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Prot. n. 3424/DIQPAI del 15/09/2017 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell Amministrazione centrale ; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del governo, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alle attribuzioni e all ordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali; VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ; VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 167 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ; VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, a norma dell articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; CONSIDERATI i principi della Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo e il documento AGENDA 21, prodotti dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio De Janeiro del 1992, e in particolare i riferimenti alla salvaguardia delle conoscenze tradizionali in relazione allo sviluppo sostenibile del pianeta; CONSIDERATA la Dichiarazione sulla Diversità Bioculturale, adottata dall International Conference on Biological and Cultural Diversity (ICBCD) a Montreal (Canada) il 10 giugno 2010, 1

in cui si sottolinea la necessità di salvaguardare le pratiche tradizionali connesse all alimentazione in quanto espressione della diversità biologica e culturale di una comunità; CONSIDERATA la decisione X/20 della 10 Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica di Nagoya, nella parte in cui, al paragrafo 16, invita gli Stati Parte ad aumentare la consapevolezza globale sulla stretta interconnessione tra diversità culturale e biologica anche nel contesto alimentare; CONSIDERATA la Carta di Milano sottoscritta ad EXPO 2015 e consegnata il 16 ottobre 2015 al Segretario Generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in cui si sostiene il forte valore sociale e culturale del cibo, nella consapevolezza del suo ruolo fondamentale nella definizione delle identità individuali e culturali; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 12 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, al fine di provvedere all individuazione del patrimonio culturale immateriale in vista della sua salvaguardia, ciascuno Stato contraente compila, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari che vengono regolarmente aggiornati; CONSIDERATA, inoltre, la necessità di garantire, ai sensi dell articolo 15 della suddetta Convenzione, ogni misura necessaria per la salvaguardia, la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale anche in ambito agroalimentare, nonché di assicurare alle comunità che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio gli strumenti necessari alla sua valorizzazione; DECRETA Art. 1 (Istituzione dell Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano - INPAI) 1. È istituito, presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano INPAI (di seguito Inventario ) al fine di individuare, catalogare e documentare gli elementi culturali afferenti alle tradizioni agroalimentari tipiche italiane. 1. Ai fini del presente decreto s intendono: Art. 2 (Definizioni) a) per «elemento culturale agroalimentare» e per «elemento culturale afferente alle tradizioni agroalimentari tipiche» le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how relativi alla cultura del cibo e dell alimentazione la cui 2

persistenza è documentata da almeno vent anni, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale immateriale agroalimentare; b) per «salvaguardia», le misure volte a garantire la vitalità degli elementi culturali agroalimentari, ivi compresa l identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione e la trasmissione; c) per «comunità», le organizzazioni, le associazioni, i gruppi e gli individui, i cui elementi culturali agroalimentari sono trasmessi di generazione in generazione e costantemente ricreati in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e danno loro un senso d identità e di continuità, promuovendo in tal modo la creatività umana in ambito agroalimentare. d) per «Patrimonio agroalimentare dell anno», l elemento culturale agroalimentare designato quale particolarmente rappresentativo ed emblematico del contesto rurale e agro-alimentare e del patrimonio culturale immateriale ad esso connesso; e) per «Ministro», il Ministro delle politiche agricole ; f) per «Ministero», il Ministero delle politiche agricole ; g) per «Dipartimento», il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 3 (Procedura di iscrizione nell inventario) 1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, le comunità possono richiedere al Dipartimento l iscrizione nell inventario di un elemento culturale agroalimentare secondo il modello allegato al presente decreto (allegato A) e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. 2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, sulla base dell'istruttoria adeguatamente motivata svolta dal Dipartimento anche per tramite di esperti appositamente individuati, il Ministro, con proprio decreto, iscrive nell inventario gli elementi valutati positivamente, ovvero dispone la cancellazioni di elementi già iscritti qualora il Dipartimento accerti che non sussistano più le condizioni per la permanenza nell Inventario. Art. 4 (Patrimonio agroalimentare dell anno) 1. Su proposta motivata del Dipartimento, il Ministro, con proprio decreto, entro il 30 luglio di ciascun anno, individua nell ambito degli elementi iscritti nell Inventario di cui all art. 2 il Patrimonio agroalimentare dell anno per il successivo anno solare. 2. Al fine di garantirne la massima visibilità a livello nazionale e internazionale, il Ministero salvaguarda e valorizza prioritariamente il patrimonio agroalimentare così designato attraverso spazi 3

appositamente dedicati nelle attività di comunicazione poste in essere dall Amministrazione, anche in convenzione con soggetti terzi, e nelle settimane della cucina italiana nel mondo, nonché mediante ogni ulteriore strumento utile di promozione. 3. L elemento così designato, ove ne sussistano i presupposti previsti dall ordinamento vigente, è presentato dal Ministero alla Commissione Nazionale Italiana per l UNESCO ai fini della valutazione per la candidatura nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell UNESCO. 4. La comunità nel cui ambito ricade il patrimonio così individuato può utilizzare tale denominazione per tutte le iniziative di comunicazione afferenti alla salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio agroalimentare per l anno solare cui si riferisce la designazione. Art. 5 (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione, le richieste di iscrizione nell inventario di cui all art. 3 sono presentate al Dipartimento entro il termine di trenta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. 2. All esito dell istruttoria effettuata da parte del Dipartimento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento provvede all iscrizione nell Inventario degli elementi valutati positivamente. 3. In sede di prima applicazione, il Ministro, su proposta motivata del Dipartimento, designa il Patrimonio agroalimentare dell anno per il 2018 entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. Art. 6 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) 1. Il Dipartimento assicura l attuazione del presente decreto nell ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nei limiti di cui al comma precedente, il Dipartimento può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l analisi dell economia agraria o di altro organismo di ricerca universitario con riconosciuta competenza in materia, per il supporto tecnico-scientifico alle attività connesse al mantenimento dell inventario e per la valutazione delle proposte di iscrizione. 3. Il Capo del Dipartimento è autorizzato, con proprio atto, ad adottare ulteriori disposizioni al fine di assicurare la puntuale e corretta attuazione del presente decreto. 4

4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per l Amministrazione e la finanza pubblica. 5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Maurizio Martina 5