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Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE 03607/2012 OGGETTO: Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Caporal Maggiore in congedo -OMISSIS- per l annullamento del provvedimento di denegata ulteriore rafferma biennale e di collocamento in congedo illimitato. LA SEZIONE Vista la nota del -OMISSIS-, pervenuta alla segreteria della Sezione il -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull affare indicato in oggetto; Visto l art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia. Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il Primo Caporal Maggiore in congedo, -OMISSIS-, ha chiesto l annullamento del provvedimento n. M_-OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha disposto la sua non ammissione alla rafferma biennale, richiesta tramite l istanza del -OMISSIS- ed il suo conseguente collocamento in congedo illimitato alla scadenza della ferma. 2. Con la relazione istruttoria in epigrafe, il Ministero riferente si è espresso per l infondatezza nel merito del ricorso in esame. 3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del vizio del procedimento e del difetto di motivazione, e ciò in quanto il medesimo - oltre a non essergli stato notificato direttamente ma solo per il tramite gerarchico - non conterrebbe né l indicazione né la firma dell Autorità emanate. Dette censure non possono essere condivise. Preliminarmente, la Sezione rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, devono ritenersi pienamente legittimi i provvedimenti adottati in forma di messaggio e immediatamente inviati ai Comandi interessati attraverso il sistema di messaggistica in uso nelle Forze Armate. Ciò a condizione che il provvedimento rechi nel suo corpo tutti gli elementi essenziali - luogo, data, oggetto, motivazione, autorità cui ricorrere e relative modalità - ivi compreso il nome della competente Autorità e la dicitura «firmato» dalla medesima Autorità che lo ha sottoscritto, anche se non con firma autografa (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2008, n. 3907/2008 e Sez. II, 8 aprile 2011, n. 3026/2010). Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il provvedimento di diniego impugnato contiene tutti i succitati elementi e, con particolare riferimento alle censure proposte dal ricorrente, il nome dell Autorità competente ( Persomil - Direzione generale per il personale militare) e la dicitura firmato, anche se non con firma autografa, da parte del-omissis-della Direzione generale per il

personale militare, con la conseguenza che detto provvedimento non può che ritenersi legittimo, e ciò anche in considerazione della circostanza che il medesimo doveva ritenersi trasmesso in copia conforme. Infatti, come emerge dall annotazione apposta in calce al medesimo provvedimento, l originale di detto atto avrebbe potuto essere richiesto all Ente competente. 4. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto d istruttoria, della carenza dei presupposti, della mancata considerazione di circostanze essenziali, dell iniquità nonché dell ingiustizia grave e manifesta. Secondo il ricorrente, infatti, l Amministrazione, nell adottare l impugnato provvedimento di diniego, non avrebbe preso in considerazione né la sua intervenuta riabilitazione (-OMISSIS-), né i suoi positivi trascorsi di servizio, consistenti in un -OMISSIS- Dette censure non possono essere condivise. Il decreto ministeriale 8 luglio 2005, all art. 3, comma 1, lettera d) ( Requisiti per l ammissione alle rafferme ), dispone che possono presentare domanda per l ammissione alle rafferme biennali i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, in possesso dei seguenti requisiti: d) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 specifica, inoltre, che i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di immissione in rafferma. Orbene, nel caso di specie, non risulta contestata in atti la circostanza che al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla rafferma biennale, depositata dal ricorrente il -OMISSIS-, quest ultimo non era in possesso del

requisito di cui al precitato art. 3, comma 1, lettera d) del d.m. 8 luglio 2005, risultando condannato dal -OMISSIS- A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza secondo cui l'amministrazione, prima di adottare l'impugnato diniego, avrebbe dovuto prendere in considerazione l'avvenuta riabilitazione del ricorrente ed i suoi positivi trascorsi di servizio. Rileva, infatti, la Sezione che i precedenti di servizio del ricorrente - benché siano definiti dalla stessa Amministrazione riferente come abbastanza lusinghieri - non risultano in ogni caso adeguati al fine di inficiare il dato oggettivo posto dall'amministrazione a fondamento dell'impugnato provvedimento, ovvero il mancato possesso da parte del ricorrente del requisito di cui al più volte citato art. 3, comma 1, lettera d) del d.m. 8 luglio 2005. Per quanto concerne, infine, la mancata considerazione dell avvenuta riabilitazione del ricorrente, la Sezione non può esimersi dal rilevare che l'ordinanza n. - OMISSIS-ha dichiarato detta riabilitazione - è stata adottata in data -OMISSIS-e, dunque, dopo la presentazione, da parte del ricorrente stesso, dell'istanza di ammissione alla rafferma biennale, avvenuta il -OMISSIS-, e dopo l adozione del provvedimento impugnato, avvenuta in data-omissis-. Di conseguenza, anche la predetta ordinanza non risulta adeguata al fine di inficiare il dato oggettivo sul quale poggia il provvedimento gravato, consistente, come più volte ribadito, nella mancanza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.m. 8 luglio 2005. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per

procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.