VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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Provincia di Alessandria COPIA Deliberazione n. 12 del 07.06.2014 ore 21.00 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: INDENNITA DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA. DELIBERA INVARIANZA DI SPESA. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione. Fatto l appello risultano: 1 BISIO Michele P 2 OTTONELLO Giovanni Bernardo P 3 BUCICH Alessandro P 4 GUIDO Francesca P 5 MOSSETTI Gianfranco P 6 CAVO Giacomo P 7 DI BENEDETTO Mauro P 8 MERLO Paola P 9 BENASSO Giuseppe P 10 REPETTO Lorenzo Giovanni P 11 CAVO Sandra Maria P Totale presenti 11 Totale assenti 0 Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria Relazione del segretario comunale: L'indennità di funzione del sindaco e degli assessori e il gettone di presenza dei consiglieri comunali sono disciplinati dall'articolo 82 del testo unico degli enti locali, e determinati da un decreto ministeriale del 2000; con il decreto legge 138/2011 convertito dalla legge 148 del 2011, costituente la manovra finanziaria disperata dell'estate 2011, sono stati, fra l altro, aboliti i Comuni di dimensione inferiore ai 1000 abitanti; tale abrogazione di fatto è costituita dalla previsione, per tali Comuni, a fare data dal primo rinnovo amministrativo successivo al decreto legge, della costituzione di unione speciale prevista dal detto articolo 16, speciale rispetto a quella ordinaria prevista dall'articolo 32 del testo unico, comportante l'attribuzione di tutte le funzioni all unione ma, specialmente, del bilancio all unione, mentre ai Comuni residua un mero atto programmatico; successivamente il decreto legge 95 del 2012 cosiddetta Spending Review, ha riscritto parte dell'articolo 16, ma, come al solito, il legislatore è incorso in un errore di coordinamento, perché non ha tenuto conto che il comma 17 della detto articolo 16, non oggetto di riscrittura, prevede la non applicazione per i comuni di popolazione inferiore ai 1000 abitanti, fra l'altro, del gettone di presenza ai consiglieri; sennonché questo comma 17 fa riferimento a propria volta al comma 9 che, nel testo riscritto dalla Spending Review non ha nessun senso, mentre nel testo originario faceva riferimento al momento di costituzione della unione, stabilendo che da quella data, appunto, cessavano alcune prerogative dei consiglieri, fra le quali, appunto, il gettone di presenza; se si volesse essere formali pertanto si potrebbe mettere in dubbio l entrata in vigore, ora, di tale disposizione; la ratio della legge originaria era quella di svuotare i piccoli comuni delle loro funzioni attribuendole integralmente alle unioni speciali, in allora obbligatorie per i comuni sotto i mille abitanti; oggi, a seguito della Spending Review, al contrario, anche per tali comuni l unione speciale è diventata facoltativa, e quindi si potrebbe sostenere che in un caso come quello del Comune di Voltaggio, che ha sì deliberato una unione di Comuni ma ordinaria e non speciale, tale disposizione, che potrebbe valere solo per le unioni speciali, potrebbe non trovare applicazione, in quanto i consiglieri comunali conservano ancora un ruolo, tuttavia si è quasi certi che la corte dei conti interpreterà la norma secondo la sua ragione originaria e che quindi stabilirà che in occasione del rinnovo amministrativo i consiglieri dei comuni di popolazione sotto i mille abitanti perdano il gettone di presenza; pertanto suggerisce un atto ricognitorio in merito IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 06/2014 nella presente data 07.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014; VISTO l articolo 82 D. Lgs. 267/2000, recante attribuzione fra l altro, e per quanto nella presente sede interessa, per il sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, di una apposita indennità di funzione, nonché per i consiglieri comunali, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ai sensi del quale è previsto: la determinazione, nei limiti fissati dal medesimo articolo 82, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (commi 1 e 8); il dimezzamento della indennità per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l aspettativa (comma 1);

il divieto, in alcun caso, che l ammontare percepito nell ambito di un mese da un consigliere, di superare l importo pari ad un quarto dell indennità massima prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8 (comma 2); il divieto di cumulo dell indennità di funzione con altra indennità di funzione, salva la possibilità di opzione, da parte dell interessato, per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna (comma 5); il divieto, per gli amministratori ai quali venga corrisposta l indennità di funzione di corresponsione di gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (comma 7); il decreto di determinazione dell indennità si attiene ad appositi criteri (comma 8); il rinnovo del decreto ministeriale ogni tre anni ai fini dell adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell indice dei prezzi al consumo rilevata dall ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio (comma 10); VISTO il D.M. Interno 119/2000, recante norme