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IMPOSTA UNICA COMUNALE: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) INDICE: T I T O L O I - NORME GENERALI Art. 1 - Istituzione della tassa annuale Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento Art. 3 - Presupposto Art. 4 - Soggetto attivo Art. 5 - Soggetto passivo T I T O L O I I - SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA Art. 6 - Modalità di calcolo della superficie tassabile Art. 7 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali T I T O L O I I I - DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA Art. 9 - Commisurazione della tariffa Art. 10 - Piano Finanziario Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche Art. 13 - Riduzioni tariffarie Art. 14 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche Art. 15 - Avvio al riciclo utenze non domestiche Art. 16 - Agevolazioni speciali Art. 17 - Tassa giornaliera T I T O L O I V - PROCEDURE E SANZIONI Art. 18 - Dichiarazione Art. 19 - Riscossione Art. 20 - Attività di controllo e sanzioni T I T O L O V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie Art. 22 - Norma di rinvio Pag. 1

T I T O L O I NORME GENERALI Art. 1 - Istituzione della tassa annuale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s. m. i. è istituita nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna la Tassa sui Rifiuti (TARI). 2. La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento 1. L entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell art. 1 della Legge 147/2013. 2. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa relativa alla Tassa sui Rifiuti di cui all art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e detta le disposizioni per l applicazione della tassa, in particolare: a) definisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) disciplina le riduzioni tariffarie; c) disciplina le riduzioni ed esenzioni; d) individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta; e) definisce i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento della tassa. Art. 3 - Presupposto 1. Presupposto della tassa disciplinata dal presente regolamento è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Art. 4 - Soggetto attivo 1. Soggetto attivo dell obbligazione tributaria, è il Comune di Santarcangelo di Romagna nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili tassabili. Art. 5 - Soggetto passivo Pag. 2

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie sui locali e sulle aree medesime. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta relativamente ai locali ed aree scoperte di uso comune. I locali ed aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l attività stessa. T I T O L O I I SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA Art. 6 - Modalità di calcolo della superficie tassabile 1. Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. La superficie di cui al comma 1 è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,49 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. 3. Al fine dell individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all edificio o al mappale asservito all edificio in base alle planimetrie catastali. Art. 7 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa 1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree i quali, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, non possono produrre rifiuti: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fermo restando l assoggettamento delle aree scoperte operative; b) le aree comuni condominiali di cui all articolo 1117 del codice civile, ferma restando l obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; Pag. 3

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l applicazione della tassa per i locali ed aree adibiti a servizi o, comunque, non direttamente adibiti all attività sportiva; e) unità immobiliari, autonomamente censite in catasto, interamente vuote e/o prive di utenze attive (luce, acqua, gas); f) unità immobiliari danneggiate, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che la non assoggettabilità è limitata al periodo durante il quale permangono queste condizioni e purché vi sia effettiva assenza di occupazione; g) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi siano destinati ad esclusivo utilizzo agricolo, per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi; h) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all uso abituale dei detentori dell edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono, locali ed aree non accessibili; i) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose; j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili); k) porticati aperti da più di un lato; grotte tufacee del centro storico, se accessori o pertinenze di civili abitazioni; soffitte o mansarde per la parte che non raggiunge l altezza di mt 1,50; balconi e terrazze purché non verandati. 2. Per situazioni non contemplate al precedente comma si utilizzano criteri di analogia. 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all esercizio dell attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell area dove vi è presenza di persone fisiche. Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali 1. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione della tassa. Tale riduzione è applicata alla superficie destinata alla produzione di tali rifiuti: Attività Percentuale di riduzione superficie Lavanderie a secco, tintorie non industriali 20% Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori 15% Pag. 4

Autoriparatori, elettrauto 30% Carrozzerie 30% Tipografie, serigrafie, incisorie, litografie, stamperie 20% Vetrerie 20% Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili 20% Cantieri navali 30% Marmisti, lapidei 30% Falegnamerie 20% Allestimenti, produzione materiale pubblicitario 20% Lavorazione materie plastiche, vetroresine 20% Laboratori fotografici, eliografie 25% Autoservizi, autolavaggi 10% Pelletterie 20% Verniciatura, fonderie, ceramiche 50% Metalmeccaniche, elettromeccaniche 15% 2. Per eventuali attività non comprese nell elenco sopraindicato si fa riferimento a criteri di analogia. 3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti sono accordate esclusivamente a richiesta di parte effettuata tramite denuncia originaria o di variazione resa ai sensi dell art. 18 del presente regolamento oppure tramite motivata istanza opportunamente dettagliata nelle superfici. In ogni caso l interessato deve dimostrare, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e deve altresì allegare copia della planimetria dei locali interessati. T I T O L O I I I DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA Art. 9 - Commisurazione della tariffa 1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 4. La tariffa di cui ai commi precedenti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Art. 10 - Piano Finanziario Pag. 5

