Divieti di assunzioni e controllo sui costi del personale 13 febbraio 2014 Avv. Matteo Pollaroli Partner LABLAW Studio Legale
SCALETTA DELL INTERVENTO 1. Ricostruzione della normativa in materia di assunzione del personale delle società partecipate alla luce delle novità apportate dalla legge di stabilità 2. Le novità previste dal D.L. n. 101/2013 convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 3. La mobilità per le società a partecipazione pubblica 2
LA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI Storicamente, l assunzione del personale presso le ex aziende municipalizzate era disciplinato dai regolamenti speciali, i quali nella totalità dei casi prevedevano l obbligo del concorso pubblico. Dalla metà degli anni 90, in mancanza di norme specifiche e stante la natura privatistica del rapporto di impiego, dottrina e giurisprudenza sostenevano la libertà di valutazione dell idoneità dei candidati a ricoprire i ruoli vacanti negli organici delle società partecipate. Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133) ha introdotto per la prima volta specifici obblighi in materia di selezione del personale presso le società partecipate. 3
LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto rilevanti novità in materia di organismi partecipati dagli enti locali, dedicando agli stessi i commi dal 550 al 569 e ridisegnando la disciplina applicabile. Il comma 550 prevede che le disposizioni del presente comma si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni indicate nell elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 4
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE L art. 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133) ha introdotto una disciplina differenziata a seconda della tipologia di società partecipata: 1. ( ) le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati. 5
LA MODIFICA DEL COMMA 2- bis, ART. 18, D.L. n.112/2008: Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha inserito il comma 2-bis all art. 18, recentemente sostituito dall art. 1, comma 557, L. 27 dicembre, n. 147 (legge di stabilità) che ha esteso alle aziende speciali e alle istituzioni i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale previsti per le amministrazioni controllanti: 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6
LA MODIFICA DEL COMMA 2- bis, ART. 18, D.L. n.112/2008: La legge di stabilità individua i limiti agli incrementi stipendiali che debbono attenere sia al salario individuale sia a quello accessorio. 2-bis Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7
LA MODIFICA DEL COMMA 2- bis, ART. 18, D.L. n.112/2008: Casi di esclusione di applicazione dei vincoli assunzionali: 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, (impossibilità ad assumere quando la spesa del personale rappresenta più del 50% della spesa corrente) le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. 8
LA DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI NELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI L art. 23 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), applicabile alle società in house e alle società partecipate con gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, delegava il Governo a disciplinare l osservanza di procedura ad evidenza pubblica per l acquisto di beni e servizi e per l assunzione di personale. La disposizione veniva abrogata dal referendum popolare del 12-13 giugno 2011. Il contenuto della norma veniva sostanzialmente riproposto dall art. 4, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148), e successive modifiche. Con sent. 199/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l art. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 per violazione dell esito referendario. 9 9
NELLE SOCIETÀ IN HOUSE Art. 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011 (introdotto dall art. 25, comma 1, lett. a] del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) in vigore fino al 31 dicembre 2013 6. Le società affidatarie in house ( ) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori. Art. 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011 (introdotto dall art. 25, comma 1, lett. a] del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) in vigore dal 1 gennaio 2014 6. Le società affidatarie in house [ ] adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. [comma modificato dall art. 1, comma 559, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 14]. 10
NELLE AZIENDE SPECIALI Art. 114, comma 5 bis del TUEL (introdotto dall art. 25, comma 2, lett. a) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1): "5-bis. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano ( ) le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Art. 114, comma 5 bis del TUEL (introdotto dall art. 25, comma 2, lett. a) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) così sostituito dall art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1 gennaio 2014: "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 11
IN SINTESI: LE DIVERSE NORMATIVE VIGENTI DAL 1 GENNAIO 2014 Art. 18, comma 2- bis, D.L. n.112/2008 vigente al 1 gennaio 2014: aziende speciali, istituzioni e società partecipate inserite nell elenco ISTAT Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria Art. 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011 in vigore dal 1 gennaio 2014 società affidatarie in house Le società affidatarie in house [ ] adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 12
LE ABROGAZIONI EFFETTUATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 L art. 1, comma 562, lett. a) L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato i commi 1, 2, 3, 3 sexies, 9, 10 e 11 dell art. 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 135) In tal modo viene abrogata la normativa che: prevedeva lo scioglimento o la privatizzazione, entro il 31 dicembre 2013 delle società strumentali, cioè di quelle società che avevano conseguito nell esercizio 2011 un fatturato da prestazioni di servizi nei confronti degli enti locali in misura superiore al 90% del volume complessivo dei ricavi da prestazione di servizi iscritti a conto economico; le disposizioni limitative delle assunzioni le quali sono state riviste in maniera uniforme per tutte le tipologie di organismi partecipanti con le modifiche apportate al comma 2-bis, art. 18 del D.L. 112/2008; la limitazione ad avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 50% della stessa spesa sostenuta nell esercizio 2009. 13
LE NOVITÀ PREVISTE DAL D.L. 101/2013 La legge di conversione del 30 ottobre 2013 n. 125 ha soppresso i commi dal 2 al 7 previsti all art. 3 del D.L. 101/2013 In particolare i commi dal 2 al 7 dell'art. 3 del D. L 101 prevedevano in via generale la mobilità del personale nelle società partecipate. Tali commi soppressi in sede di conversione in legge del decreto sono stati reintrodotti dalla legge di stabilità 2014. In sede di conversione del decreto legge 101/2013 sono però sopravvissuti i commi 1, 7-bis e 7-ter quest ultimi due riguardanti i dirigenti delle società partecipate 14
LE NOVITÀ PREVISTE DAL D.L. 101/2013 PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE Art. 3, comma 7-bis La norma interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti delle società partecipate, prevedendo che nella regolamentazione del rapporto di lavoro di tali dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati) non possono inserire, in assenza di una preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra, benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Vengono eliminati i benefits straordinari per i dirigenti delle società partecipate 15
LE NOVITÀ PREVISTE DAL D.L. 101/2013 PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE Art. 3, comma 7 ter Per i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero anzianità, la norma prevede che coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 101/2013 (ossia 31 ottobre 2013) risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, nel caso in cui le stesse società abbiano chiuso l ultimo esercizio in perdita e le posizioni conseguentemente resesi disponibili in organico non possono essere coperte mediante nuove assunzioni. In caso di società con esercizio in avanzo, ai titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell incarico dirigenziale. In tal caso non c è più un cumulo tra trattamento economico e trattamento pensionistico. 16
FORME DI MOBILITÀ DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPRESE LE SOCIETÀ PARTECIPATE Comma 563, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 in vigore dal 1 gennaio 2014 Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 17
FORME DI MOBILITÀ DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPRESE LE SOCIETÀ PARTECIPATE In particolare, si dispone che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o da enti strumentali, possono sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità del personale. Da tale previsioni sono escluse le società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate. In proposito, gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l acquisizione di personale presso le stesse aziende mediante le procedure di mobilità di cui sopra. (comma 564, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 in vigore dal 1 gennaio 2014) 18
FORME DI MOBILITÀ DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPRESE LE SOCIETÀ PARTECIPATE Comma 565, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 in vigore dal 1 gennaio 2014 prevede che: Le società a controllo pubblico che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. 19
FORME DI MOBILITÀ DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPRESE LE SOCIETÀ PARTECIPATE Comma 566, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 in vigore dal 1 gennaio 2014 prevede che: Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. 20
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