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Page 1 of 6 MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 2 marzo 1992 Istituzione del Parco nazionale della Val Grande. (GU n.99 del 29-4-1992) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce, altresi', agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che, "in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali", sono da prevedere interventi urgenti per l'"istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali"; Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visti i propri decreti del 24 maggio 1990 e del 12 giugno 1991, rispettivamente d'istituzione e di costituzione della commissione paritetica per il Parco nazionale della Val Grande; Esaminati gli atti della commissione, in particolare il documento finale redatto in data 13 dicembre 1991, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della citata delibera CIPE; Preso atto: che l'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce, tra gli altri, anche il Parco nazionale della Val Grande;

Page 2 of 6 che il comma 3 del citato art. 34 attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di provvedere alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico scientifici disponibili; che il comma 3 dell'art. 35 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, per i parchi che rientrino nei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 394/1991 utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili; Atteso che in base a quanto concordato in appendice al protocollo d'intesa stipulato in data 16 febbraio 1991 tra Ministro dell'ambiente e regione Piemonte sono state attivate le procedure istitutive del Parco nazionale della Val Grande; Considerato che le procedure sinora attivate e le attivita' svolte dalla commissione paritetica istituita con il succitato decreto ministeriale 24 maggio 1990 non sono incompatibili con la disciplina della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Preso atto che gia' con precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1989 si e' provveduto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad individuare come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale una ampia zona del comprensorio della Val Grande; Ritenuto di poter condividere le conclusioni della commissione paritetica, in ordine alla delimitazione provvisoria dell'area del Parco, alle misure provvisorie di salvaguardia ed agli obiettivi ed ai valori naturalistici ed ambientali da perseguire e sviluppare; Ritenuta dunque la necessita' di dare attuazione alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la delimitazione provvisoria dell'area del Parco e le misure provvisorie di salvaguardia, valide fino alla redazione del piano del Parco; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; E M A N A il presente decreto: Art. 1. Individuazione e finalita' Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuata l'area del Parco nazionale della Val Grande. Tale area comprende il bacino orografico del torrente San Bernardino e in particolare il bacino della Val Grande e della Valle Pogallo, in quanto, uniti a tutti i complessi vallivi circostanti, rappresentano l'ultima grande area selvaggia dell'intero arco alpino europeo. Il Parco nazionale della Val Grande ha la finalita' di: 1) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalita', integrita' territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta; 2) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, protettivo, la copertura vegetale; 3) favorire, riorganizzare e ottimizzare le attivita' economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attivita' integrative compatibili con le finalita' precedenti; 4) promuovere attivita' di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

Page 3 of 6 Art. 2. Estensione territoriale La delimitazione provvisoria dell'area del Parco nazionale della Val Grande comprende il territorio individuato nella cartografia 1:25.000 allegata sotto la lettera A al presente decreto, per una estensione di circa 11.733 ettari. Art. 3. Articolazione delle aree individuate Le superfici comprese nell'area di cui al precedente art. 1 sono articolate nelle seguenti categorie: a) area di riserva integrale; b) area di riserva generale orientata; c) area di protezione; d) area di promozione per i centri abitati e le cornici naturali, per alpeggi e altre strutture. Ciascuna categoria viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, in relazione ai valori naturalistici, ecologici e paesaggistici delle rispettive aree, nonche' in rapporto agli usi delle popolazioni locali. Art. 4. Norme generali di salvaguardia Le misure di salvaguardia vigenti in tali aree dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati, nei piani territoriali della regione e della provincia nonche' nei piani di sviluppo delle comunita' montane. Fatta salva la disciplina nazionale e regionale in ciascuna materia, sull'intero territorio del Parco e' vietato: a) aprire e coltivare cave e miniere, nonche' attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti; b) circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrozzabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari ai lavori agro-silvo-pastorali ed a quelli utilizzati ai fini di protezione civile; c) utilizzare elicotteri salvo che per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilita' e, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco, per lavori pubblici e privati; d) esercitare l'attivita' venatoria. Al di fuori dell'area di riserva integrale, ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico l'ente puo' prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi, e reintroduzioni sulla base di piani di gestione faunistica in osservanza dell'art. 11 della citata legge n. 394/1991. Gli interventi devono avvenire per iniziativa e sotto diretta responsabilita' e sorveglianza dell'amministrazione del Parco e sono affidati prioritariamente ai residenti; e) introdurre nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attivita' agro-zootecniche; f) effettuare la raccolta della fauna minore, delle singolarita' geologiche, mineralogiche e di reperti archeologici. La raccolta puo' essere autorizzata dall'amministrazione del Parco esclusivamente a fini didattici e scientifici; g) raccogliere e danneggiare specie vegetali spontanee, fatti salvi gli interventi agro-silvo-pastorali. L'amministrazione del Parco disciplinera' con regolamento la raccolta delle specie vegetali; h) accendere fuochi con l'esclusione degli abbruciamenti connessi alle lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate; i) abbandonare rifiuti; l) modificare il regime delle acque. Gli interventi migliorativi connessi con l'attivita' agricola e zootecnica, con la gestione della risorsa idropotabile e con la conservazione dell'attuale assetto

Page 4 of 6 idrogeologico sono consentiti, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco; m) installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia nonche' per le telecomunicazioni, fatti salvi quelli necessari all'attivita' di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e le connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti; n) aprire nuove strade. L'apertura di piste e di impianti a fune (palorci) finalizzati al trasporto di materiali e' consentita per motivi eccezionali previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco; o) introdurre cani nell'area di riserva integrale. Nelle aree B e C e' vietato introdurre cani senza guinzaglio con esclusione dei cani da traccia del personale di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni; p) apporre segnaletica pubblicitaria. L'attivita' di pesca, al di fuori della riserva naturale integrale, e' consentita sulla base di appositi piani e delle specifiche modalita' disposti dall'amministrazione del Parco. Inoltre le aree interne al Parco, di cui al precedente art. 3, in relazione alle diverse caratteristiche e valori ambientali ed alla situazione della proprieta' ed alle forme di tutela gia' esistenti, sono soggette a differenti regimi di salvaguardia, come specificato nei successivi articoli 5, 6, 7 e 8. Art. 5. Regime di riserva integrale L'ambiente naturale e' tutelato nella sua integrita' ecologica. L'accesso e' limitato alle persone autorizzate dall'amministrazione del Parco per motivi di studio, di ricerca scientifica e di sorveglianza. E' consentito il transito, lungo i sentieri esistenti sul confine dell'area. Art. 6. Area di riserva generale orientata E' vietato realizzare nuove opere edilizie e di trasformazione del territorio. Sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali di tipo agro-silvo-pastorale e artigianale. E', altresi', consentita la realizzazione delle infrastrutture stettamente necessarie, nonche' interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'amministrazione del Parco. Sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, lettere a), b) e c), della legge 9 agosto 1978, n. 475. Art. 7. Area di protezione Vengono continuate e favorite, secondo gli usi tradizionali, le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' quelle agrituristiche ricettive autorizzate dall'amministrazione del Parco purche' compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacita' di carico dei sistemi naturali. E' consentita l'attivita' artigianale e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo come previsto dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, purche' compatibili con le finalita' di cui all'art. 1. Art. 8. Aree di promozione economica e sociale Sono classificate come "aree di promozione economica e sociale" gli spazi "abitati", dove gli insediamenti storici possono essere

Page 5 of 6 restaurati nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, per la promozione della vita delle collettivita' locali in stretta armonia e coesistenza con le attivita' del Parco. Sono ammesse e regolamentate le attivita' turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco, nonche' cambi di destinazione d'uso, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nell'ambito dei centri abitati con le loro cornici naturali, sono consentiti gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme edilizie di attuazione ed e' possibile realizzare aree attrezzate ai fini della fruizione turistica. Nell'ambito degli alpeggi e delle altre strutture che ricadono nelle aree di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e fino all'approvazione del piano del Parco, si applicano le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli ampliamenti sono ammessi anche attraverso l'accorpamento di piu' fabbricati nel rigoroso rispetto delle tipologie e dei materiali locali. La ulteriore precisazione di tali aree viene proposta dalle amministrazioni comunali e sottoposta al parere della regione. Il Ministero dell'ambiente, in sede di approvazione, indichera' modalita' e procedure per la realizzazione degli interventi. Tali individuazioni dovranno tenere conto delle relazioni con le aree contigue. Art. 9. Attivita' edilizie Fino alla entrata in vigore del piano del Parco il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato al parere favorevole dell'ente gestore, che e' tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. La mancata pronuncia entro tale termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole. Il parere, con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente decreto nonche' ai criteri informatori del piano stesso, dovra' esprimere la conformita' dell'intervento alle finalita' del Parco. Il parere favorevole puo' essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che intendono realizzare. Art. 10. Attivita' di ricerca scientifica e di sperimentazione L'Ente gestore promuove ricerche e sperimentazioni a livello generale e settoriale nel proprio territorio. Al fine di svolgere attivita' scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma; i luoghi e i tempi di attivita', le eventuali installazioni di apparecchiature, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto naturalistico. L'ente gestore concede l'autorizzazione, tenuto conto del rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale. Art. 11. Vigilanza e sorvegliazna In attesa della emanazione degli atti applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la vigilanza e la sorveglianza dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sull'intera area del Parco, e' affidata al Corpo forestale dello Stato. In attesa della costituzione dell'ente gestore le funzioni di gestione del Parco sono svolte dal Ministero dell'ambiente. Art. 12. Modalita' di attuazione Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' relative alla costituzione del comitato di gestione di cui al comma 3 dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' le modalita' di

Page 6 of 6 erogazione dei contributi previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 34 e dal comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per il conseguimento delle finalita' istitutive del Parco nazionale della Val Grande. Il precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1989 e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1992 p. Il Ministro: ANGELINI ----> Vedere Allegato da Pag. 13 a Pag. 19 della G.U. <----