811.112.243 Ordinanza del DFI



Похожие документы
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media

Ordinanza sulla formazione professionale di base

BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN PHYSIOTHERAPY SINTESI REGOLAMENTO FISIOTERAPIA parte Didattica

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

BA Lingua e Letteratura Italiane 30 crediti

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Bachelor of Arts per la formazione scientifica nelle materie insegnabili nel grado secondario I. BA_SI Italiano 50 crediti

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

D.R. n IL RETTORE DECRETA

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

Regolamento per l'aggiornamento continuo (RAC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO. Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria

DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Транскрипт:

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre 2005 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre 1980 1 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d insegnamento e d esame (modulo speciale) della facoltà di medicina dell Università di Zurigo (Facoltà): a. dal primo al quarto anno di studio della medicina umana; b. dal primo al secondo anno di studio della medicina dentaria. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre 1980 2 sugli esami dei medici. Sezione 2: Programma e struttura dello studio Art. 2 Primo anno di studio 1 Nel primo anno di studio sono trasmesse le conoscenze, le tecniche e le capacità relative ai fondamenti delle scienze umane e naturali della medicina. 2 I fondamenti delle scienze naturali della fisica e della chimica nonché della biologia cellulare e molecolare sono orientate alla futura attività medica. 3 Nel settore dei fondamenti delle scienze umane, le tecniche interattive e comunicative nonché i fondamenti etici della medicina occupano un posto centrale nella formazione. RU 2005 4817 1 RS 811.112.1 2 RS 811.112.2 1

Professioni sanitarie Art. 3 Secondo anno di studio 1 Nel secondo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina e le tecniche mediche fondamentali. 2 Sono trasmesse vaste nozioni fondamentali nelle materie che fanno parte della biologia umana, tenendo conto delle conoscenze attuali nel campo della ricerca fondamentale. 3 Sono approfonditi i fondamenti delle scienze umane del primo anno di studio ed è introdotta segnatamente la metodologia della ricerca medica e del colloquio del medico con il paziente. 4 Nel secondo anno di studio si tengono anche corsi in cui si svolgono esami clinici su persone sane e sono integrati programmi d insegnamento preclinici e clinici. Art. 4 Terzo e quarto anno di studio 1 Nel terzo e nel quarto anno di studio sono trasmessi sistematicamente i fondamenti della medicina clinica, inclusi gli aspetti biologici, patofisiologici, sociali e psichici connessi con l insorgenza delle malattie, e l applicazione delle conoscenze in ambito clinico tenendo conto dei dati attuali della ricerca basata sull evidenza. 2 È approfondita la formazione nelle tecniche mediche fondamentali. 3 I contenuti dell insegnamento nelle discipline cliniche sono armonizzati e trasmessi in modo interdisciplinare. Art. 5 Studio di base e studio complementare 1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende il programma d insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti. 3 Lo studio complementare comprende il programma d insegnamento all interno del quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi. Sezione 3: Ordinamento degli esami Art. 6 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all inizio dell anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell insegnamento determinanti per le singole prove d esame; b. i corsi d insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomitanti; c. l offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli studenti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; 2

Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo 811.112.243 e. le condizioni per l attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti necessari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all interno di una singola prova d esame; j. le date riservate, prima dell inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza. Art. 7 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni gli studenti che: a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare; b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall OPMed. 2 L ammissione alle verifiche delle prestazioni al termine dell anno di studio avviene indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell anno. 3 Alle verifiche delle prestazioni dell anno di studio successivo sono invece ammessi unicamente gli studenti che hanno superato le verifiche delle prestazioni nel corso dell anno di studio precedente conseguendo 60 punti di credito. 4 Per essere ammessi alle verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio, gli studenti devono inoltre aver compiuto un corso pratico di cure sanitarie secondo l articolo 11 dell ordinanza del 19 novembre 1980 3 sugli esami dei medici o esserne stati esonerati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva). 5 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. 6 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata. 3 RS 811.112.2 3

Professioni sanitarie Art. 8 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d insegnamento definita dalla Facoltà per quanto attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel corso dei singoli anni di studio deve essere compiuto il numero seguente di verifiche delle prestazioni: a. primo anno: cinque verifiche; b. secondo anno: sei verifiche; c. terzo e quarto anno: per ciascuno quattro verifiche. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si compensano a vicenda. Art. 9 4 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito e la valutazione delle prestazioni sono armonizzati a livello svizzero. Art. 10 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma d insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d esame (presidente locale o supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione d esame. Art. 11 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 La Facoltà comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presidente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l esito complessivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione formale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del DFI del 30 ago. 2007 (RU 2007 4323). 4

Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo 811.112.243 Art. 12 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni 1 Le verifiche delle prestazioni del primo e del secondo anno di studio possono essere ripetute una volta, quelle del terzo e del quarto anno due volte. 2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d esame di un anno di studio devono ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell inizio del secondo, del quarto e del quinto anno di studio, la Facoltà permette agli studenti di ripetere le singole prove d esame dell anno di studio precedente. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d esame durante o al termine dell anno di studio. 4 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono ripetere i pertinenti corsi d insegnamento. Art. 13 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica della prestazione che il candidato globalmente non ha superato. Sezione 4: Tasse e indennità Art. 14 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni sono prelevate le seguenti tasse: Franchi a. primo anno di studio 150. b. secondo anno di studio 330. c. terzo e quarto anno di studio, per ciascuno 110. 2 Per la ripetizione di una singola prova d esame le tasse sono ridotte proporzionalmente. Art. 15 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell ordinanza del 5

Professioni sanitarie 12 novembre 1984 5 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto Art. 16 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valutazioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del DFI del 21 ottobre 2004 6 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame dei primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo è abrogata. Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza si applica agli studenti del terzo anno di studio a partire dall anno accademico 2005/2006 e del quarto anno di studio a partire dall anno accademico 2006/2007. 2 La prima parte dell esame finale per medici secondo il diritto anteriore si tiene per l ultima volta nel 2007. Gli studenti che non hanno superato questo esame entro la fine del 2005, ma che non sono esclusi definitivamente, possono scegliere di continuare lo studio secondo il programma di studio convenzionale o di passare al programma di studio secondo la presente ordinanza e compiere le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio. Gli studenti possono ripetere ogni esame tre volte. 3 Su proposta della Facoltà, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà. 4 Gli studenti che hanno compiuto le verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza nell anno accademico 2005/2006 o 2006/2007 sono ammessi, in deroga all articolo 7 capoverso 3 della presente ordinanza, alle verifiche delle prestazioni 5 RS 811.112.11 6 [RU 2004 4483] 6

Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo 811.112.243 del quarto anno di studio se non hanno acquisito 60 punti di credito nel terzo anno di studio. 7 5 Le modifiche del programma di studio e dell ordinamento degli esami a seguito dalla presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all inizio del rispettivo anno di studio. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 novembre 2005. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del DFI del 30 ago. 2007 (RU 2007 4323). 7

Professioni sanitarie 8