per la determinazione della misura dell indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell articolo 23 comma 9 L. 265/1999, cui corrisponde, ora, l articolo 82 comma 8 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale: le indennità di funzione, fra l altro, per i sindaci, sono fissate, in relazione alla categoria di amministratore ed alla dimensione demografica, nelle misure indicate dalla Tabella A allegata (articolo 1); gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati, anche cumulativamente, di percentuali apposite in relazione a peculiari parametri (5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante, incremento verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, ed oggetto di attestazione da parte dell ente interessato; 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate) (articolo 2); al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è corrisposta un indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco (articolo 4 comma 1); agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco (articolo 4 comma 6); VISTI: l articolo 1 comma 54 L. 266/2005, recante rideterminazione in riduzione, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, fra l altro, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni; l articolo 61 comma 10 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, che dispone, fra l altro, fino al 2011, la sospensione della possibilità di incremento prevista dall articolo 82 comma 10 D. Lgs. 267/2000; l articolo 5 comma 7 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, che demanda a decreto del Ministro dell interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 78 medesimo, ed ai sensi dell articolo 82 comma 8 D. Lgs. 267/2000, la diminuzione degli importi delle indennità già determinate ai sensi del D.M. 119/2000, per un periodo non inferiore a tre anni, fra l altro, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

VISTO l articolo 1 comma 17 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, che stabiliva, con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, la rideterminazione del numero dei consiglieri comunali e del numero degli assessori; VISTO l articolo 1 comma 135 L. 56/2014, che ha disposto la modifica dell articolo 16 comma 17, e con particolare riferimento alla lettera a), che, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ridetermina la composizione del consiglio comunale determinata, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e stabilisce il numero massimo degli assessori in due; VISTO l articolo 1 comma 136 L. 56/2014, che prevede che i Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedano, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; DATO ATTO CHE, ai sensi dell articolo 16 comma 18 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, che ha disposto la non applicabilità ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti delle disposizioni di cui all articolo 82 D. Lgs. 267/2000, ivi compreso il diritto al gettone di presenza, con decorrenza dalla data di cui al comma 9 del medesimo articolo; DATO ATTO CHE il comma 9 citato originariamente si riferiva al rinnovo di Comuni facenti parte delle unioni che esercitassero l integralità delle funzioni; RITENUTO opportuno stabilire, pure nell incertezza dovuta ai difetti di coordinamento fra le disposizioni citate, adottare atto di natura ricognitoria che prenda atto, allo stato, della intervenuta soppressione del gettone di presenza; con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: - presenti: 11; - astenuti: 0; - votanti: 11; - favorevoli: 11; - contrari: 0; DELIBERA 1. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, della intervenuta soppressione del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali relativamente al Comune di Voltaggio. Si verbalizza quanto segue: il Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO chiede espressamente le intenzioni del Sindaco e della Maggioranza in merito alle opzioni da assumere in materia di indennità di funzione, nonché in materia di spese di trasferta il Sindaco Michele BISIO risponde che l indennità di funzione non verrà percepita dagli Amministratori, mentre riguardo alle spese di trasferta esse saranno rimborsate nel rispetto delle risultanze documentali il Consigliere BENASSO Giuseppe prosegue richiedendo gli intendimenti del Sindaco in merito all utilizzo dei permessi di lavoro a disposizione degli amministratori dipendenti, il cui utilizzo costituisce un costo per il Comune essendo tenuto al rimborso al datore di lavoro; il Sindaco Michele BISIO risponde che l intendimento restando quello di contenere l utilizzo di tali permessi, essi verranno utilizzati nei limiti delle necessità istituzionali Letto, confermato, sottoscritto, IL PRESIDENTE F.to ( Michele BISIO ) IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014 (Art.124 comma 1 del D. Lgs. n.267/18.8.2000) Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 10/07/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 25/07/2014. Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2014. IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ( Roberto Carrea ) F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )