Regolamento delle vendite straordinarie

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Regolamento delle vendite straordinarie PUNTO 1 Oggetto del regolamento. 1.1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le vendite straordinarie all interno del proprio territorio, nel rispetto dell art.15 comma 6 D.L.gs 114/98 e artt 13,14 e 15 della LR 28/99 e deliberazione Giunta regionale 1.03.2000, n 42 29532 capitolo III. PUNTO 2 Ambito di applicazione. 2.1 Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. PUNTO 3 Vendite di liquidazione. 3.1 Le vendite di liquidazione sono soggette a comunicazione da effettuare in carta libera. Possono iniziare decorsi 30 giorni da tale comunicazione. 3.2 La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: a l ubicazione dell esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già b la data di inizio e quella di fine della vendita non superiore a quanto previsto al punto..; c il motivo della liquidazione e gli estremi di presupposto; d le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e della quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati ed esposti durante la stessa; e i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita, ai fini della corretta informazione al 3.3 Gli estremi di presupposto da indicare relativamente al motivo della vendita sono i seguenti: Cessazione dell attività: quelli della comunicazione di cessata attività inoltrata su modulistica ministeriale Cessione di azienda: quelli dell atto di cessione Trasferimento di sede: quelli della comunicazione di trasferimento sede inoltrata su modulistica ministeriale Trasformazione o rinnovo locale: quelli della licenza edilizia, oppure in caso di operazione di minore entità, elenco dei lavori che necessitano la chiusura dell esercizio con un minimo di quindici giorni 3.4 Il comune valuta l opportunità di consentire la vendita di liquidazione per operazioni di rinnovo di minore entità. 3.5 La durata della vendita di liquidazione risulta relativamente al motivo della vendita così fissata: Cessazione dell attività: mesi tre Cessione di azienda: mesi tre Trasferimento di sede: medi due Trasformazione o rinnovo locale: mesi due

3.6 A decorrere dall inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. 3.7 Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all esercizio dell attività di vendita. E vietata l effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. PUNTO 4 Vendite di fine stagione. 4.1 Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, così come è espressamente indicato all art. 15, 3 comma, D.Lgs.114/98 4.2 Le vendite di fine stagione sono precedute da comunicazione da effettuare in carta libera. 4.3 La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: a l ubicazione dell esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già b la data di inizio e quella di fine della vendita nel rispetto del calendario fissato annualmente; c le percentuali di sconti e ribassi praticate ed esposte sui prezzi normali di vendita; d i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita, ai fini della corretta informazione al 4.4 Le vendite di fine stagione vengono fissate annualmente con apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell art. 36 L.142/90, tenuto conto delle operazioni di raccordo definite tra Amministrazioni Comunali confinanti, entro i termini massimi fissati dalla Regione, e cioè fra il 10 Gennaio ed il 31 Marzo nonché tra il 10 Luglio ed il 30 Settembre di ogni anno. La durata in ogni caso non può superare le quattro settimane. 4.5 Le vendite di fine stagione sono consentite sui mercati con le stesse modalità e tempistiche previste per il commercio in sede fissa, salvo specifico divieto in tal senso. PUNTO 5 Vendite promozionali. 5.1 Le vendite promozionali sono effettuate dall esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici, così come indicato all art. 15, 4 comma D.Lgs. 114/98; 5.2 Le vendite promozionali possono svolgersi per periodi di tempo limitato, in ogni momento dell anno. 5.3 Le vendite promozionali sono precedute da comunicazione da effettuare in carta libera. 5.4 La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: a - l ubicazione dell esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già b - la data di inizio e quella di fine della vendita; c - i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita, ai fini della corretta informazione al

PUNTO 6 Indicazione dei prezzi. 6.1 I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico, praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita. PUNTO 7 Asserzioni pubblicitarie. 7.1 Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 7.2 L operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare a richiesta le veridicità di tutte le proprie asserzioni. PUNTO 8 Disposizioni comuni. 8.1 Nelle vendite disciplinate dal presente regolamento lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 8.2 Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. PUNTO 9 Controlli e procedure. 9.1 I controlli possono essere effettuati da tutti gli organi di controllo competenti a verificare le norme di tutela del mercato e della concorrenza previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento. PUNTO 10 Sanzioni. 10.1 Chiunque viola le disposizioni fissate in materia di vendite straordinarie è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 3, 6 e 7 dell art. 22 del D.L.vo 114/98. 10.2 Nel caso di particolare gravità o recidiva si applica la sanzione accessoria prevista dall art. 15 comma 2 della LR 28/99. 10.3 Per le violazioni in materia di vendite straordinarie l autorità competente è il Sindaco del luogo nel quale hanno avuto luogo che è anche l autorità a cui pervengono i proventi dei pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento. PUNTO 11 Disposizioni finali. 11.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al D.L.vo 114/98 e alla LR 28/99. 11.2 Risultano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

PUNTO 12 Pubblicazione ed entrata in vigore. 12.1 Il presente regolamento, dopo avere acquisito l esecutività sarà ripubblicato per quindici giorni consecutivi all Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. Il presente regolamento: E stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n. E stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni dal al E stato ripubblicato all Albo pretorio Comunale dal al per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione; E entrato in vigore il Data IL SEGRETARIO COMUNALE Sommario Regolamento delle vendite straordinarie Titolo1-oggetto del regolamento Articolo1.1 Titolo2-ambito di applicazione Articolo2.1 Titolo3-vendite di liquidazione Articolo3.1 Articolo3.2 Articolo3.3 Articolo3.4 Articolo3.5 Articolo3.6 Articolo3.7 Titolo4- vendite di fine stagione Articolo4.1 Articolo4.2

Articolo4.3 Articolo4.4 Articolo4.5 Titolo5- vendite promozionali Articolo5.1 Articolo5.2 Articolo5.3 Articolo5.4 Titolo6-indicazione dei prezzi Articolo6.1 Titolo7-asserzioni pubblicitarie Articolo7.1 Articolo7.2 Titolo8-disposizoni comuni Articolo8.1 Articolo8.2 Titolo9-controlli e procedure Articolo9.1 Titolo10-sanzioni Articolo10.1 Articolo10.2 Articolo10.3 Titolo11-disposizioni finali Articolo11.1 Articolo11.2 Titolo12-pubblicazione ed entrata in vigore Articolo12.1