Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva

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1 di Avv. Rosa Bertuzzi Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva Il testo unico ambientale impone il divieto di abbandono di rifiuti, obbligando, in primis, il trasgressore alla rimozione. Qualora non sia possibile risalire all effettivo trasgressore la norma individua, quale responsabile in solido obbligato alla rimozione, il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento ( Esempio ANAS per i rifiuti abbandonati lungo le strade statali, ove il proprietario risulta essere il Demanio ), ma vi è l obbligo di sentirlo in contraddittorio per individuare se a suo carico sussiste il dolo o la colpa. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio, invece, il testo unico ambientale, in merito al solo abbandono di rifiuti, punisce con una sanzione amministrativa il privato, mentre con una sanzione penale l impresa o ente. In riferimento alla discarica abusiva la sanzione è sempre penale, sia a carico del privato che dell impresa o ente. Nella pratica, un agente che si trova a dover procedere in merito ad un abbandono di rifiuti, dovrà identificare il soggetto che materialmente sta abbandonando ha abbandonato - i rifiuti. Se sul posto non c è più nessuno, ma dalle indagini esperite tra i rifiuti emerge la responsabilità a carico di un soggetto, si deve cercare di risalire all effettivo autore della violazione. Se, ad esempio, all interno di una borsina di plastica vengono rinvenute fatture o documenti bancari mai nessuno potrà invocarvi la violazione della privacy, in quanto si tratta di res nullius, di proprietà di nessuno, e quindi chiunque si può verificare il contenuto della borsina di plastica abbandonata in luogo non consentito. COSA SAPERE Le norme legislative di riferimento sono: Art. 192 D.L.vo 152/2006 Divieto di abbandono. Il terzo comma sancisce espressamente che, qualora non sia individuabile l autore principale della violazione il proprietario è responsabile in solido alla sola rimozione, all avvio a procedimento o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ma solo nella ipotesi in cui, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo tale proprietario sia imputabile a titolo di dolo o colpa. L articolo, inoltre, prosegue : Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il temine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danni dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Art. 255 D.L.vo 152/2006 Abbandono di rifiuti. Il primo comma sancisce espressamente che chiunque, in violazione dell art. 192, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette in acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 ( solo per i rifiuti non pericolosi, mentre per i rifiuti pericolosi la sanzione è fino a 1.200,00). Il terzo comma prevede, invece, l ipotesi sanzionatoria di chi non provvede alla rimozione di rifiuti secondo quanto impartito dal Sindaco ( o dirigente) con ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. In questa ipotesi specifica non si da luogo alla applicazione di cui all art. 650 c.p. ( Inosservanza di un provvedimento legalmente dato dalla pubblica

2 autorità) in quanto l art. 255 risulta essere la norma speciale da applicare. La sanzione è di natura penale, in quanto prevede la pena dell arresto fino a un anno. Art. 256 D.L.vo 152/2006 : nella ipotesi in cui il trasgressore sia titolare di impresa o ente la sanzione diventa penale, e non più un illecito amministrativo. La norma sancisce: titolari di impresa o ente che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all art. 192 pena dell arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600,00 a ,00 se si tratta di rifiuti pericolosi, mentre la pena dell arresto da sei mesi a due anni e ammenda da a se si tratta di rifiuti pericolosi. Se era titolare di impresa o ente allora bisognerà anche contestare il trasporto di rifiuti senza formulario Art. 193, sanzionato dall art. 258 comma 4 -. Se era titolare di impresa o ente e il mezzo e la ditta non erano iscritti all Albo Nazionale Gestori ambientali è prevista al tra sanzione penale a suo carico. COSA FARE Trattandosi di abbandono di rifiuti ove è stato trovato il trasgressore è necessario, da parte dell Agente di Polizia Locale: Se il soggetto era un privato cittadino contestare l illecito amministrativo di cui all art. 192/152, così sanzionato dall art. 255/152. Se il soggetto era impresa o ente, o dipendente di impresa o ente, e il rifiuto era legato all attività lavorativa ( es. l operaio di un officina meccanica che abbandona, con l auto di servizio, paraurti di auto oggetto dell esercizio dell officina ) contestare l illecito penale di cui agli art. 192 e 256/152, e quindi procedere alla redazione del Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore e fare la comunicazione di notizia di reato all Autorità giudiziari a competente. Se il soggetto era dipendente di impresa o ente, stava utilizzando l auto di servizio, ma il rifiuto era legato alla sua attività privata ( es. stava abbandonando gabbie di conigli vecchie), allora contestare l illecito amministrativo di cui agli artt. 192 e 255 /152. In ogni caso diffidare verbalmente il trasgressore circa l obbligo di rimozione dei rifiuti già abbandonati ed impedirgli un eventuale ulteriore abbandono. Se non provvedere fare la comunicazione all Ufficio comunale competente affinché provveda alla emanazione dell ordinanza di ripristino. MODULISTICA 1. Verbale di violazione amministrativa per abbandono di rifiuti da parte del privato 2. Verbale di identificazione di persona e nomina del difensore nel caso di abbandono di rifiuti da parte di impresa o ente 3. Comunicazione di notizia di reato nel caso di abbandono di rifiuti da parte di impresa o ente. DISCARICA ABUSIVA Il reato di discarica abusiva, sempre definito dal Testo Unico Ambientale, punisce in uguale misura sia il privato che l impresa o ente. Si riporta una recente sentenza della Suprema Corte : Corte di Cassazione penale, Sez. III, 4 dicembre 2012, n " discarica " è l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sui suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a

