LA STRUTTURA DEL T.U. DLGS 81/2008 306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati: Titolo I: 1-61, Principi Comuni Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili Titolo V: 161-166, Segnaletica Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: 172-179,Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: 180-220, Agenti FISICI Titolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSE Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI Titolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere Esplosive Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali
LEGGI ABROGATE DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art. 64) D.Lgs. 277/91 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 187/2005 Art. 36 bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07 Ogni altra disposizione incompatibile
I SOGGETTI & IL FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA Il Datore di Lavoro / Dirigente. Il Preposto. I Lavoratori. Il resp. e gli addetti al Servizio Prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) Il medico competente (MC). Squadra di Emergenza ed Evacuazione / Squadra Primo Soccorso. LO STRUMENTO DELL' INFORMAZIONE,
DELLA FORMAZIONE & DELL' ADDESTRAMENTO Tutti i soggetti inseriti nel funzionigramma della sicurezza, dal datore di lavoro/ Dirigente all'ultimo arrivato, devono sapere, saper essere e saper fare. con l informazione il sapere ; con la formazione il saper essere ; con l addestramento il saper fare. INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEVE ESSERE
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative alle procedure di cui al punto b; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEVE ESSERE
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Ove l informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
LA FORMAZIONE AI LAVORARORI DEVE ESSERE a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. QUANDO DEVE AVVENIRE
LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) nell ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
L'OBBLIGO DELL' EVIDENZA DELLA FORMAZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO MODULISTICA DI REGISTRAZIONE LIBRETTO DEL CITTADINO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ALTRO CHE DIA EVIDENZA OGGETTIVO (Es. Foto...)
L'ANOMALIA PIU' RICORENTE VALUTAZIONE RISCHI NON AGGIORNATA AI RISCHI E PERICOLI PRESENTI ASSENZA DI EVIDENZE OGGETTIVE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE ASSENZA DI PROCEDURE DI SICUREZZA ADEGUATE (GENERICHE E SPECIFICHE) ATTESTATI NON QUALIFICANTI (ES. CORSI RLS, RSPP e PREPOSTI). ATTENZIONE AI CORSI CHE NON SONO QUALIFICANTI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
ATTENZIONE UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI NON AGGIORNATO PORTA ALLE STESSE SANZIONI DEL NON AVERLO. Va rielaborato quando: a) modifiche significative del processo produttivo e/ o organizzazione del lavoro; b) evoluzione della tecnica e cambiamenti del quadro normativo. c) a seguito di infortuni significativi; d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria.
LA PORTA ALLA DEFINIZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI, RICHIAMA SCHEDE, PROCEDURE GENERICHE & SPECIFICHE, MODULISTICA E REGISTRI. QUINDI DEFINISCE UN VERO E PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE CHE DEFINIAMO SGS SISTEMA GESTIONE SICUREZZA.
IL T.U. DLGS 81/2008 e Smi consiglia i modelli di organizzazione aziendale di cui alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard / OHSAS 18001:2007, ovvero dei modelli indicati dalla Commissione consultiva permanente in tema di sicurezza e di igiene.
LA MIA ESPERIENZA COME CONSULENTE DI TRIBUNALI & PROCURE (Morti Bianche a l Porto di Genova, Cantiere Navale, Stufe difettose/produttore...) C.T.P. & INDAGINI DIFENSIVE AUDITOR RINA ISO 9001 14000-18001. RSPP CONSULENTE AL RSPP INTERNO
CONSIGLIO IN ORDINE DI IMPORTANZA UN EFFICACE SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA ( come da ISO 9001, non servono altre certificazioni) UN RSPP CHE VERBALIZZI TUTTO E QUINDI DIMOSTRI IL MONITORAGGIO CONTINUO. FORMAZIONE & INFORMAZIONE INTERNA CONTINUA.
SCONSIGLIA, CONTRO I PROPRI INTERESSI DI AUDITOR RINA/DNV, In quanto: CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE COME AD ESEMPIO OHSAS:18001 TROPPO Costosa!!!! Dispendiosa di energie (per evitare NC da parte dell'ente che in ogni caso per sua tutela si vede costretto a stringere le maglie) Non serve ad evitare le sanzioni da parte delle autorità.
