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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 8 del 29 gennaio 2013 OGGETTO: DPGR n. 119 del 11 luglio 2012 "DPGR n. 26 del 21 marzo 2012 "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per post acuzie dei soggetti erogatori privati. Obiettivo: GOl.S01-S02". Revoca dell'accreditamento ex DPGR n. 112011; Autorizzazione ed accreditamento della struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura "Tricarico Rosano srl" con sede nel comune di Belvedere Marittimo (CS). Obiettivo: GOl.SOI-S02. Presa d'atto delibera n. 3775 del 28/12/2012 del Direttore generale dell' ASP di Cosenza. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

REGIONE Il Presidente CALABRIA della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria i117 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO: che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è Obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione Rientro, è prevista: del Piano di la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema

nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRESO Ano che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1o febbraio 2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80,

terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 -Iett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010, nella parte in cui indica gli interventi da realizzarsi in via prioritaria e nello specifico: al punto 2) "riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate"; al punto 9) "attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale"; CONSIDERATO che con DPGR n. 26 del 21 marzo 2012 recante: "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati. Obiettivo: G01.S01-S02." è stata ridefinita la rete degli erogatori privati accreditati, nell'ambito del trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno; CONSIDERATO: che conseguenzialmente è stato emanato il DPGR n. 119 del 11.07.2012 con il quale sono stati concessi l'autorizzazione e l'accreditamento, sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal Rappresentante Legale della casa di cura in ordine al possesso dei requisiti di legge, alla struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura "Tricarico Rosano s.r.l." secondo i dettami e riguardo alle discipline attribuite con DPGR n. 26/2012; che la concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento era sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica effettuata da parte della Commissione aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'a.s.p. territorialmente competente ai sensi dei DD.P.G.R. n. 28/2010 e n. 23/2011, in ordine al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento regionale n. 13/2009; VISTA la delibera n. 3775 del 28 dicembre 2012 del Direttore generale dell'asp di Cosenza avente per oggetto: "Verifica possesso requisiti Strutturali, Tecnologici ed Organizzativi di Autorizzazione e di Accreditamento Casa di Cura "Tricarico Rasano srl" di Belvedere Marittimo (CS) - DD.P.G.R. n. 26/2012, n. 106/2012, n. 119/2012 e n. 174/2012. Parere", la quale recependo il verbale di verifica della Commissione Aziendale dell'asp competente esprime parere favorevole riguardo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla L.R. n. 24/2008, dal Regolamento regionale n.13/2009; CONSIDERATO che i provvedimenti amministrativi di autorizzazione sanitaria all'esercizio, di accreditamento e di revoca degli stessi sono di competenza esclusiva della Regione e per essa nella fase di attuazione del Piano di rientro del Commissario ad acta; SU PROPOSTA del Responsabile del competente ufficio accreditamento in qualità di responsabile del procedimento; TENUTO CONTO che in relazione al parere espresso dall'ufficio Legislativo del Ministero della Salute, n. 7054-P del 03.10.2011, in materia di poteri dei sub Commissari è stato, tra l'altro, evidenziato che " il subcommissario possa adottare anche tutti gli atti prodromici quali atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali all'attuazione delle misure attuative del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale"; PERTANTO, nel caso di specie, si è ritenuto di dover provvedere in tal senso;

DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: DI PRENDERE ATTO della delibera n. 3775 del 28 dicembre 2012 del Direttore generale dell'asp di Cosenza e, per gli effetti, confermare l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il DPGR n. 119 del 11.07.2012 alla struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura "Tricarico Rosano srl" con sede in Belvedere Marittimo (CS) - Via Capo Tirone n. 12, di cui il Sig. Fabrizio Tricarico Rosano è il Legale Rappresentante; DI PRESCRIVERE che le prestazioni: o debbano sempre essere eseguite da personale medico e/ delle professioni sanitarie in possesso di idoneo titolo professionale ai sensi di legge e che il personale sanitario sia tenuto ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle specifiche specializzazioni ed esclusivamente presso la sede sopra indicata; o debbano essere eseguite da personale che non abbia rapporto di dipendenza o di convenzione o di qualsiasi altro tipo con strutture pubbliche del S.S.N. e non sia, comunque, in situazione di incompatibilità per l'esercizio di attività professionale presso strutture private accreditate; DI PRESCRIVERE CHE debbano essere garantite le trasmissioni dei flussi informativi d'attività all'azienda Sanitaria competente per territorio secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia e nei termini da essa fissati; DI FARE OBBLIGO all'azienda Sanitaria competente per territorio di procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati nonché del mantenimento dei requisiti almeno quattro volte all'anno ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti; DI DISPORRE che qualora, a seguito di verifiche effettuate dalla Regione risulti la mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, si procederà all'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento; DI PRECISARE CHE: o l'accreditamento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e s.m.i. e che l'azienda Sanitaria, prima della sottoscrizione di tali accordi, è tenuta ad accertare la compatibilità con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonché con gli specifici fondi aziendali; o ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 24/2008 e dal Regolamento regionale n.13/2009, l'accreditamento ha validità triennale dalla data di adozione del presente provvedimento, fatte salve eventuali modifiche degli indici di programmazione Regionale e/o Aziendale, che dovranno essere recepite dalla struttura pena sospensione dell'accreditamento; o per il rinnovo dell'accreditamento deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: nei sei mesi precedenti la scadenza, il Rappresentante Legale della struttura deve richiedere il rinnovo dell'accreditamento con le indicazioni dell'eventuali modifiche. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini previsti, da considerarsi perentori, l'accreditamento si considera automaticamente decaduto;

DI DARE ATTO che ogni modifica e vanazlone dei presupposti su cui è fondato il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento; DI MANDARE al Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.