Associazione ALICE NELLA CITTÀ. Statuto

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Associazione ALICE NELLA CITTÀ Statuto Art. 1 Denominazione E costituita l Associazione denominata ALICE NELLA CITTÀ. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia con la forma dell Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C. L Associazione è costituita tenendo conto del D.Lgs. 460/1997 e in conformità al dettato della L. 383/2000 pertanto a seguito dell iscrizione nel Registro dell Associazionismo sezione F può acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. L associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, democratico. Art. 2 Sede L Associazione ha sede a Castelleone (CR) in Via R. Cappi 26. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. Art. 3 Scopo Lo scopo principale dell Associazione Alice nella città è quello di promuovere attività culturali, artistiche, formative, informative, ricreative, sportive nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d ignoranza, d intolleranza, di violenza, di censura, d ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, d emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d intervento dell Associazione. L Associazione intende intervenire nei seguenti campi: organizzazione di attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, spettacoli teatrali, corsi e concorsi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti; realizzazione e/o distribuzione di eventi, concerti, spettacoli, films, opere musicali promossi dagli associati; promozione della cultura e della pratica sportiva, in particolar modo favorendo l organizzazione e/o la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; attività di supporto: consulenze e aiuti concreti per la realizzazione di prodotti per la diffusione della cultura e dell arte in genere (registrazioni audio e video, realizzazione di siti web, direzione artistica di locali, teatri e quant altro sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi sopra indicati); 1

l affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell Associazione e che operino nel campo culturale, artistico, sportivo e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura musicale; L'Associazione opera mediante l azione diretta, personale dei propri soci, le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito. In caso di particolari necessità l associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. L Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4 Durata La durata dell Associazione è illimitata. Art. 5 Soci Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Sono aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione stessa. I Soci hanno diritto a: - frequentare i locali dell Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall Associazione; - a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l Associazione (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo tre); - ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti; 2

- conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; - discutere e approvare i rendiconti economici. I Soci sono tenuti a: - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - versare la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea; - svolgere le attività preventivamente concordate; - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota sociale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, né trasmissibili o rivalutabili, anche nel caso della perdita della qualifica di socio. La qualifica di Socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale; - espulsione o radiazione; - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, sul quale deve decidere in via definitiva l assemblea ordinaria dei Soci, previo contraddittorio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Art. 6 Patrimonio sociale e mezzi finanziari Il patrimonio sociale dell Associazione è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili ed immobili di proprietà dell Associazione; - donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società enti pubblici e privati italiani e stranieri; - i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; - fondo di riserva; Le entrate dell Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - dalle quote sociali e altri tipi di contributi derivanti dagli associati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di privati; - rimborsi derivanti da convenzioni - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate 3

Art. 7 Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 giugno. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il suddetto rendiconto sociale dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei Soci. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell Associazione. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione. L eventuale avanzo di gestione, fatte salve eventuali altre destinazioni obbligatorie per legge, dovrà essere interamente reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 8 Organi sociali Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei Soci; - Il Consiglio direttivo; - Il Presidente del Consiglio Direttivo; - Il Collegio dei Revisori, qualora la sua istituzione venga deliberata dall Assemblea. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 5 (cinque) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. Art. 9 L Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione. Hanno diritto a partecipare all Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa. L Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all anno da parte del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e per il rinnovo delle cariche sociali. L Assemblea può inoltre essere convocata in sede ordinaria: - dal Presidente; - su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo; - su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno 10% dei soci. 4

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci, e comunque attraverso avviso scritto. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea, presenti in proprio o con esplicita delega scritta (massimo tre). All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) Discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo; b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e tra questi il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell Associazione; c) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere; d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; e) deliberare circa l'ammissione dei soci; f) deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo; g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza; h) fissare l ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati; In sede straordinaria: a) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione; b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Delle riunioni dell Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, la cui copia dovrà essere esposta presso la sede dell Associazione da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le Assemblee, in sede ordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 15 e 16 del presente Statuto. 5

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Art. 10 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è nominato dall Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici membri. L Assemblea prima dell elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente: - il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il Segretario/Tesoriere che cura ogni aspetto amministrativo e finanziario dell Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti o tra i soci altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all attività dell Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare ha il compito di: a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b) Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell Associazione o ad essa affidati; c) Predisporre i rendiconti economici e finanziari; d) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l espulsione o radiazione per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci; - l attentare in qualche modo al buon andamento dell Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - l appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell Associazione; - l arrecare in qualche modo danni morali o materiali all Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. e) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; 6

f) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, e viceversa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci, sempre che tali partecipazioni siano compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; g) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale. h) presentare all'assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l Assemblea per procedere a nuove elezioni. Art.11 Il Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 5 (cinque) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. 7

Art. 12 - Il Segretario Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Art.13 Il Tesoriere Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Art. 14 Collegio dei Revisori L Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso dell anno, dopo l esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta e trascritta nell apposito registro del Revisori dei Conti. Art. 15 Modifiche dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell Assemblea, convocata secondo l art.9 e approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Art. 16 Scioglimento L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione dell'assemblea dei Soci. La decisione motivata di scioglimento dell Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'associazione e nominerà uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea straordinaria dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. E fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati. 8

Art. 17 Regolamento interno Particolari norme relative alla sede sociale o alla esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei Soci. Art. 18 Clausole finali Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l iscrizione dell Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 1/2008, al Codice Civile e al D.Lgs. n 460 del 1997 e loro successive variazioni. 9