Strisce riflettenti sugli autocarri: normativa e sanzioni

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Strisce riflettenti sugli autocarri: normativa e sanzioni Autore: Redazione In: Per quanto attiene al montaggio della strisce riflettenti sugli autocarri e altri veicoli equipollenti adibiti al trasporto merci su strada, nella G.U. della Repubblica Italiana, n. 264 del 10.11.2004, ha pubblicato il Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, avente ad oggetto: Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Allarticolo 7, Codice della strada è previsto quanto segue: Il comma 5-bis dell articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, è abrogato. All articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1 aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»; b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente: «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». Successivamente è stato pubblicato il Decreto 27 dicembre 2004, avente per oggetto: Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi, che così recita: Art. 1. Veicoli soggetti all obbligo dell installazione degli evidenziatori retroriflettenti 1 di 6

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui. Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresì ai veicoli indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasporti specifici. Art. 2. Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104, riportate nell allegato B al presente decreto. La conformità degli evidenziatori retroriflettenti è attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 104. 3.In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell Unione europea, nonché dai Paesi sottoscrittori dell Accordo sullo spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza è equivalente a quello assicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104. Art. 3. Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli Le modalità di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell allegato A al presente decreto. Art. 4. Revisioni I veicoli di cui all art. 1 privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto. La verifica di cui al comma 1 è effettuata in occasione della revisione periodica, disposta ai sensi dell art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 24.03.2005, con Circolare Prot. n. 32/MOT1 2 di 6

Omologazione e installazione degli evidenziatori retroriflettenti, avente ad oggetto: Circolare decreto ministeriale 27 dicembre 2004 (G.U.R.I n. 44 del 23 febbraio 2005) relativo alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi, ha previsto quanto segue: Premessa Il decreto in oggetto è stato adottato in ottemperanza a quanto disposto dall articolo 72, comma 2 bis del decreto legislativo 285/92 (codice della strada) e successive modificazioni. Nel seguito, si forniscono alcuni chiarimenti circa l applicazione della norma in argomento facendo riferimento agli articoli del decreto ministeriale. Articolo 1 Veicoli soggetti all obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4. Articolo 2 Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 104. La traduzione ufficiosa del testo di tale regolamento, sottoscritto dalla Comunità europea, è riportata in allegato B al decreto ministeriale. Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli devono essere costituiti da materiali di classe C di cui al paragrafo 5.4.3.1. del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. In allegato si riporta un esempio di marchio di omologazione che figura altresì nell allegato 3 al regolamento n. 104. Articolo 3 Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli Il testo del decreto ministeriale riporta in allegato A le relative prescrizioni che si ispirano a quanto raccomandato dal regolamento ECE/ONU n. 104. Si richiede in via obbligatoria l applicazione di una striscia retroriflettente lungo i lati del veicolo, al fine di evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro al fine di evidenziarne l ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare evidenziatori di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando anche lingombro in altezza) così come indicato nel decreto ministeriale. Secondo quanto disposto dall articolo 72, comma 2 bis del codice della strada, a decorrere dal 1 aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere allestiti con evidenziatori retroriflettenti. Per quanto concerne i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005 essi dovranno essere allestiti con i citati dispositivi al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Poiché i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l omologazione dei veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un loro agevole allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale poiché tali veicoli non sono stati concepiti per consentire l applicazione degli evidenziatori retroriflettenti. Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati ad oggi riscontrati possibili problemi per la installazione degli evidenziatori si citano, a puro titolo di esempio, le seguenti: veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli; 3 di 6

veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili; veicoli eccezionali; veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera. A tal proposito, si informa che in sede comunitaria ed internazionale si sta valutando l opportunità di introdurre l obbligo di allestimento sin dall origine dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti modificando le relative norme di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (regolamento ECE 48 e direttiva 76/756/CEE). Ciò richiederà di precisare le condizioni per la corretta applicazione di tali dispositivi tenendo in particolare considerazione talune tipologie di veicoli per le quali potrebbero essere previste deroghe sia in termini di esenzione parziale che totale. In attesa degli sviluppi in sede comunitaria e tenuto conto delle oggettive difficoltà di applicazione sulle citate tipologie di veicoli si forniscono in allegato 2 alcuni esempi di allestimento che ad ogni buon conto dovranno rispettare le condizioni di applicazione definite nell allegato A al decreto ministeriale. Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se necessario, a quote differenti, purché vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo. Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per quelli applicati posteriormente. Per ogni altra prescrizione si rimanda a quanto descritto nel decreto ministeriale in argomento. IL DIRETTORE Dott. Ing. Sergio Dondolini Prontuario delle violazioni al CODICE DELLA STRADA e alle leggi sulla circolazione dei veicoli Massimo Ancillotti - Giuseppe Carmagnini, 2016, Maggioli Editore Prontuario pratico-operativo corredato di note comportamentali, riferimenti giurisprudenziali, indicazioni tecnico-giuridiche, schemi operativi?e tabelle sanzionatorie per la rapida individuazione?ed applicazione delle sanzioni contenute?nel codice della... 19,00 17,10 Acquista su www.maggiolieditore.it ALLEGATO 1 alla circolare n. 32 del 24/03/2005 (Scarica qui l allegato) 4 di 6

RAFFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) (E3 se approvato in Italia) con il numero 0001148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento 104 nella sua stesura originale. Il simbolo C indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori lineari o di sagoma. Nota: Il numero di omologazione va ubicato in vicinanza del cerchio sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera E. Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera E e rivolte nella stessa direzione. L uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli. ALLEGATO 2 alla circolare n. 32 del 24/03/2005 (Scarica qui l allegato) ESEMPI DI ALLESTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI Veicolo eccezionale Veicolo munito di carrozzeria per il trasporto di veicoli Veicolo adibito al trasporto di containers e/o casse mobili Veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo in betoniera Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1 aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 Con lapplicazione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state stabilite le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi, ovvero rientrano in tale obbligo: gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate categoria N2 e N3 (devono essere segnati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui); i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate categoria O3 e O4 (devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui). Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati per uso speciale o per trasporti specifici. Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile lintera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e lintera larghezza del veicolo, se visto posteriormente, pertanto: a) per intera si intende la copertura di almeno l80% della lunghezza del veicolo; b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, luso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purché la distanza tra due elementi 5 di 6

retroriflettenti contigui non sia superiore ad un centimetro così da garantire una certa continuità visiva). I veicoli privi di evidenziatori retroriflettenti quando prescritti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del Decreto 27 dicembre 2004 che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi dellarticolo 80 del Codice della Strada). Sanzioni: Articolo 72, comma 2bis e 13 Mancanza del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti Sanzione pecuniaria 85,00; riduzione 30% entro 5 giorni https://www.diritto.it/strisce-riflettenti-sugli-autocarri-normativa-e-sanzioni/ 6 di 6