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NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO Percentuali di contribuzione FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI: FONDOGIORNALISTI (Fondo preesistente) / 93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS quota datore quota dal al calcolata su calcolata su quota TFR calcolata su di lavoro lavoratore 01/05/2007 ad oggi 1% retribuzione annua 0,1% retribuzione annua 2%; 6,91% retribuzione utile al calcolo del TFR Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. * Dal 1 gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". Opzioni quota lavoratore FONDOGIORNALISTI / LABORFONDS dal al quota lavoratore calcola su fonte 01/05/2007 ad oggi * base imponbile prevista dalle fonti D.Lgs. 5 dicembre 2005, istitutive n. 252 * Dal 01/01/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Destinatari FONDOGIORNALISTI / LABORFONDS Dal 01/05/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Altre informazioni SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE Accordo 04/06/1998. La retribuzione annua del giornalista presa a base di calcolo della contribuzione al Fondo viene calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15 comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto). Conseguentemente risultano tra l altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall art. 46 della disciplina collettiva. Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare. VICENDE CONTRIBUTIVE Dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione). I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono

conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso. I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993: - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso; - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso. Dal 1 gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando: - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva; - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'inps (FONDINPS). 1 Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO Indice: 09/07/2003 CCNL Accordo economico 2 biennio 11/04/2001 CCNL Testo definitivo 24/02/2001 CCNL Ipotesi di accordo 04/06/1998 CCNL Accordo economico 2 biennio 09/07/2003 2. Incremento delle aliquote contributive - A decorrere dall 1/9/2003 il contributo a carico delle aziende previsto al punto 2) dell art. 4 delle norme transitorie e di attuazione per la Casagit è elevato dallo 0,50% della retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima; - con la stessa decorrenza il contributo mensile previsto dall art. 40 per l assicurazione infortuni è elevato da 6,71 a 11,88 per ogni giornalista previsto dall art. 38 del contratto nazionale. In sede di rinnovo quadriennale del prossimo contratto di lavoro le parti procederanno a dare attuazione ai contenuti della normativa prevista nella nota a verbale all art. 38; - a decorrere dall 1/1/2005 l aliquota contributiva dell Inpgi a carico delle aziende è elevata dal 19,28% al 20,28%. L operatività di detto aumento, determinato in base alla facoltà concessa alla organizzazioni di settore dall art. 3, 2 comma, lett. b) della legge n. 509/1995, presuppone l assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell Inpgi di una delibera conforme che sarà sottoposta all approvazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia; - la FNSI ha preannunciato la propria intenzione di procedere all aumento dell aliquota minima contributiva a carico dei giornalisti per il Fondo complementare di previdenza. Le parti procederanno con specifica intesa alla modifica della lett. b) del punto 6 dell accordo 4/6/1998. 3. Modifiche al regolamento del Fondo complementare di previdenza Le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e contenute nelle note a firma del Presidente del Fondo in data 30/7/2002 e 19 11/2002 sono state approvate a tutti gli effetti dalle sottoscritte organizzazioni sindacali nella loro veste di fonti istitutive. Il Fondo procederà ai necessari adeguamenti statutari che hanno effetto dalla data odierna. 11/04/2001 Art. 1 - Materia del contratto. Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli Uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali e i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività. Norma transitoria. In sede di rinnovo del 2 biennio di validità economica del contratto le parti, sulla base dell'andamento dei rapporti di lavoro temporaneo, s'impegnano a valutare l'applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.

Art. 49 - Previdenza complementare La previdenza complementare nel settore giornalistico è disciplinata dal punto 6), Accordo 4.6.98 (allegato 1). A decorrere dall'1.1.01 la quota di TFR prevista dalla lett. C), punto 6), Accordo 4.6.98 è elevata al doppio dell'ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro. Tale elevazione non trova applicazione per i giornalisti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto antecedentemente all'11.04.01. ALLEGATO I - Previdenza Complementare (Punto 6 dell'accordo 4/6/1998) In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10/4/1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all art. 11 del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri: a) contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15 comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto). Conseguentemente risultano tra l altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonchè i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall art. 46 della disciplina collettiva. Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare. b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a); c) quota del TFR pari all ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a). La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell importo di cui alla precedente lettera c). La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dall 1/1/1999 ed a seguito di espressa adesione dell interessato che abbia acquisito lo status di giornalista professionista successivamente al 28/4/1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999....Omissis... Le parti si riservano di rivedere entro il 30/9/1998 lo statuto e l eventuale regolamento del fondo. Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l ordinamento del Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all atto istitutivo dello stesso. 24/02/2001 3. Previdenza complementare La quota di TFR prevista dalla lett. c) del punto 5 dell accordo 4/6/1998 è elevata al doppio dell ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro. - Norma transitoria -

In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti sulla base dell andamento dei rapporti di lavoro temporaneo si impegnano a valutare l applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale. 04/06/1998 6) Previdenza complementare. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal "Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani" istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21/4/1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.. Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del contratto di lavoro nonchè i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri: a) contributo a carico del datore di lavoro pari allo 1% della retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15 comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto). Conseguentemente risultano tra l'altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonchè i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall'art. 46 della disciplina collettiva. Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare. b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a); c) quota del TFR pari all'ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a). La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell'importo di cui alla precedente lettera c). La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell'interessato che abbia acquisito lo status di giornalista professionista successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l'indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999. Per effetto di quanto previsto al punto 4) la contribuzione di cui alla lettera a) sostituisce il contributo in cifra dallo stesso previsto. Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l'eventuale regolamento del fondo. Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l'ordinamento del "Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani" il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all'atto istitutivo dello stesso.