3 deposito temporaneo per più di un anno. Sicchè a nulla rileva che l'area adibita a discarica di rifiuti sia stata individuata all'interno di un impianto già autorizzato alla gestione di inerti provenienti da demolizioni edili. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Se la responsabilità del fatto illecito è imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica, le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n Dallo scorso 16 agosto 2011 sono in vigore le sanzioni che colpiscono direttamente le persona giuridica, in materia di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. Importante per la disamina del quesito è chiarire la differenza tra l abbandono di rifiuti, deposito temporaneo o discarica abusiva. In particolare, si ricade nel caso di abbandono di rifiuti, tutte le volte che i rifiuti vengano accumulati e lasciati in aree pubbliche e private assoggettate ad uso pubblico. Per quanto riguarda il deposito incontrollato si deve intendere un accumulo di rifiuti sul terreno. In tale fattispecie è prevista una ipotesi di violazione più considerevole, in quanto il deposito incontrollato assume quasi le vesti di discarica e gestione non autorizzata di rifiuti. Elemento scriminante tra le fattispecie è l elemento dell occasionalità dell evento; quando si configura questo elemento, l evento si classifica come abbandono dei rifiuti; nel momento in cui, l abbandono dei rifiuti è reiterato regolarmente e in maniera continua, si rientra nella fattispecie del deposito incontrollato. Occorre rilevare che l abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo può riguardare diverse tipologie di rifiuti; dunque è di fondamentale importanza verificare e considerare la presenza di possibili sostanze pericolose, se si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido, sia per l individuazione del diverso regime sanzionatorio, sia per l adozione di efficaci misure di tutela dell ambiente e della salute pubblica. Da quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno. L articolo 256, aggiornato con le modifiche del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, punisce la discarica abusiva, ovvero "l attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato, punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Alle stesse pene soggiacciono i titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o

4 depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. I giudici si sono occupati del reato di discarica abusiva, attraverso numerose sentenze che ne definiscono i presupposti applicativi. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali deve integrarsi la condotta illecita, si determina che La realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività: attraverso il vero e proprio allestimento a discarica di un'area con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.; ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (Cass. Pen., sez. III, 4 marzo 2005, n ). La differenza tra l abbandono di rifiuti e la discarica assolutamente il carattere occasionale del primo e ripetuto e abituale il secondo. La non occasionalità dell'accumulo è considerato criterio scriminate del reato di discarica abusiva rispetto alla diversa ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 152/06). In mancanza delle sopra elencate, si è in presenza di: un deposito preliminare, sanzionato dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 152/06, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad un operazione di smaltimento; una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 152/06, che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152/06, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; una discarica abusiva, sanzionata dall'art. 256, comma terzo, D.Lgs. 152/06, quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi. Perciò, come esempio si può indicare che l'abbandono di rifiuti alla rinfusa e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. bb) D.Lgs. 152/06, esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il reato di gestione di discarica abusiva (Cassazione penale, sez. III, 11 febbraio 2010, n ).

5 Si può procedere al sequestro dell'area sia preventivo o probatorio in quanto la discarica abusiva è un reato, ma in tal caso, sarebbe utile contattare il pubblico ministro competente. Altresì si può procedere al sequestro dopo l ordinanza del Sindaco per la bonifica dell area, se i soggetti non provvedano al ripristino ambientale.

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