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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 21.11.2017 Sede legale Piazza Sallustio, 21 00187 Roma Sede Amministrativa e operativa, Via Zago 2, 40128 Bologna tel. +39051 6316700 - fax +[39051 6316715 C.F. 03991350376 P.IVA 04527551008

INDICE Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 3 Art. 2 (Presupposti degli atti di incarico) 3 Art. 3 (Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)...4 Art. 4 (Procedimento)..5 Art. 5 (Procedura comparativa)...5 Art. 6 (Albo dei professionisti)...6 Art. 7 (Incarichi esclusi ex art. 17 dal Codice dei contratti pubblici).7 Art. 8 (Affidamento dell incarico e relativa disciplina).. 8 Art. 9 (Durata del contratto e determinazione del compenso).....8 Art. 10 (Incarichi in via diretta)...... 9 Art.11 (Verifica dell esecuzione e del buon andamento dell incarico)... 9 Art.12 (Esclusioni).... 10 Art.13 (Pubblicità).... 10 Art.14 (Modifiche al Regolamento).....10 Art.15 (Entrata in vigore)....10 2

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi, e dei progetti istituzionali, Ecocerved può avvalersi di soggetti esterni alla Società (consulenti ed esperti), mediante conferimento di incarichi individuali a persone fisiche nelle forme del lavoro autonomo, per mezzo di contratti di prestazione d opera o d opera intellettuale. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali di valore non superiore ad 30.000, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire ex art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 i principi di: Trasparenza e pubblicità; imparzialità e concorrenza; buon andamento ed economicità. 2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento: a) gli incarichi professionali a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l oggetto dell incarico sia riconducibile all attività per la quale il professionista è iscritto all Albo; b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi per i quali l oggetto dell incarico è riconducibile all attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso di Partita Iva; c) gli incarichi esclusi ai sensi dell art. 17 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) dall applicazione del Codice stesso. 3. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli affidamenti di incarichi relativi agli appalti di servizi ricadenti nel campo applicativo del D.lgs. 50/2016, in cui in particolare la prestazione viene resa da soggetti con una organizzazione imprenditoriale e, di conseguenza, in cui non assume rilevanza la personalità della prestazione. 4. Alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2013, gli affidamenti degli incarichi di consulenza o collaborazione (cfr. artt. 15 e 15-bis D.lgs. n. 33 del 2013) sono oggetto di pubblicazione e trasparenza e sono soggetti alla disciplina relativa ai presupposti e procedure ex art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, estendibile, quantomeno nei principi, anche alle società controllate. Articolo 2 (Presupposti degli atti di incarico) 1. l presupposti per il conferimento degli incarichi (ad eccezione degli incarichi ex art. 17 del Codice dei contratti pubblici - D.lgs 50/2016- disciplinati dall art. 7 che segue), ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti: a) natura temporanea e occasionale dell incarico da conferire; b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa; 3

c) Ecocerved S.c.a.r.l. deve avere preliminarmente accertato con le modalità di cui al successivo art. 3 - l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi: carenza od insufficienza dell organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni della Società; esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione; sussistenza di un conflitto d interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni; altre situazioni oggettive e comprovate che, rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni; d) la prestazione deve essere altamente qualificata; e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell incarico da conferire (comunque non superiore ai 30.000). Articolo 3 (Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi) 1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell incarico, l ufficio direttamente interessato alle prestazioni da affidare dovrà procedere con le seguenti modalità: a) individuazione dello specifico fabbisogno della Società, con determinazione della professionalità richiesta; b) puntuale azione ricognitiva circa l assenza di professionalità quali/quantitative interne. Allo scopo dovrà essere eseguita una attenta analisi di tipo qualitativo e quantitativo delle risorse umane e delle figure professionali esistenti, tenendo anche conto della possibilità di un più razionale utilizzo, a tal fine, di tali risorse; c) indicazione della motivazione, congrua ed adeguata, che implica il ricorso all affidamento dell incarico all esterno. Dovrà risultare l inesistenza o l insufficienza, all interno della Società, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico ovvero l impossibilità e/o inopportunità di utilizzare le risorse umane disponibili e più in generale la sussistenza dei diversi presupposti richiesti a seconda dei casi dal precedente art. 2. 2. Una volta compiute positivamente le suddette verifiche l ufficio interessato trasmette la richiesta di prestazione professionale esterna, con le risultanze degli accertamenti eseguiti, al Direttore Generale perché accerti in via definitiva l impossibilità di fare fronte alla richiesta con personale in servizio presso la Società. 3. L inesistenza ovvero l insufficienza delle risorse già disponibili all interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento, ed evidenziate nella delibera di attribuzione dell incarico ovvero di avvio della procedura di selezione. 4. La Società ha altresì l obbligo di verificare ed attestare la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell anno di riferimento. 4

