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Prot. n. 0089141 del 01/12/2017 - [UOR: SI000961 - Classif. II/8] UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA IL RETTORE VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO VISTA TENUTO CONTO PRESO ATTO CONSIDERATO la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.; la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.; lo Statuto dell Università degli Studi di Messina come da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l art. 11, comma 1, lettera d); il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016; il Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo, ai sensi dell art.11 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1800 dell 11 settembre 2017; la deliberazione del Senato Accademico del 27 novembre 2013 relativa alla nomina dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione in carica per il quadriennio 2013-2017; che le sopracitate rappresentanze sono scadute il 26 novembre 2017, ad eccezione della componente studentesca eletta per il biennio 2017-2019; che il Senato Accademico, nella seduta del 27 novembre 2017, ha individuato, mediante sorteggio, la rappresentanza del personale docente cui attribuire l elettorato passivo per le singole fasce ai sensi dell art. 7, comma 3, del citato Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dall esito delle operazioni di sorteggio, l elettorato passivo risulta così attribuito: Categoria dei Professori Ordinari - Macro Area Scienze della Vita; Categoria dei Professori Associati - Macro Area Scienze Economico - Giuridico - Umanistiche; Categoria dei Ricercatori - Macro Area Scienze; che occorre procedere alla nomina di quattro componenti interni dell Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione e, precisamente, un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, come sopra individuati e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici. DECRETA Art. 1 (Indizione delle votazioni) Sono indette le elezioni di quattro componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell Ateneo e precisamente di un rappresentante dei Professori Ordinari per la Macro Area Scienze della Vita, di un rappresentante dei professori Associati per la Macro Area Scienze Economico - Giuridico - Umanistiche, di un rappresentante dei Ricercatori per la Macro Area Scienze e di un

rappresentante del personale tecnico- amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici in seno al Consiglio di Amministrazione dell Ateneo, per il triennio 2018-2021. Art. 2 (Calendario) Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 23 gennaio 2018 con le modalità indicate al successivo art.11. Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, secondo le modalità stabilite dalle norme statutarie e regolamentari. Art. 3 (Requisiti e criteri di valutazione) I candidati alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere dipendenti dell Università degli Studi di Messina appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici; b) avere una comprovata esperienza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale; c) non essere portatori di alcun interesse economico- professionale in conflitto con le attività dell Ateneo; d) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente sospesi; e) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; Il personale docente dovrà, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i.. b) non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ai sensi dell art. 6,comma 11, della legge 240/2010 e s.m.i.. Art.4 (Elettorato attivo e passivo docenti) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L elettorato attivo per l elezione dei componenti appartenenti al personale docente spetta ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori dell Ateneo, secondo le rispettive macro- aree di appartenenza, in servizio alla data delle elezioni. L elettorato passivo spetta, rispettivamente, ai professori ordinari per la macro-area scientifico disciplinare Scienze della Vita, ai professori associati per la macro- area scientifico- disciplinare Scienze Economico- giuridico- umanistiche ed ai ricercatori per la macro- area scientificodisciplinare Scienze, in regime di tempo pieno da almeno un anno dalla data del decreto di indizione. Si applica l art. 13 del D.P.R. n. 382/80.

Art. 5 (Elettorato attivo e passivo personale tecnico-amministrativo) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L elettorato attivo per l elezione del componente appartenente al personale tecnico- amministrativo e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici, in seno al Consiglio di Amministrazione, spetta al personale tecnico- amministrativo ed ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo indeterminato dall Università in servizio alla data delle elezioni. Il personale tecnico- amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo. L elettorato passivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo ed ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo indeterminato dall Università le cui candidature sono state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico, ai sensi dell art. 11, comma 1, dello Statuto e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato da ricoprire prima della data di collocamento a riposo. Art.6 (Commissione elettorale) La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui ai DD.R.R. n. 1513 del 13 luglio 2016, e n. 1555 del 18 luglio 2016. Art. 7 (Candidature) Coloro che intendono proporre la propria candidatura sono tenuti a far pervenire entro le ore 12,30 del 18 dicembre 2017 la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta: domanda di partecipazione, curriculum professionale, eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere trasmessa secondo una delleseguenti modalità: a) a mezzo raccomandata A/R, Al Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 98122 Messina, in tal caso farà fede la data di ricezione. b) brevi manu presso il protocollo dell Ateneo - Ufficio Gestione documenti e repertori dell Università degli Studi di Messina, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e di pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 16,30. c) per mezzo posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo protocollo@pec.unime.it. in ogni caso, sulla busta o nell oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura Contiene domanda di partecipazione a selezione componente interno del Consiglio di Amministrazione. Le candidature presentante saranno trasmesse con i relativi allegati al Senato Accademico, dopo la scadenza dei termini di presentazione. Può essere nominata una Commissione all interno del Senato Accademico con funzioni istruttorie. Il Senato Accademico delibererà in merito alla loro ammissibilità nella prima seduta utile. Le candidature ammesse dal Senato Accademico saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell Ateneo. Le esclusioni saranno comunicate all indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati. Eventuali ricorsi avverso l esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell Ateneo entro 48 ore dalla comunicazione delle stesse. La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 8 (Convocazione corpo elettorale) Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all ufficio incaricato alla procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell elenco Art. 9 (Metodo elettorale) Per la rappresentanza del personale docente, risulterà eletto, per ciascuna macro area, sulla base dei voti espressi, il candidato che si sarà collocato al primo posto della relativa graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Per la rappresentanza del personale tecnico- amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici risulterà eletto rappresentante il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano nel ruolo, a parità di anzianità nel ruolo il candidato più anziano di età. Art. 10 (Composizione dei seggi elettorali) Con successivo Decreto Rettorale si procederà all indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi, alla determinazione del numero e della ubicazione dei seggi stessi, nonché alla nomina dei loro componenti. E compito del Presidente di seggio controllare l idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto. Art. 11 (Operazioni di voto) Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell art. 2 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali il materiale necessario, 60 minuti prima dell inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l iscrizione dell elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l identità mediante esibizione di carta d identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell elenco dei votanti e la presenza dell elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l elettore. In tal caso colui che identifica l elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. ( noto al seggio). Dopo l identificazione viene consegnata all elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il voto l elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l assistenza di un familiare, dell accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L impedimento, ove non risulti già agli atti dell Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell esercizio del voto assistito, con identificazione dell accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell evidenza dell impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L avvenuta votazione viene annotata nell apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all interno dell aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto. Art. 12 (Operazioni di scrutinio) Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio. Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati a uno o più Seggi elettorali individuati con successivo decreto rettorale per la collazione dei voti. Il seggio elettorale individuato a tale scopo procede alla collazione e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell Ateneo. Art. 13 (Ricorsi) Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell Albo dell Ateneo. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 14 (Nomina degli eletti) Gli eletti verranno nominati con Decreto Rettorale. I rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnicoamministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici in seno al Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta. Art. 15 (Pubblicità) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell Ateneo. Art. 16 (Norme di rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d Ateneo, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento Generale dell Ateneo ed alla normativa vigente in materia. Il Rettore Prof. Pietro Navarra