SE UNA IMPRESA E' COMUNQUE ORIENTATA VERSO LA CERTIFICAZIONE DI UN MODELLO, CONSIGLIO LA 231 (DLGS 231/01) "Di s ciplin a d ell a re s p on s a bilit a' a m mini s tr ativ a d ell e p er s on e giuridich e, d ell e s o ci e t a' e d ell e a s s o ci a zioni a n c h e prive di p er s o n alit a' giuridic a, a nor m a d ell'ar ti c olo 1 1 d ell a l e g g e 2 9 s e t t e m br e 2 0 0 0, n. 3 0 0"
LA 231 PREVEDE : PREDISPOSIZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI LA NOMINA DI UN ODS (AVVOCATO PENALISTA + TECNICO + REVISIORE CONTABILE) l'ods RISPONDE E TUTELA L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE. ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE PROPONGONO LA CERTIFICAZIONE 231 CHE NON SERVE A NIENTE E MEGLIO INDIRIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI VERSO UN BUON ODS
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO 106 del 2 Agosto 2009
Art. 25 Obblighi d el Medi c o C o m p e t e nt e (...) c) i stitui s c e, a g g iorn a e c u s t odi s c e, s o tto la propri a re s p on s a bilit à, un a c a r t ell a s a nit ari a e di ri s c hio p er o gni l avor ator e s o ttopo s t o a s o r v e gli a nz a s a nit ari a. Tal e c a r t ell a è c o n s e r v a t a c o n s a l v a g u ardi a d el s e g r e t o prof e s s i on al e e, s a lvo il t e m p o s tr e tt a m e nt e n e c e s s ario p er l e s e c uzion e d ell a s o r v e gli a nz a s a nit ari a e la tr a s crizion e d ei rel ativi ri sult ati, pr e s s o il luo g o di c u s t odi a c o n c ord ato a l m o m e nto d ell a no min a d el m e di c o c o m p e t e nt e ; (...) e) c o n s e g n a a l l avor ator e, a ll a c e s s a zion e d el r appor to di l avoro, c o pi a d ell a c a r t ell a s a nit ari a e di ri s c hio, e gli forni s c e le infor m a zioni n e c e s s ari e rel ativ e a ll a c o n s e r v a zion e d ell a m e d e si m a. L origin al e d ell a c a r t ell a s a nit ari a e di ri s c hio v a c o n s e r v a t a, n el ri sp etto di qu a nto di s po s t o d al d e cr eto l e gi sl ativo 3 0 giugno 2 0 0 3, n. 1 9 6, d a p ar t e d el d ator e di l avoro, p er a l m e n o di e ci a n ni, s a lvo il diver s o t er min e previ s t o d a a ltr e di s po sizioni d el pr e s e nt e d e cr e to;
Art. 2 6. Obblighi c o nn e s s i ai c o ntr atti d app alto o d op er a o di s o m mini s tr azion e (...) 3-bi s. F er m e re s t a ndo le di spo sizioni di c ui ai c o m mi 1 e 2, l obbligo di c ui al c o m m a 3 non s i a p pli c a ai s e r vizi di n atur a int ell ettu al e, all e m er e fornitur e di m a t eri ali o a ttr ezz atur e non ch é ai l avori o s e r vizi l a c ui dur at a non s i a s u p erior e ai du e giorni, s e m pr e c h e e s s i non c o m p or tino ri s c hi d eriv anti d all a pr e s e nz a di a g e n ti c a n c ero g e ni, biologi ci, a t m o s f er e e s plo siv e o d all a pr e s e nz a d ei ri s c hi p ar ti col ari di c ui all all e g ato XI. A RT. 2 8 O g g e tto d ell a v alut azion e d ei ri s c hi
(...) 1-bi s. L a v alut azion e d ello s tr e s s l avoro-c orr el ato di c ui al c o m m a 1 è e ff ettu at a n el ri sp etto d ell e indi c a zioni di c ui all ar ti colo 6, c o m m a 8, lett er a m-qu at er, e il r el ativo o bbligo d e c orr e d all a el abor azion e d ell e pr ed ett e indi c a zioni e c o m u nqu e, a n c h e in dif etto di t al e el a b or azion e, a f ar d at a d al 1 a g o s t o 2 0 1 0 (...) 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può e s s e r e t e nuto, n el ri sp etto d ell e pr evi sioni di c ui all ar ti colo 5 3 d el d e cr eto, s u s u ppor to infor m ati c o e, d ev e e s s e r e m u nito a n c h e tr a mit e le pro c e dur e a p pli c a bili ai s u pporti infor m ati ci di c ui all ar ti colo 5 3, di d at a
c er t a o a t t e s t at a d all a s o tto s crizion e d el do c u m e nto m e d e si m o d a p ar t e d el d ator e di l avoro non ch é, ai s oli fini d ell a prov a d ell a d at a, d all a s o tto s crizion e d el r e s p on s a bil e d el s e r vizio di pr ev e nzion e e prot ezion e, d el r appr e s e n t a nt e d ei l avor atori p er l a s i c ur ezz a o d el r appr e s e nt a nt e d ei l avor atori p er la s i c ur ezz a t erritori al e e d el m e di c o c o m p e t e nt e, ov e no min at o... (...) 3-bi s. In c a s o di c o s tituzion e di nuov a impr e s a, il d ator e di l avoro è t e nuto a d e ff ettu ar e im m e di at a m e nt e la v alut azion e d ei ri s c hi el abor ando il rel ativo do c u m e nto e ntro nov a nt a giorni d all a d at a di inizio d ell a propri a a ttivit à. Art. 2 9.
