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Piano di razionalizzazione delle società partecipate (Art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) I Introduzione generale 1. Premessa La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli enti locali l avvio un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. L art. 1 comma 611 della citata legge prevede i seguenti criteri generali cui si deve ispirare tale processo di razionalizzazione : a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) Eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 2. Piano operativo e rendicontazione Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. Sebbene la legge di stabilità 2015 individui nel sindaco e negli altri organi di vertice dell amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, ai sensi dell art. 42 co. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 l approvazione di tali documenti spetta al consiglio comunale, dotato di competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. Pertanto, al fine di coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte su proposta del sindaco.

3. Attuazione Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Il comma 614 della legge 190/2014 estende l applicazione ai piani operativi in esame dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 4. Finalità istituzionali La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. II Le partecipazioni dell ente 1. Le partecipazioni societarie Il comune di Villa Santa Maria partecipa al capitale delle seguenti società: 1. ECO.LAN. S.p.a. - Quota di partecipazione pari allo 0,95% - Trattasi di società che presenta le caratteristiche in house pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia: è, infatti, società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici cha la controllano. - Attualmente la Società gestisce il servizio di raccolta rifiuti urbani affidato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2014. 2. S.A.S.I. S.p.a. - Quota di partecipazione pari al 1,20% - La Società attualmente ha in gestione l intero impianto di depurazione comunale (rete idrica, fognaria e impianti depurativi) in virtù dell atto di concessione del 01.09.2005. Si rileva che, tali quote di partecipazione non sono significative (inferiori al 5%) e che le suddette Società producono servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente e che, pertanto, il mantenimento di tali partecipazioni societarie risulta conforme alla vigente normativa nazionale e non sussistono i presupposti per la loro dismissione.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (Art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) RELAZIONE TECNICA Premesso che: Dopo il Piano Cottarelli, il documento dell agosto 2014 con il quale l allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l avvio un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione : f) Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; g) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; h) Eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; i) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; j) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. In base alla citata normativa: - Al Piano deve essere allegata una specifica relazione tecnica; - Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. - La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. - I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

- Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata (pubblicazione obbligatoria agli effetti del D.Lgs.n. 33/2013). Le partecipazioni dell Ente Ciò premesso si rileva che il Comune di Villa Santa Maria detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie: Denominazione Sede sociale % di partecipazione ECO.LAN. S.p.a. Via Arco della Posta n. 1 66034 Lanciano (CH) S.A.S.I. S.p.a Zona Industriale n. 5 66034 Lanciano (CH) 0,95% 1,20% Ai fini del mantenimento delle quote di partecipazione in ECO.LAN S.p.a. ed in S.A.S.I. S.p.a si evidenzia che le medesime società svolgono servizi a favore della collettività, rientranti fra quelli istituzionalmente affidati all Ente Locale e precisamente: - La ECO.LAN. S.p.a. gestisce il Servizio di igiene urbana (Raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata) affidato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2014; - La S.A.S.I. S.p.a gestisce il Servizio idrico integrato (rete idrica, fognaria e impianti depurativi) in virtù dell atto di concessione del 01.09.2005. Si rileva, inoltre, che le suddette società: - Dispongono di un apparato organizzativo e strumentale tale da garantire la qualità ed economicità dei servizi suindicati a favore di questo Ente; - Hanno chiuso gli ultimi tre esercizi con risultati di gestione positivi, come risulta dal prospetto allegato alla presente. Si rileva, infine, che tali quote di partecipazione non sono significative (inferiori al 5%) e che non sussistono motivi ostativi al mantenimento delle stesse per le motivazioni di seguito esplicitate:

ECO.LAN. S.p.a. - La partecipazione è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali almeno fino all entrata in vigore dell AGIR; - La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; - L aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali a rete quali il servizio idrico integrato. La partecipazione può essere conservata S.A.S.I. S.p.a. - La partecipazione è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali; - La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; - L aggregazione con altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali a rete quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. La partecipazione può essere conservata Si allega prospetto riepilogativo delle società partecipate. Villa Santa Maria, 31 marzo 2015 Il Sindaco F.to Giuseppe Finamore