Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale

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COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale Approvato con deliberazione di 32 del 19.06.2017 Pagina1

INDICE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione ARTICOLO 2 Istituzione dell elenco degli avvocati patrocinatori dell Ente ARTICOLO 3 Requisiti per l iscrizione all elenco ARTICOLO 4 Iscrizione all elenco ARTICOLO 5 Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti all elenco ARTICOLO 6 Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio ARTICOLO 7 Disposizioni speciali in caso di questioni di particolare complessita ARTICOLO 8 Cancellazione di ufficio dall elenco dei professionisti ARTICOLO 9 Registro degli incarichi ARTICOLO 10 Relazione annuale sullo stato del contenzioso ARTICOLO 11 Disposizioni in tema di pubblicita e privacy ARTICOLO 12 Norma di rinvio ARTICOLO 13 Abrogazione espressa ARTICOLO 14 Entrata in vigore Pagina2

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalita mediante le quali, ai sensi e per gli effetti dell articolo 4 del D.LGS. n. 50/2016 ed in particolare nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza, pubblicita e proporzionalita, possono essere conferiti incarichi di patrocinio legale dell Ente a professionisti esterni all Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche relative agli incarichi stessi. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall Ente in occasione di ogni singola evenienza sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutti gli organi giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza. Restano esclusi dall ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi aventi ad oggetto consulenze legali ed affidamento in appalto dei servizi legali di cui all Allegato IX del D.LGS. n. 50/2016 relativamente ai quali si applicano le disposizioni normative di tale decreto e le Linee Guida approvate da Anac con deliberazione del. ARTICOLO 2 Istituzione dell elenco degli avvocati patrocinatori dell Ente Per l affidamento degli incarichi legali esterni e istituito apposito elenco, aperto a tutti i professionisti singoli od associati in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, la cui tenuta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e demandata al Direttore del Settore Affari Generali. L elenco e unico e suddiviso in sezioni distinte secondo le seguenti materie: a) Diritto civile b) Diritto amministrativo c) Diritto penale Pagina3

d) Diritto dell ambiente e) Diritto tributario f) Diritto del lavoro. L iscrizione all elenco avviene su richiesta del professionista singolo od associato. In fase di prima attuazione del presente regolamento, l iscrizione all elenco sara effettuata a seguito di predisposizione da parte del Direttore del Settore Affari Generali di apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito istituzionale dell Ente e da trasmettere ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Toscana. L elenco cosi formato avra valore sino al 31 dicembre 2018. Successivamente, l elenco in questione sara sottoposto a revisione biennale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, previo esame delle istanze di iscrizione o di cancellazione all uopo pervenute. L iscrizione all elenco, il suo diniego e la cancellazione sono disposti con determina del Direttore del Settore Affari Generali previa valutazione della domanda e dei curricula: il provvedimento adottato viene comunicato al professionista interessato a mezzo PEC. I nominativi dei professionisti richiedenti in possesso dei requisiti necessari vengono inseriti nell elenco in ordine alfabetico in quanto l iscrizione all elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneita e/o capacita professionale ne graduatoria di merito. I professionisti iscritti all elenco potranno, in qualsiasi momento anche non coincidente con la fase di revisione biennale, richiedere la cancellazione dall elenco medesimo che sara immediatamente disposta dal Direttore del Settore Affari Generali. ARTICOLO 3 Requisiti per l iscrizione all elenco Pagina4

Nell elenco di cui al precedente articolo possono essere inseriti gli avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell Unione Europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) capacita a contrarre con la P.A.; d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; e) iscrizione all Albo professionale degli avvocati da almeno 3 (tre) anni; f) assenza di conflitto di interessi nonche di cause di incompatibilita a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell interesse dell Ente; g) assenza nei confronti dell Ente di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, del coniuge, di conviventi, di parenti e/o affini entro il terzo grado; h) assenza di provvedimenti di revoca di incarichi precedenti per conto dell Ente; i) assenza di provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo inerenti l esercizio della professione forense. Non possono essere iscritti nell elenco i professionisti che al momento della richiesta abbiano in corso, in proprio o in qualita di procuratore e/o difensore di altre parti, cause promosse nei confronti del Comune di Pomarance. ARTICOLO 4 Iscrizione all elenco L iscrizione all elenco, sia in fase di prima attuazione del presente regolamento a seguito di pubblicazione di avviso apposito sia in fase di revisione biennale dell elenco stesso, avviene a seguito di richiesta del professionista interessato recante l espressa indicazione delle sezioni, distinte per materia, (max 2) a cui si intende accedere in base alle specializzazioni ed all esperienza possedute risultanti dal proprio curriculum vitae. Pagina5

