobili; g) Ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge. Art. 21 I proventi derivanti da attività commerciali di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale Art. 22 L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell esercizio finanziario. Art. 23 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato. TITOLO SESTO CONVENZIONI Art. 24 Le convenzioni tra l Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono adottate con deliberazione dell Assemblea Generale dei Soci. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell organizzazione. TITOLO SETTIMO SCIOGLIMENTO Art. 25 In caso di scioglimento dell'associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

TITOLO OTTAVO NORME RESIDUALI Art. 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266, della legge n 460 del 4 dicembre 1997, e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante dell atto costitutivo dell associazione di volontariato denominata nonsolo15, Associazione per la ricerca e per il sostegno di familiari e amici di persone affette da sindrome invdup15 (idic15), redatto in pari data.