1. Le tariffe di cui all articolo precedente sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto in conformità a quanto previsto dall art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche 1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie distinte sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici e precisamente: - 1 (uno) componente - 2 (due) componenti - 3 (tre) componenti - 4 (quattro) componenti - 5 (cinque) componenti - 6 (sei) o più componenti 2. Qualora nella medesima abitazione risultino residenti più nuclei anagrafici i componenti di ciascun nucleo saranno sommati. La tariffa applicata sarà quella relativa al totale dei componenti così ottenuto. 3. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell unità abitativa risultano ivi dimoranti, come attestato dalla dichiarazione originaria o di variazione resa ai sensi dell art. 18 del presente regolamento. 4. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta. 5. Per le utenze domestiche occupate o detenute stabilmente da soggetti passivi che non vi risiedono, il numero dei componenti è calcolato sulla base di quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell art. 18 del presente regolamento, ferma restando la facoltà dell Amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 6. In mancanza delle informazioni di cui al comma precedente, oppure se l utenza domestica è tenuta a disposizione del soggetto passivo per uso limitato o discontinuo, il numero dei componenti è calcolato sulla base della seguente presunzione: - da 0 a 45 mq 1 componente - da 46 a 60 mq 2 componenti - da 61 a 75 mq 3 componenti - oltre 75 mq 4 componenti Tali scaglioni di superficie considerano la sola unità immobiliare adibita ad abitazione, pertinenze escluse. 7. Si considera la presunzione di cui al comma 6 anche quando il soggetto passivo risulti residente all estero e faccia un utilizzo stagionale, limitato o discontinuo dell abitazione stessa. Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono classificate in trenta categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto. 2. Le categorie di utenza sono le seguenti: Cat. Descrizione Pag. 6

1 Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo, B&B 10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche, Poste e/o istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, hamburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato di generi alimentari 30 Discoteche, night club 3. A ciascuna utenza non domestica è attribuita la categoria di attività di cui al comma precedente, in relazione all attività effettivamente esercitata nei locali tassabili. L attività esercitata si può desumere dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell art. 18 del presente Regolamento, dall anagrafe tributaria oppure dalla classificazione ATECO risultante dall iscrizione in C.C.I.A.A.. 4. Alle aree scoperte è applicata la categoria del presente regolamento cui appartiene l insediamento principale. 5. Qualora nelle medesime unità immobiliari o aree scoperte siano esercitate differenti tipologie di attività sarà attribuita sull intera superficie la categoria relativa all attività prevalente. 6. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli indicati al comma 2, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Art. 13 - Riduzioni tariffarie Pag. 7

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta per i casi sotto indicati e con le modalità rispettivamente indicate: a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%; b. per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività: riduzione del 30%; si intende uso stagionale quello non superiore a sei mesi nell anno; c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all estero, per più di sei mesi all anno, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%; d. fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all art. 9 del D. L. 557/93 e s. m. i.: riduzione del 30%. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, da presentare nella denuncia resa ai sensi dell art. 18 o con richiesta successiva. Qualora vengano meno i requisiti per poterne beneficiare, il soggetto passivo è obbligato a dichiararlo con le medesime modalità per la richiesta. 3. Le riduzioni di cui al comma 1 avranno effetto dall anno successivo a quello di richiesta. I medesimi termini valgono anche quando vengono meno i requisiti per poterne beneficiare. 4. Nelle zone situate fuori dall area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt dall accesso all area privata, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa. 5. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente. Tale abbattimento è riconosciuto previa formale e motivata diffida dell utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e ai competenti uffici comunali. 6. Previa apposita richiesta, la tassa è ridotta di 2/3 quando l abitazione è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all estero, iscritti all Aire, ognuno dei quali è già pensionato nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che tale abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d uso. 7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile, eccetto i casi di cui al comma 4, per i quali saranno applicate sulla sola parte fissa della tariffa. 8. Qualora si verifichino le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo. Art. 14 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche 1. È concessa una riduzione alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati alla Stazione Ecologica. Il quantitativo di rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti, distinti per tipologie, moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all utilizzo derivante dal recupero, alla rilevanza Pag. 8

sull inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi. I coefficienti da applicare saranno i seguenti: Tipologia di rifiuto coefficiente - Carta 0.8 - Vetro 1 - Plastica 1.3 - Scarti di giardinaggio 0.4 - Ingombranti metallici 0.3 - Ingombranti non metallici 0.2 - Inerti 0.3 - Alluminio 3 - Pile 1.5 - Farmaci 1.5 - Accumulatori al piombo (batterie) 0.4 - Stracci 1 - Olii vegetali 1.2 - Olii minerali 1 - Rup/TF/RAEE 1 La riduzione sarà applicata sulla base dei conferimenti dell anno solare precedente e distinti nelle seguenti fasce di Rifiuto Differenziato: 1 fascia da 10 Kg a 150 Kg Riduzione di Euro 21,00 2 fascia da 151 Kg a 300 Kg Riduzione di Euro 31,00 3 fascia da 301 Kg a 450 Kg Riduzione di Euro 41,00 4 fascia da 451 Kg a 600 Kg Riduzione di Euro 46,00 5 fascia da 601 Kg a 750 Kg Riduzione di Euro 52,00 6 fascia da 751 Kg a 900 Kg Riduzione di Euro 62,00 7 fascia oltre 901 Kg Riduzione di Euro 72,00 2. Le riduzioni di cui al comma precedente non potrà superare il 30% dell importo complessivamente dovuto per la Tari dovuta da ciascun contribuente. Art. 15 - Avvio al riciclo utenze non domestiche 1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo in misura proporzionale alla quantità di rifiuto avviato al riciclo. 2. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata in base al rapporto KG avviati al riciclo/kg presunti, ottenuti dal rapporto tra il coefficiente KD e la superficie tassabile, fino ad un massimo del 50% della quota variabile del tributo. 3. Al fine del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto Pag. 9