La richiesta, firmata dal professionista interessato con allegato documento di identita in corso di validita, dovra a pena di esclusione contenere la seguente documentazione a corredo: 1) autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti per l iscrizione all elenco di cui all articolo 3 del presente regolamento ed al numero di codice fiscale e partita IVA; 2) curriculum vitae (anche non in formato europeo) comprovante il possesso delle specializzazioni e dell esperienza professionale relative alla sezione o alle sezioni dell elenco per le quali si richiede l iscrizione; 3) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa e/o incarichi di consulenza da parte di terzi, soggetti pubblici o privati, contro l Ente od in conflitto con gli interessi dell Ente per tutta la durata della iscrizione all elenco; 4) dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di impegno alla tempestiva comunicazione all Ente della verificazione di nuove situazioni ostative al mantenimento dell iscrizione; 5) dichiarazione a fornire gratuitamente all Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 6) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall esercizio dell attivita professionale; 7) dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento dell incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55. L iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicita di quanto dichiarato nonche della regolarita contributiva in capo al professionista. L Ente si riserva altresi di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l iscrizione. Pagina6

Per gli studi associati i requisiti di cui all articolo precedente e la documentazione a corredo della richiesta di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente dell associazione professionale. Le richieste incomplete non possono essere sanate e saranno ritenute inammissibili. ARTICOLO 5 Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professioni iscritti all elenco La decisione in ordine alla necessita di agire e/o di resistere in giudizio e assunta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di indirizzo adottata a seguito e sulla base di una relazione scritta del Direttore del Settore a cui, ratione materiae, afferisce la controversia nella quale vengano evidenziate le ragioni sostanziali dell Ente. A seguito dell adozione dell atto di cui al comma precedente, il Direttore del settore Affari Generali procede alla individuazione del professionista secondo le modalita previste dal presente articolo. Il procedimento viene avviato con apposita determinazione a contrarre nella quale vengono individuati gli elementi essenziali dell incarico da affidare ed il suo presumibile valore. Alla determina viene allegato apposito schema di invito a presentare preventivo/offerta da inviare a mezzo PEC ai professionisti da selezionare con le modalita di cui al comma successivo. Per ciascun incarico vengono interpellati a scorrimento tre professionisti iscritti alla sezione dell elenco relativa alla materia oggetto della questione. Nel caso in cui alla sezione di interesse siano iscritti meno di tre professionisti, saranno interpellati quelli iscritti fatta salva la possibilita per il Direttore di Settore di interpellare anche professionisti non iscritti nella specifica sezione, ma in altre sezioni dell elenco qualora cio si renda necessario per garantire la rotazione tra i professionisti stessi. Pagina7

Per l invio del preventivo/offerta dovra essere assegnato ai professionisti selezionati un termine non inferiore a cinque giorni salvo che i termini processuali previsti per la costituzione / resistenza in giudizio e /o proposizione dell azione impongano un termine piu breve. La scelta del professionista sara effettuata dal Direttore del Settore Affari Generali sulla base dei preventivi presentati e sara formalizzata in apposita determinazione che dovra contenere: 1) l esatta indicazione del valore della causa; 2) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014; 3) l obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate; 4) l obbligo del professionista ad unificare o richiedere l unificazione di giudizi aventi lo stesso obbligo; 5) l obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto l Ente sullo stato generale del giudizio e sull esito delle singole udienze con puntuale indicazione della attivita posta in essere e di inviare copia di ogni atto o altro scritto difensivo redatto nell esercizio del mandato conferito. Tale aggiornamento potra anche avvenire a mezzo PEC; 6) l obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui e incaricato di rendere per iscritto un parere all Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati; 7) l obbligo del legale di predisporre parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione; 8) l obbligo di garantire la propria personale reperibilita anche attraverso la comunicazione di apposito recapito cellulare. Pagina8

