Regolamento Comunale di Polizia Urbana



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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI... 5 Art. 1: Oggetto finalità ed ambito di applicazione...5 Art. 2: Sistema Sanzionatorio...5 Art. 3: Sanzioni...6 Art. 4: Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità...6 Art. 5: Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità...7 TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE... 8 Art. 6: Spazi ed aree pubbliche...8 Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico...8 TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 11 Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree...11 Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri...11 Art. 10: Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano...12 Art. 11: Superfici adibite a verde pubblico...12 Art.12: Rami e siepi...13 Art. 13: Esposizione di panni e tappeti...14 TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE...15 Art. 14: Oggetti mobili...15 Art. 15: Operazioni di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all aperto...15 Art. 16: Utilizzo di strumenti per giardinaggio e pubblicità fonica....16 Art. 17: Attività produttive rumorose....16 Art. 18: Uso dei dispositivi antifurto...17 Art. 19: Depositi esterni....17 TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI...19 Art. 20: Abrogazione di norme...19 3

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Oggetto finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita. 2. Il presente regolamento, per il persegui mento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di: a. sicurezza urbana e pubblica incolumità; b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici; c. pubblica quiete e tranquillità delle persone; d. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative. 3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio in cui si riscontrino difformità rispetto alle norme del presente Regolamento. 4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Art. 2: Sistema Sanzionatorio 1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000. 5

2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente. 3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di. cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente della Polizia Loca!e a ciò delegato dal Sindaco. 4. l proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Cavarzere. 5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull 'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni. 6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni. Art. 3: Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. 2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta. Art. 4: Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. 6

2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione. 3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 75 a EURO 450. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio. 4. In caso di mancata ottemperanza all 'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato. Art. 5: Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive. 2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 75 a EURO 450. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio. 3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato. 7

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 6: Spazi ed aree pubbliche 1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. 2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l indicata finalità. 3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell attività. Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico Sul suolo pubblico, aree ad uso pubblico è vietato: 1. Lavare i veicoli; 2. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; 3. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; 4. Prelevare acqua da impianti o idranti pubblici o dei Vigili del Fuoco; 5. Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; 6. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; 8

7. Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo; 8. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; 9. Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali; 10. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti. 11. Appoggiare velocipedi o ciclomotori ai muri, alle cancellate degli edifici e ai monumenti; 12. Scrivere sui muri,affiggere manifesti fuori dagli spazi stabiliti e deteriorare o coprire manifesti autorizzati; 13. Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro; 14. Usufruire dei beni e/o arredi urbani in modo improprio e/o contrario alla loro destinazione d uso, anche facendo uso, senza autorizzazione, di prese pubbliche di corrente elettrica, acqua potabile o gas metano; 15. Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo per il flusso pedonale e veicolare, come sostare sui marciapiedi o portici causando grave intralcio, passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa nei confronti dell utenza e/o della generalità; sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; 16. Sedersi sui gradini, soglie di ingresso di abitazioni,di attività commerciali, monumenti ed edifici pubblici o di servizio pubblico; 9

17. Esplicare, lungo le strade ed in relazione all utenza che viaggi sui veicoli, nelle fasi di arresto,fermata e sosta, attività libere o soggette ad autorizzazione che trasmodino in un fastidio o in una modalità vessatoria o petulante per l utente; 18. E vietato, anche nell esplicazione di attività lavorative proposte all utenza, applicare alla proposta modalità di approccio insistenti, minacciose o vagamente intimidatorie, tali da coartare la libera determinazione dell avventore. La violazione di cui ai punti 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18, comporta una sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 e l obbligo di cessare immediatamente l illecito in corso e/o l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 10

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree. 1. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. 2. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. 3. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri. 1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. 2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 11

Art. 10: Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano 1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato modificare lo stato dei luoghi, arrecare danni ed in particolare: a. Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici; b. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada; c. Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; 2. E vietato all interno dei cimiteri comunali portare animali anche se al guinzaglio. 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo della rimessa in pristino. Art. 11: Superfici adibite a verde pubblico 1. Tenuto conto della notevole importanza che il verde ha assunto per i cittadini sia dal punto di vista ambientale che sociale; considerata la necessità di mantenere e salvaguardare da danneggiamenti e da atti vandalici nel migliore dei modi detto patrimonio; sulle superfici adibite a verde pubblico è vietato: a. la libera circolazione degli animali, agli stessi è consentito l accesso a condizione che siano muniti di museruola o portati al guinzaglio e comunque sempre accompagnati e controllati; b. danneggiare piante, arbusti, strappare e cogliere fiori nelle aiuole; 12

c. danneggiare le strutture di qualsiasi tipo: siepi, staccionate, pali della luce, segnaletica ed altri ripari, sedili, fontane, giochi per bambini, vasche e qualsiasi altro oggetto sia posto al pubblico uso ed ornamento; d. adibire panchine a giaciglio o salirvi sopra con i piedi, scavalcare transenne o strutture; e. salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro pietre, bastoni e simili ed appoggiarvi velocipedi e ciclomotori; f. l uso dei giochi situati all interno dei parchi da parte di utenti aventi età superiore a quanto imposto sulla targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l uso di un gioco è consentito ad utenti di età inferiore o uguale ad anni 12. 2. La violazione di cui al comma 1, punto a) comporta una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l obbligo di cessare immediatamente l illecito in corso; 3. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; 4. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art.12: Rami e siepi. Fatto salvo quanto previsto dall art. 29 del Codice della Strada: 1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. 2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. 3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. 13

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 13: Esposizione di panni e tappeti 1. E vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo. 2. Nei centri storici il divieto di cui sopra vige anche nel caso in cui sia pregiudicato il decoro del fabbricato. 3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 14

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE Art. 14: Oggetti mobili 1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. 2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. 3. Il filo spinato,i frammenti di vetro,le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare o di altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l incolumità delle persone. 4. La violazione di cui ai comma precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 100,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 15: Operazioni di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all aperto 1. E fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, balconi e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti o alle cose altrui. 2. E vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell ambiente circostante. 3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. 15

4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00. 5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 16: Utilizzo di strumenti per giardinaggio e pubblicità fonica. 1. L uso di macchine e impianti rumorosi per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali,escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 1. La pubblicità fonica è a. vietata nel centro storico, in prossimità di strutture cimiteriali, di luoghi di culto e dell area riservata al mercato settimanale durante lo svolgimento dello stesso. b. consentita, previa autorizzazione ai sensi dell art. 23 del Codice della Strada, nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. 2. La violazione del comma 1 comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite. 3. La violazione del comma 2 comporta la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. Art. 17: Attività produttive rumorose. 1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc...) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. 16

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00 dei giorni feriali. 3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Art. 18: Uso dei dispositivi antifurto 1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. 2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. 3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. 4. Le violazioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 90,00. Art. 19: Depositi esterni. 1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. 17

2. E vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi. 18

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 20: Abrogazione di norme Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato in precedenza e le ordinanze in contrasto con il presente Regolamento e successive modificazioni, sono abrogati. 19