Mod alit à di e ff ettu a zion e d ell a v alut a zion e d ei ri s c hi 3 L a v alut a zion e d ei ri s c hi d ev e e s s e r e im m e di at a m e nt e riel abor at a, n el ri sp etto d ell e m od alit à di c ui a i c o m mi 1 e 2, in o c c a s i on e di m odifich e d el pro c e s s o produttivo o d ell a or g a nizz a zion e d el l avoro s i gnifi c ativ e a i fini d ell a s a lut e e s i c ur ezz a d ei l avor atori, o in r el azion e al gr a d o di e voluzion e d ell a t e c ni c a, d ell a pr ev e nzion e o d ell a prot ezion e o a s e g uito di infortuni s i g nifi c a tivi o qu a ndo i ri sult ati d ell a s or v e gli a nz a s a nit ari a n e e vid enzino la n e c e s s it à. A s e g uito di t al e riel ab or a zion e, le mi s ur e di pr ev e nzion e d e bb ono e s s e r e a g giorn at e. N ell e ipot e si di c ui a i p eriodi c h e pr e c e d ono il do c u m e nto di v alut a zion e d ei ri s c hi d ev e e s s e r e riel ab or at o, n el ri sp etto d ell e m od alit à di c ui ai c o m mi 1 e 2, n el t er min e di tr ent a gior ni d all e ri sp ettive c a u s ali. ART. 34
S v olgi m e nt o dir etto d a p ar t e d el d at or e di l avoro d ei c o m piti di pr ev e nzion e e prot ezion e d ai ri s c hi 1- bi s. S a lvo c h e n ei c a s i di c ui a ll ar ti c olo 3 1, c o m m a 6, n ell e impr e s e o unit à produttiv e fino a cinqu e l avor at ori il d at or e di l avoro può s v ol g er e dir ett a m e nt e i c o m piti di primo s o c c or s o, non ch é di pr ev e nzion e d e gli in c e ndi e di e v a c u a zion e, a n c h e in c a s o di a ffid a m e nto d ell in c ari co di r e s p on s a bil e d el s e r vizio di pr ev e nzion e e prot ezion e a p er s on e int er n e a ll azi end a o all unit à produttiv a o a s e r vizi e s t er ni c o s ì c o m e pr evi s t o a ll ar ti c olo 3 1, d a ndon e pr ev e ntiv a infor m a zion e a l r appr e s e nt a nt e d ei l avor at ori p er la s i c ur ezz a e d a ll e c o ndizioni di c ui al c o m m a 2-bi s. Il d at or e di l avoro c h e s v ol g e dir ett a m e nt e i c o m piti di c ui a l c o m m a 1-bi s d ev e fr equ e nt ar e gli s p e cifi ci c or si for m a zion e pr evi s ti a gli a r ti c oli 4 5 e 4 6.
L A N OVI TA' A S S O L U TA LA T E N U TA D E L L A DO CUM E N TAZIO N E D E L L A S I C U R E ZZA S U S U P P O RTO IN FORMATICO A RT. 5 3 (gr azi e all a m o difi c a d el Art. 2 3 c o n il D e cr eto C orr ettivo 1 0 6/0 9)
A RT. 5 3 1. È consentito l impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo (DLGS 81/2008)
ART. 53 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a. l accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g. sia redatta, a cura dell esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili. 4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico (...) 6. Fino ai sei mesi successivi all adozione del decreto interministeriale di cui all articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
VIENE INTRODOTTO UN ALTRO SOGGETTO: ESERCENTE DEL SISTEMA Che ha l'obbligo di REDIGERE una Procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo
VANTAGGI DELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DA SUPPORTO CARTACEO A INFORMATICO
Facilità di ricerca dei documenti quando servono. Semplicità di consultazione e della loro distribuzione interna.