relativi ai rifiuti riciclati, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la decurtazione indebitamente applicata. 4. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo tramite compensazione sulla prima rata utile o rimborso dell eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. Art. 16 - Agevolazioni speciali 1. Il Comune, nell ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti di anziani o che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l esonero totale o parziale dal pagamento della tassa. 2. Tali agevolazioni possono essere concesse anche a particolari categorie di utenze non domestiche che si trovino in condizioni di accertata difficoltà economico-finanziaria. 3. I limiti e le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti ogni anno da apposita delibera di Giunta, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. 4. Le esenzioni totali o parziali sono concesse su domanda degli interessati e a condizione che questi dimostrino di averne diritto; il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni prescritte. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Art. 17 - Tassa giornaliera 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera. 2. L occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. 4. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, politiche, celebrative e del tempo libero la tariffa, rapportata a giorno, è maggiorata del 25%. 5. L obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non prevedano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo eccetto i casi in cui le occupazioni medesime non comportino attività di vendita, di somministrazione o comunque non abbiano rilevanza economica. Pag. 10

7. Alle occupazioni effettuate iniziate dal 01/01/2014 alla data di approvazione delle tariffe per il medesimo anno è applicato una tassa giornaliera calcolata sulla base delle tariffe in vigore per la Tarsu 2013, salvo conguaglio. 8. Qualora alla data di scadenza della tassa giornaliera non fossero state ancora approvate le tariffe, le medesime sono calcolate sulla base di quelle deliberate per il tributo sui rifiuti vigente l anno precedente, salvo conguaglio. 9. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale. T I T O L O I V PROCEDURE E SANZIONI Art. 18 - Dichiarazione 1. I soggetti individuati all articolo 5 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. 2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui: a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree tassabili; b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate; d) si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti di cui all art. 11, comma 3; e) si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni di cui all art. 13, comma 1. 3. L obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio o è stata variata l utenza. 4. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 2, lett. c), dà diritto al rimborso o allo sgravio della tassa a decorrere dal giorno in cui questa è avvenuta. 5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fermo restando che la tassa non è comunque dovuta per le annualità successive se l utente che l ha prodotta dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d ufficio. 6. Se la dichiarazione di cessazione non viene presentata ovvero viene presentata tardivamente ma nel frattempo sia intervenuta una nuova denuncia d utenza, i precedenti possessori/detentori sono cancellati, anche d ufficio, con decorrenza data inizio della doppia imposizione. 7. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comune e dovrà obbligatoriamente contenere i dati catastali, la via e il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero interno, ove esistente. 8. All atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione con raccomandata a/r, si considera presentata nel Pag. 11

giorno di spedizione indicato dal timbro postale. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata o fax. 9. Per nuove obbligazioni avvenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 19 - Riscossione 1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, comunicazioni di pagamento bonarie. 2. Ai sensi dell articolo 1, comma 688, della L. 147/2013, per il versamento della tassa, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 3. La tassa è riscossa in due rate aventi le seguenti scadenze: a) 16/09: prima rata; b) 16/11: seconda rata; c) 16/09: scadenza della rata unica. 4. Qualora alla data di scadenza delle prime rate non fossero state ancora approvate le tariffe annuali, le medesime sono calcolate sulla base delle tariffe deliberate per il tributo sui rifiuti vigente l anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. Art. 20 - Attività di controllo e sanzioni 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree tassabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all articolo 2729 del codice civile. 2. Si applicano le disposizioni contenute nell art. 1, commi dal 695 al 698, della L. 147/2013, nell art. 1, commi dal 161 al 170 della L. 296/2006 e nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei casi di: a) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1; b) omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione; c) omessa o infedele dichiarazione di cui all art. 18, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento. 3. Le disposizioni relative al comma 2, lett. b), si applicano solo previa notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamenti 4. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. T I T O L O V DISPOSIZIONI FINALI Pag. 12

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 2. Ai fini dell applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) si considerano valide le dichiarazioni già presentate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93 (Tarsu) o ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares), compresa la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni ancora compatibili. Art. 22 - Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell art. 1 della L. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 13