PROVINCIA DI LECCE. Ordinanza n. 08 /2014



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C I T T A D I U G E N T O PROVINCIA DI LECCE Ordinanza n. 08 /2014 Oggetto. Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato- artt.192-256 D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 in località Ugento (LE), Contrada Sant Anna, catastalmente individuata al Foglio n 7 Particella n 231, su area di proprietà di Arditi Adolfo e Arditi Giovanni ed area di pertinenza gestita dal Consorzio di Bonifica Ugento Li-Foggi. Premesso IL SINDACO -che l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; -che il D.Lgs.n 152 del 03/aprile 2006e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; -che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi; che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ;

- che l art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce chiunque non ottempera all ordinanza del sindaco, di cui all art.192, comma e, ( ) è punito con la pena dell arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all art.192, comma 3, ovvero all adempimento dell obbligo di cui all art.187, comma 3. -che in data 11.04.2012 i Militari del Reparto della Guardia di Finanza-Tenenza di Casarano individuavano: - primo sito: canale privo di protezione, sito in Ugento (LE), Contrada Sant Anna, gestito dal Consorzio di Bonifica Ugento Li-Foggi, accessibile attraverso la stradina asfaltata caratterizzata dalla presenza di cumuli di rifiuti e e/o di materiali vari (in specie materiale di risulta, ivi comprese alcune lastre di eternit, pneumatici fuori uso, scarti di vegetazione, plastiche, vetri, parti di televisori rottamati, carcasse di elettrodomestici, parti di sanitari rotti, parti di autoveicoli, barattoli di solventi, ecc.) concentrati all interno dell area, con interessamento di una zona di circa 800,00 mq; - secondo sito: terreno privo di recinzione, sito in Ugento (LE), Contrada Sant Anna, censita nel Catasto al foglio n 7 particella n 231, di proprietà dei Germani Arditi Maria e Arditi Francesco, accessibile attraverso una strada sterrata collegata a limitrofe arterie comunali provinciali asfaltate, caratterizzato dalla presenza di cumuli di rifiuti e/o di materiali vari (in specie materiale di risulta, ivi comprese alcune lastre di eternit, scarti di vegetazione, materiale plastico, pali in cemento per vigneto, mobilio rotto, secchi in plastica, guaine, ecc.) maggiormente concentrati in determinati punti con interessamento di una zona di circa 250,00 mq., su una superficie complessivamente pari a 15.616,00 mq. come evincibile dalla planimetria e rilievo fotografico (allegato 1) e visure catastali (allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Considerato -che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere: alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'a.g., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art.239 co.2 e art.242. -che l'area in questione è stata sottoposta a sequestro probatorio ex art.354 c.p.p., successivamente convalidato in data con procedimento penale n 2177/12 R.G. ignoti; -che in relazione al sequestro operato in data 11.04.2012 e per quanto di competenza, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, con lettera datata 11.10.2013 ha ordinato di attivare la procedura amministrativa per il ripristino dell area di cui in oggetto.

-che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede: il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area; che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate; che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa. Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dell'informativa della Guardia di Finanza sopra menzionata. Preso atto -che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, come emerso da un ulteriore sopralluogo effettuato da personale del Nucleo Ambientale del Comune di Ugento, in data 03.11.2013, come evincibile dalla documentazione fotografica allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 3); -che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) per impedire l accesso e l abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere; -che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'a.g., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi. Ritenuto -necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito; -configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo. Visto l'art.7 della Legge n 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati il D.Lgs. 267/2000 gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ORDINA al Consorzio di Bonifica Ugento Li-Foggi, in qualità di ente gestore dell area di pertinenza (primo sito), ed ai Sigg. Arditi Adolfo e Arditi Giovanni, eredi di Arditi Francesco, in qualità di proprietari nell area, sita in Ugento (LE) contrada Sant Anna, censita nel Catasto al foglio n 7 particella n 231 (secondo sito): di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Ugento (LE), come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate; di ripristinare lo stato dei luoghi; di porre in essere le misure necessarie per impedire l accesso e l abbandono incontrollato dei rifiuti; di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo. DISPONE che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall art.50 del D.Lgs.vo n 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006; DEMANDA al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza. al Responsabile del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio ed Ambiente l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto. che la presente ordinanza sia notificata : DISPONE al Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, con sede in Ugento (LE), Via Provinciale per Casarano Km.2,00, in qualità di Ente Gestore dell area di pertinenza per quanto di competenza; al sig. Arditi Adolfo, nato a Casarano (LE) il 29.11.1949, residente in Lecce via Francesco Guarini, n. 9 in qualità di proprietario per quanto di competenza; al sig. Arditi Giovanni, nato a Casarano (LE) il 13.01.1948 e residente in in Lecce via Palazzo dei Conti di Lecce n. 4, in qualità di proprietario per quanto di competenza; DISPONE INFINE che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: Procura della Repubblica presso Tribunale di Lecce; Commissariato Polizia di Stato Taurisano; Comando della Stazione dei Carabinieri di Ugento; Comando Tenenza Guardia di Finanza Casarano; Comando della Polizia Municipale del Comune di Ugento; Resp. dell'ufficio Urbanistica, Assetto del territorio ed Ambiente del Comune di Ugento; che copia del presente Provvedimento venga : pubblicato nell'albo Pretorio del Comune; pubblicato sul Sito Istituzionale dell'ente Comunale. IL SINDACO Avv. Massimo LECCI Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2014