Possibilità di ricerca e consultazione anche fuori dalla sede aziendale (il cartaceo facilmente si dimentica)
Semplificazione nelle operazioni di aggiornamento e gestione dei documenti superati.
Gestione delle scadenze automatiche e di tutti gli altri adempimenti.
ATTENZIONE OLTRE AI VANTAGGI, L'ART. 53 OBBLIGA: IL DATORE DI LAVORO AD ABILITARE ESPRESSAMENTE I SOLI SOGGETTI ALL'ACCESSO DELLE FUNZIONI
Gestione di codici di identificazione univoci sia per i soggetti abilitati dal Datore di Lavoro che per le Funzioni Responsabili che redigono, verificano e approvano i documenti.
Deve essere possibile riprodurre i documenti su supporti a stampa anche a disposizione delle autorità di controllo
Si raccomanda la gestione della data certa. (timbro postale, firme congiunte per ogni cambiamento di revisione e gestione storico revisioni)
Le informazioni devono essere conservate in almeno n. 2 distinti supporti informatici di memoria e protetti contro eventuali minacce (VIRUS)
Devono essere rispettate le disposizione del Dlgs 196/03 in materia della Privacy. Quindi disporre del DPS aggiornato nel rispetto delle regole imposte dal Dlgs 196/03 e smi
L'ESERCENTE DEL SISTEMA E' il soggetto che gestisce il sistema stesso nel rispetto del Art. 53 e Dlgs 196/03 può anche essere la stessa impresa, ma deve soddisfare quanto sopra descritto, redigere e applicare una specifica procedura.
ADEMPIMPRESA PER I PROPRI ADERENTI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL PROPRIO PORTALE WWW.ADEMPIMPRESA.IT E QUINDI SI PROPONE COME ESERCENTE AI FINI DELL'ART.53 SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO
LA PROCEDURA SGD-PA Sistema Gestione Documentazione Portale Adempimpresa ha lo scopo di descrivere tutte le fasi di registrazione e accesso al portale per la gestione di tutta la documentazione della sicurezza in accordo con quanto definito nell'art.53. La gestione e la consultazione della documentazione. La gestione di tutte le risorse a disposizione (bollettini, moduli...)
HARDWARE & SOFTWARE A SERVIZIO DELLE IMPRESE Server Virtuale & Housing installato presso un Webfarm dell'ultima generazione ad alta connettività Server HP Portale www.adempimpresa.it con programmazione WEBsiteX5
ALL'IMPRESA SPETTA SOLO IL COLLEGAMENTO ALLA RETE e digitare www.adempimpresa.it
Effettuare la registrazione ai servizi online / area riservata. A seconda del contratto di Adesione in essere vengono definiti i profili e le risorse condivisibili. Verrà richiesta, prima di inviare login e password di accesso alla procedura SGD-PA, la lettera soggetti abilitati dal datore di lavoro (Art.53 comma 2 /a) e la firma come verifica e approvazione della SGD-PA ultima revisione (Art.53 comma 2 /g) e dichiarazione gestione DPS se non effettuato da Adempimpresa (Art 53 comma 4) Le imprese non aderenti potranno utilizzare una Demo.
IN CONCLUSIONE PER UTILIZZARE SGD-PA REGISTRARSI CORRETTAMENTE AL PORTALE WWW.ADEMPIMPRESA.IT INVIARE LETTERA SOGGETTI ABILITATI DAL DATORE DI LAVORO (per i soggetti che non hanno il contratto formula adempimpresa) FIRMARE LA PROCEDURA SGD-PA (ultima revisione per i soggetti che non hanno il contratto formula adempimpresa)) DICHIARAZIONE GESTIONE DPS AI SENSI DLGS 196/03 SOLO COSI' ****** RICEVERETE LOGIN PASSWORD DI ACCESSO *******
SEGUE DIMOSTRAZIONE UTILIZZO SGD-PA SU PORTALE WWW.ADEMPIMPRESA.IT
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