Istituto d Istruzione Secondaria Superiore F. Ferrara di Palermo Via G. Sgarlata, 11-90133 Palermo - 091 332721-091 32 1818 Circ.n. Prot.n. Del 12 maggio 2011 Ai docenti Agli alunni Ai genitori degli alunni Al Direttore SS.GG.AA. SEDE e SERALE OGGETTO: Regolamento applicativo delle assenze e relative deroghe ai sensi dell art 14 del D.P.R. 122\2009 Si comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato, in data 11 maggio 2011, il seguente Regolamento applicativo delle assenze e relative deroghe ai sensi dell art 14 del D.P.R. 122\2009 che è stato pubblicato sul sito www.francescoferrara.org Il Collegio dei Docenti Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 : Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) ( G.U. n. 191 del 19-8-2009 ) testo in vigore dal: 20-8-2009. Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni Comma 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
RITENUTO PREMESSO analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Che gli studenti, secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, all Art. 3 comma 1 del DPR 249/98 : Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, e che con Decreto Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007 : Modifiche al DPR 249-2008 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti, è stato introdotto il principio del c.d. Patto di corresponsabilità con le Famiglie degli studenti. Che l art. 11 del DPR 122/2009 prevede: 1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. L art. 74 comma 3 del D Lgs. 297/94 : Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. Che, seppur tardivamente rispetto all anno scolastico 2010 2011 ormai inoltrato, il M.I.U.R. ha emesso la Circolare n 20 del 4 marzo 2011 che rilascia indicazioni operative sull applicazione concreta del Dpr. 122/2009, così interpretandolo. Necessario, per come richiesto dal citato Dpr 122/2009, stabilire criteri generali per dare trasparenza all operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali. Che il presente Regolamento applicativo delle assenze e relative deroghe ai sensi dell art 14 del D.P.R. 122\2009, costì deliberato ha validità, per tutti i criteri e termini in esso riportati, solo per il corrente as. 2010 2011. Ancora una volta, che il MIUR ha rilasciato, seppur tardivamente rispetto all anno scolastico 2010 2011 ormai inoltrato, la Circolare M.I.U.R. n 20 del 4 marzo 2011, che rilascia indicazioni operative sull applicazione concreta del Dpr. 122/2009, così interpretando che per riconoscere sussistente la validità dell anno scolastico sia : richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Che la stessa Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, nella circolare M.I.U.R. sopra citata chiarisce che il monte orario complessivo deve
Considerato intendersi come orario di tutte le materie nel complesso, e non come articolazione rispetto ai giorni settimanali di lezione dato che una molteplicità di scuole ha il cosiddetto sabato libero con solo 5 giorni di lezione. Che l art. 5 comma 1 b) del DPR 86/2010 prescrive : l orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell insegnamento della religione cattolica. Che la circolare M.I.U.R. sopra citata, riporta che : devono essere considerate a tutti gli effetti come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Pertanto, che quando nella norma si esplicita :. del curricolo di ciascun allievo, si deve intendere che per riconoscere la validità dell anno scolastico è richiesto che i tre quarti del monteore annuale sia personalizzato, e quindi comprensivo di tutte le attività didattiche, che rientrano nel curricolo, individuale/ personalizzato, di ciascuno studente. Che la citata circolare M.I.U.R. riporta che le deroghe saranno deliberate dal Collegio dei Docenti, che dovrà : definire i criteri generali, e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Che le Istituzioni Scolastiche sono Soggetti Autonomi, per le materie ad esse attribuite dal DPR 275/99 in particolare per le attività didattiche sia a carattere curricolare sia a carattere extracurricolare, deliberate dalle Istituzioni Scolastiche Autonome stesse in applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sulla autonomia scolastica (DPR 275/99). Che il Dpr. 122/2009 prescrive : a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, gli eventuali casi eccezionali non previsti dal presente Regolamento saranno oggetto di valutazione specifica ed eccezionale da parte dei Consigli di Classe, che, ai sensi di legge, adeguatamente motiveranno il provvedimento amministrativodidattico eventualmente adottato. che Il Collegio dei Docenti identifica come assenza oraria: -I RITARDI di 1 ovvero più ore nel giorno; -I PERMESSI DI ENTRATA / USCITA anche di più ore; -Le ore di non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, od a progetti integrativi del POF 2010 2011, svolti in orario antimeridiano, costituiscono assenza oraria nel giorno; -Le ore di non frequenza per l Attività Sportiva organizzata dall USR Uff. XV Ambito Territoriale Ottimale per la provincia di Palermo, svolta in orario antimeridiano. delibera art. 1 che, ai fini della validità dell anno scolastico e dell ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni: 1. gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
2. donazioni di sangue; 3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; 5. ore di assenza per gli studenti ai quali è stata riconosciuta la legge 104/92, effettuate per motivi inerenti il loro stato personale, debitamente DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI. Nel caso che tale tipologia sia giustificata con AUTOCERTIFICAZIONE il Coordinatore del Consiglio di classe la segnala a parte in quanto l istituto potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il riscontro alle Autorità Competenti; 6. ore di assenza per la partecipazione ad esami di certificazione esterna alla scuola o a concorsi pubblici, od a colloqui di lavoro, tutti eventi debitamente DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI. 7. MOTIVI FAMILIARI debitamente DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI { ad ex non esaustivo : lutto in Famiglia e/o di affine ; trasferimento/trasloco di domicilio; cura parentale [gravi patologie ] a parenti/affini quali fratelli/sorelle, genitori}; 8. testimonianza, provvedimenti dell autorità giudiziaria, o comunque altri procedimenti giudiziari, debitamente DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI. 9. assenza per le quali è stato presentato CERTIFICATO MEDICO, anche di = 1 = solo giorno, ( anche per donazione del sangue), { attenzione, non il c.d. certificato di riammissione per malattia non infettiva }; DISPOSIZIONI FINALI Art. 2 Le ore scolastiche svolte, in orario extracurriculare, in progetti P.O.F. ivi compresi quelli del Piano Integrato d Istituto, quali: Sportello didattico, Corsi di Recupero, attività I.D.E.I. in genere [ Interventi Didattici Educativi Integrativi ], in orario extracurriculare e debitamente certificate [ con l apposito Registro I.D.E.I. ovvero dal Docente Referente/Attuatore, costituiscono un bonus per lo studente per raggiungere un limite minimo di frequenza per potere accedere allo scrutinio finale ( il bonus può essere usato in casi di necessità riconosciuta dal Consiglio di classe); Art. 3 Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Art. 4 Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell orario annuale personalizzato comporta la non validità dell anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale. Art.5 Nell a.s. 2010/2011, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, è prevista, nel quadro dell orario annuale personalizzato, che le deroghe possano comportare un percorso di recupero / sostegno / approfondimento, anche in forma di c.d. sportello didattico, disposto dall' Istituzione Scolastica Autonoma, su indicazione del Consiglio di Classe. Sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti.
Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Art. 6 La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante comunicati e pubblicazione all albo dell Istituto e sul sito web della scuola, insieme col seguente prospetto sintetico del monte ore annuale degli insegnamenti di ciascuna tipologia di classe del nuovo e del vecchio ordinamento. I coordinatori di classe dovranno presentare in Presidenza entro giovedì 18 maggio 2011 il quadro riepilogativo delle assenze degli alunni della propria classe aggiornato in applicazione del presente regolamento. Il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Vita