Articolo 4 (Procedimento) 1. Il Direttore Generale determina con proprio atto: a) l oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione; b) i requisiti tecnici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell incaricato; d) il compenso stabilito. 2. Salvo il caso in cui la prestazione professionale abbia un valore inferiore a 3.000, per cui Ecocerved potrà conferire direttamente l incarico al professionista (secondo quanto previsto dall art. 11 che segue), con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente comma 1, che sarà inoltrato da Ecocerved ad almeno tre professionisti, all esito di un indagine di mercato informale attraverso la consultazione dei canali ritenuti più opportuni. 3. L avviso di cui al precedente comma 2 sarà pubblicato nella sezione Lavora con noi del sito www.ecocerved.it nell ipotesi in cui, ricorrendo alle modalità di ricerca di cui al predetto comma 2, non sia stato possibile individuare almeno tre professionisti. 4. Qualora la prestazione da affidare al professionista abbia un valore superiore a 30.000, la procedura comparativa potrà attivarsi a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e verrà applicato l art. 36 del Codice dei contratti pubblici. Articolo 5 (Procedura comparativa) 1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa: a) il godimento dei diritti civili e politici; b) assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti di Ecocerved; c) l insussistenza dei divieti previsti dall art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e non ricadere nelle situazioni previste dal D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la PA e gli enti di diritto privato in controllo pubblico; d) il non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; e) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; f) il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 5

2. Le modalità di espletamento della procedura comparativa sono scelte dalla Società tra le seguenti: a) avviso di selezione per titoli; b) avviso di selezione per titoli ed esami. 3. Nel medesimo avviso è individuato: l oggetto e la durata della prestazione richiesta; la tipologia contrattuale e rispettivo corrispettivo; titoli ed esperienze richieste; un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, certi e trasparenti, attraverso i quali avviene la comparazione. 4. Ecocerved rende noti gli avvisi di selezione attraverso annunci pubblicati sul proprio sito istituzionale www.ecocerved.it. 5. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, sarà nominata la Commissione giudicatrice, saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione (esclusivamente su titoli o su titoli ed esami) e quant altro ritenuto utile e opportuno. 6. La Commissione procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto, in particolare: a) della qualificazione professionale; b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso; d) degli ulteriori elementi legati alla specificità dell attività richiesta per l incarico. 7. La Società renderà noto il conferimento dell incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell esito della procedura sul suo sito web della Società. Articolo 6 (Albo dei professionisti) 1. E facoltà della Società predisporre l Albo dei professionisti, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione. 2. L Albo è suddiviso per tipologie di incarico. 3. La formazione dell Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avvisi sul profilo della Società. L avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l iscrizione all Albo, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società, eventualmente rimandando al presente Regolamento. 4. All avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dalla Società, in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa mediante il quale possano essere comprovati: a) la propria qualificazione professionale; b) l esperienza maturata nell ambito della propria professionalità; 6

