Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2. Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast

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Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Testo a fronte Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10^ Ottobre 2017

Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast Art. 2 Definizione e servizi. 1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B". 2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi: a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia; b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente; c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno; d) la pulizia quotidiana dei locali; e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10^ Art. 2 Definizione e servizi. 1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate utilizzando parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, e fornendo ai turisti alloggio e prima colazione, sono classificate come "bed and breakfast". 2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi: a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia; b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente; c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno; d) la pulizia quotidiana dei locali; e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda

e riscaldamento. 3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. 4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. e riscaldamento. 3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. 4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. Art. 4 Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività. 1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 2 devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all'apt. Detta richiesta deve contenere: a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività; b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.); c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno; d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare; Art. 4 Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività. 1. Ai fini dell esercizio dell attività di bed and breakfast si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione è presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva extralberghiera e contiene: a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività; b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.); c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno; d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;

e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; f) il titolo di possesso dell'immobile; g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti; i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773. 2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri. e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; f) il titolo di possesso dell'immobile; g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti; i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773. 2. Alla segnalazione di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'apt oltre che all'interessato. 4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale. 5. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast". 6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998. 8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'apt almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in 3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'apt oltre che all'interessato. 4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale. 5. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast". 6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998. 8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'apt almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in

vigore. 9. Il Comune e l'apt in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'apt provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno (5). 10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente. 11. Il gestore fornisce all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente. 12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'apt l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9. vigore. 9. Il Comune e l'apt in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'apt provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno (5). 10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente. 11. Il gestore fornisce all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente. 12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'apt l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.