ALLEGATO 12 TABELLA DELLE RIDUZIONE E SANZIONI

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REG. (UE) 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l ammodernamento e l adeguamento dell agricoltura e della silvicoltura, compresi l accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue ALLEGATO 12 TABELLA DELLE RIDUZIONE E SANZIONI PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI E SANZIONI DI CUI AL DM N. 3536 DEL 8 FEBBRAIO 2016 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Ai sensi dell art. 23 del D.M. n. 3536 dell 8 febbraio 2016, il presente documento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 Sottomisura 4.3, comminabili sotto forma di riduzioni dell importo del sostegno, che può estendersi all intero ammontare, comportando in tal caso l esclusione dal sostegno stesso. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 4.3 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed in loco effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l ammissibilità delle spese. L applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell aiuto o del sostegno, previsti dal presente documento, non ostano all applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si adottano le definizioni del bando e le seguenti definizioni: Gravità dell inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati; Entità dell inadempienza: dipende dai suoi effetti sull operazione nel suo insieme; Durata dell inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l effetto o dalla possibilità di eliminarne l effetto con mezzi ragionevoli; Ripetizione di un inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 3. INADEMPIENZE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Ai fini e per gli effetti dell articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

4. INADEMPIENZE DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alla SEZ 1. Ad ogni modo, ove si accertino infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 4.3 con revoca del documento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati. Il recupero degli importi già erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l entità della riduzione del sostegno sia superiore all importo ancora da erogare al beneficiario. 5. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO In luogo della riduzione del sostegno, l Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui alla sezione 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell Organismo pagatore di poter rimediare all inadempienza entro il termine di tre mesi. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l Organismo pagatore applica la sanzione. In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. 6. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento. L Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni stabilite nel PSRN e delle disposizioni attuative dello stesso. Esso determina: a) l importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione; b) l importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento. Se l importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all Organismo pagatore di non essere responsabile dell inclusione dell importo non ammissibile o se l Organismo pagatore accerta altrimenti che l interessato non è responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all articolo 49 del Reg. UE n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 7. ORDINE DELLE RIDUZIONI Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6). In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 2

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6; 2) all importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4. Quest ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. 8. DOLO O NEGLIGENZA In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati. 9. APPLICAZIONE DI INTERESSI Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni dell articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario 10. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI Nell applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013. SEZ. 1 METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI Sulla base di quanto previsto dall allegato 6 del D.M. n. 3536 dell 8 febbraio 2016, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato l Organismo pagatore effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: PUNTEGGIO 1,00 <= x < 3,00 3% 3,00 <= x < 4,00 6% PERCENTUALE DI RIDUZIONE x => 4,00 9% Tali percentuali sono raddoppiate in caso in caso di ripetizione della violazione. I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione. La procedura sopra indicata non si applica nel caso di violazione delle norme in materia di appalti pubblici. In tal caso le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 3

9527 fino al del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all' approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Le riduzioni calcolate in tal ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell importo concesso al beneficiario. SEZ. 2 INDICI DI VERIFICA A) IMPEGNI A1) osservare gli indirizzi forniti dall Autorità di gestione al momento della concessione del contributo (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post); x x x A2) addivenire all aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di n.18 (diciotto) mesi dal decreto di finanziamento della domanda di sostegno, pena la revoca del finanziamento; (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post) X X X B) ALTRI OBBLIGHI B1) ad intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche (tipologia di controllo: amministrativo); x x X B2) a manutenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno dieci anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (tipologia di controllo: in loco ed ex-post); x x x 4

B3) a trasmettere al SIGRIAN i dati di volume misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento) trasmettendo annualmente entro il 31 marzo i dati riferiti all anno precedente (tipologia di controllo: amministrativo). Investimenti che insistono su corpi idrici che sono ritenuti in condizioni BUONE dal piano di gestione del bacino idrografico, Investimenti che insistono su corpi idrici che sono ritenuti in condizioni NON BUONE o NON ANCORA DEFINITE dal piano di gestione del bacino idrografico, X Ritardo inferiore a uguale a 90 gg. nella delle misurazioni Ritardo superiore a 90 gg. e inferiore o uguale a 180 gg. nella delle misurazioni Ritardo superiore a 180 gg. nella delle misurazioni o mancata delle misurazioni B4) a collaborare per consentire alle competenti autorità l espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l espletamento delle attività ispettive al personale incaricato (tipologia di controllo: in loco ed expost); x x x B5) utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni del presente bando garantendo il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici (tipologia di controllo: amministrativo) x x x 5

B6) a dare tempestiva, mediante la procedura di cui all art. 7.2, entro i termini previsti, all Autorità di gestione e all Organismo pagatore di eventuali variazioni della posizione di Beneficiario (tipologia di controllo: amministrativo); x x B7) a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. Si precisa che nel caso di contributi previdenziali alla presentazione della domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore, verificherà l esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili (tipologia di controllo: amministrativo); B8) a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all intervento per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti (tipologia di controllo: in loco ed ex-post); B9) a rispettare le caratteristiche tecniche di visualizzazione dell Emblema dell Unione Europea e delle targhe e dei cartelloni come definite agli artt.4 e 5 del Reg.UE 821/2014 recante le modalità di applicazione del Reg. UE 1303/2013 (tipologia di controllo: in loco ed ex-post); B10) a rispettare la normativa dettata in materia di informazione e pubblicità definita nell allegato III del Reg. UE 808/2014 (cfr. Allegato n.10) (tipologia di controllo: in loco ed ex-post) 6