c) il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni. 5. L Albo dei professionisti ove istituito, è retto da un apposito regolamento, il quale prescrive le modalità di accesso e permanenza degli operatori e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge. 6. L Albo resta sempre aperto all iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Società ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno biennale. Nel caso di esigenze sopravvenute che non possono essere soddisfatte attraverso l opera degli iscritti all Albo la Società emana uno specifico avviso pubblicato sul proprio sito Web. 7. La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l iscrizione all Albo. 8. L iscrizione a tale Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento. Articolo 7 (incarichi esclusi ex art. 17 dal Codice dei contratti pubblici) 1. Il presente articolo disciplina l affidamento degli incarichi esclusi ex art. 17 dall applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), ossia il conferimento di: i. servizi d'arbitrato e di conciliazione (art. 17 lett. c); ii. i servizi legali di (art. 17 lett. d): 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei citati procedimenti di rappresentanza legale; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. L affidamento dell incarico avviene, previa valutazione di una rosa di almeno tre curricula, mediante Determina del Direttore Generale, in cui verrà dato atto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. La procedura selettiva con la quale viene individuato il professionista a cui affidare l incarico dovrà essere ricondotta a modalità adeguabili all eventuale urgenza della costituzione in giudizio. La scelta dei professionisti, inoltre, potrà avvenire mediante la costituzione di elenchi, la cui iscrizione verrà pubblicizzata con un avviso pubblico sul sito istituzionale di Ecocerved. 7

Articolo 8 (Affidamento dell incarico e relativa disciplina) 1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti. 2. L incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all incarico conferito, Ecocerved verificherà l effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura competitiva. 3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, in via esemplificativa, i seguenti elementi: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura della prestazione; c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell incarico; d) il luogo in cui viene svolta la prestazione; e) l'oggetto della prestazione; f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; g) l ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese; h) le modalità di pagamento del corrispettivo; i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; j) clausola di presa visione e accettazione del Codice Etico della Società e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; k) il foro competente in caso di controversie; l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003. Articolo 9 (Durata del contratto e determinazione del compenso) 1. Premesso che tali incarichi hanno natura strettamente occasionale e che si esauriscono per loro natura in una singola prestazione, la durata dell incarico, salvo proroga motivata, è stabilita nel relativo disciplinare tenuto conto del fabbisogno individuato. 2. La Società può prorogare - ove ravvisi un motivato interesse - la durata del contratto solo in casi particolari, quali, ad esempio, l esigenza di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 3. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità della medesima, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dalla Società. 4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione prevista nel contratto - in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico. 8

5. Relativamente al compenso, la Società può operare una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Articolo 10 (Verifica dell esecuzione e del buon andamento dell incarico) 1. L interessato deve prestare l incarico in conformità a quanto esplicitato nel contratto. Qualora ciò non avvenga o i risultati siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere all incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito non superiore a 90 giorni oppure, previa contestazione del ritardo o della non conformità, provvedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere all incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito oppure, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 2. La Società verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati. Articolo 11 (Incarichi in via diretta) 1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento della procedura comparativa, nei seguenti casi: a) per ragioni di economicità, quando l importo dell incarico, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori, sia inferiore a 3.000; b) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli, a patto che non siano modificate le condizioni contenute nell avviso di affidamento; c) quando, per la peculiare natura dell incarico, per l oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta del professionista o prestatore d opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario; d) per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell incaricato; e) per attività complementari ad un incarico principale già affidato; f) in casi di particolare e comprovata urgenza, per esigenze imprevedibili che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative. 9

1. Il presente regolamento non si applica: Articolo 12 (Esclusioni) a) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interni; b) alle nomine dei componenti delle commissioni di gara o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari; c) alle collaborazioni coordinate di cui al D.Lgs. 81/2015; d) agli affidamenti di attività disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016, tra cui le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n.1/2016. Articolo 13 (Pubblicità) 1. Ecocerved provvede a dare pubblicità entro 30 giorni dal conferimento dell incarico (ex art. 15- bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) sul proprio sito web, degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento (ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali), indicando espressamente: a) gli estremi di conferimento dell'incarico; b) l'oggetto dell'attività prestata; c) la ragione dell'affidamento; d) la durata della collaborazione; e) il curriculum vitae del soggetto incaricato; f) i compensi relativi all'incarico; g) il tipo di procedura seguita per l'affidamento; h) il numero di partecipanti alla selezione. La pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. Articolo 14 (Modifiche al Regolamento) 1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della Società. Articolo 15 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di Ecocerved Scarl ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet www.ecocerved.it. 10