La determinazione del Direttore del Settore Affari Generali di conferimento incarico sara sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato ed inserita nel fascicolo contenente gli atti di causa. ARTICOLO 6 Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio In caso di connessione o riunione di procedimenti l incarico di patrocinio viene normalmente affidato al professionista gia individuato per la causa principale. Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza favorevole per l Ente l incarico viene di norma affidato allo stesso professionista che ha curato il grado di giudizio precedente a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. In tal caso, l individuazione del professionista sara effettuata secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza sfavorevole per l Ente la Giunta Comunale potra valutare se confermare l incarico allo stesso professionista che ha assistito l Ente nel precedente grado di giudizio o se incaricare altro professionista con le modalita previste dal presente regolamento. ARTICOLO 7 Disposizioni speciali in caso di questioni di particolare complessita In via del tutto eccezionale e fornendone adeguata motivazione, a fronte di situazioni di particolare complessita evidenziata espressamente nella relazione del Direttore di Settore competente in base all oggetto della causa, e fatta salva per l Ente la possibilita di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all elenco per giudizi di rilevante importanza che richiedano competenze professionali di alta specializzazione. Anche in tali eventualita, l incarico viene conferito con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali previa acquisizione di apposito atto di indirizzo della Pagina9

Giunta Comunale da cui emerga chiaramente la particolare complessita della controversia. ARTICOLO 8 Cancellazione di ufficio dall elenco dei professionisti La cancellazione di ufficio dall elenco viene disposta con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali per i professionisti che: 1) abbiano perso uno o piu requisiti necessari per l iscrizione; 2) in costanza di iscrizione all elenco abbiano promosso giudizi nei confronti dell Ente o abbiano assunto incarichi di qualsiasi natura in conflitto con gli interessi dell Ente stesso; 3) non abbiano assolto con puntualita e diligenza gli incarichi loro affidati: 4) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico. ARTICOLO 9 Registro degli incarichi Al fine di consentire e garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza nelle procedure di affidamento, successivamente all approvazione del presente regolamento e della procedura di prima attuazione dello stesso a mezzo avviso pubblico, sara istituito presso il Settore Affari Generali il Registro degli incarichi nel quale saranno annotati a cura del Direttore del Settore i seguenti dati: 1) i singoli incarichi conferiti con gli estremi della deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale e della determinazione di affidamento; 2) l esito dei giudizi oggetto di incarico; 3) gli oneri finanziari corrispondenti per le spese di propria difesa; 4) le spese eventualmente corrisposte alla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza; Pagina10

5) le spese recuperate dalla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza della stessa. ARTICOLO 10 Relazione annuale sullo stato del contenzioso Entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore del Settore Affari Generali presenta al Sindaco dettagliata relazione informativa contenente l elenco delle cause pendenti e di quelle definite al 31 dicembre dell anno precedente e per quelle non definite lo stato della procedura. ARTICOLO 11 Disposizioni in tema di pubblicita e privacy L elenco degli avvocati patrocinatori dell Ente formato in base alle disposizioni del presente regolamento ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti interni e comunque con le modalita ritenute piu idonee a garantirne la maggiore diffusione. Le procedure ed i provvedimenti per il conferimento degli incarichi sono pubblicati ai sensi dell articolo 29 del D.LGS. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione Trasparente in conformita alle disposizioni del D.LGS. n. 33/2013 e ss.mm.ii. I dati forniti dai professionisti interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell elenco e dell eventuale affidamento dell incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. ARTICOLO 12 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense. Pagina11

ARTICOLO 13 Abrogazione espressa Il presente regolamento abroga qualsiasi disposizione precedentemente adottata dal Comune di Pomarance in qualsiasi atto (regolamenti, circolari, atti deliberativi, determinazioni dirigenziali) inerente l affidamento degli incarichi di patrocinio legale. ARTICOLO 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Pomarance per 15 (quindici) giorni consecutivi. Pagina12