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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.11.2011 COM(2011) 704 definitivo 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

RELAZIONE Il sistema europeo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, istituito dal regolamento (CE) n. 428/2009 1, subordina a un autorizzazione l esportazione di prodotti a duplice uso 2 elencati nell allegato del regolamento. L articolo 9, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che le autorizzazioni generali di esportazione della UE sono uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione esistenti cui si può ricorrere per esportare dalla UE prodotti a duplice uso. Allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione della UE attualmente in vigore. Aggiornamenti dell elenco di controllo UE (allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009) Le decisioni relative al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso sono prese per consenso nel quadro dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni (Australia Group AG, per i prodotti biologici e chimici; Nuclear Suppliers Group - NSG, per i prodotti nucleari civili; Missile Technology Control Regime - MTCR e Wassenaar Arrangement - WA, per le armi convenzionali e i prodotti e le tecnologie a duplice uso). Lo scopo di questi regimi di controllo delle esportazioni è quello di limitare il rischio che prodotti a duplice uso sensibili siano utilizzati per scopi militari e/o in programmi di proliferazione. Per rendere tali controlli il più possibile efficaci, i regimi internazionali di controllo delle esportazioni riuniscono i principali fornitori di prodotti a duplice uso. Accettando il controllo del commercio di determinati prodotti, essi contribuiscono in modo efficace a limitare i rischi di proliferazione e garantiscono al tempo stesso che il commercio legittimo non sia ostacolato. Al giorno d oggi, i progressi tecnologici rendono necessario un aggiornamento regolare dell elenco dei prodotti controllati. Mentre le decisioni di questi regimi internazionali non sono giuridicamente vincolanti, l articolo 15 del regolamento specifica che l elenco di prodotti a duplice uso di cui all allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. In media 4 volte all anno, i regimi internazionali di controllo delle esportazioni prendono decisioni sull elenco di controllo. Tali aggiornamenti devono essere regolarmente e tempestivamente recepiti nella normativa UE a causa delle loro implicazioni per la sicurezza e gli scambi commerciali. Da un lato, il fatto che i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni decidano di aggiungere nuovi prodotti agli elenchi di controllo significa che anche i prodotti aggiunti dovranno essere oggetto di controlli coerenti in tutta l UE per motivi di sicurezza. Dall altro canto, la legislazione UE deve immediatamente recepire la decisione dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni di cessare i controlli su determinati prodotti, in modo da consentire gli esportatori dell Unione di competere sul mercato globale. 1 2 Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso I prodotti a duplice uso sono definiti dall articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 428/2009 come "i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari". IT 1 IT

Attualmente ogni aggiornamento del regolamento (CE) n. 428/2009 esteso all allegato I richiede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria. Data tuttavia la natura tecnica delle modifiche e il fatto che i cambiamenti devono essere conformi alle decisioni adottate dai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, il margine di manovra per introdurre modifiche agli emendamenti convenuti è piuttosto scarso. Di conseguenza, per aggiornare regolarmente l allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, occorre introdurre degli atti delegati. Un approccio siffatto consentirebbe alla Commissione di apportare i necessari aggiornamenti come e quando richiesto. Modifiche alle autorizzazioni generali di esportazione della UE (allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009) che si rivelano necessarie Le autorizzazioni generali di esportazione della UE di cui all articolo 9, paragrafo 1, e all allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009, si sono rivelate strumenti molto efficaci in grado di agevolare l esportazione di determinati prodotti verso determinate destinazioni con minori rischi. Per agevolare l esportazione dei prodotti più controllati verso 7 destinazioni a basso rischio (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti) esiste da molti anni un autorizzazione generale unica di esportazione della UE (EU001). Nel dicembre 2008, la Commissione ha proposto di introdurre 6 nuove autorizzazioni generali di esportazione della UE 3. Su queste nuove autorizzazioni è stato raggiunto un accordo verso la metà del 2011. Il contenuto delle autorizzazioni generali di esportazione della UE, attuali e future, deve essere costantemente monitorato in modo che le autorizzazioni coprano effettivamente solo le operazioni a basso rischio. Data la rapida evoluzione della situazione in tutto il mondo, occorre garantire che le attuali autorizzazioni generali di esportazione della UE si possano modificare rapidamente riguardo alla loro destinazione e al campo di applicazione dei prodotti, in modo che il sistema UE di controllo sulle esportazioni possa riflettere adeguatamente i nuovi sviluppi a livello globale. È perciò necessario introdurre atti delegati che permettano alla Commissione di cancellare prontamente destinazioni e/o prodotti dall ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della UE. Proposte legislative riguardanti il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente affrontando 2 proposte legislative di modifica al regolamento (CE) n. 428/2009: (1) La prima proposta (COM(2008) 854) consiste nell introdurre nuove autorizzazioni generali di esportazione della UE. Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta il 27 settembre 2011. Una volta adottato, questo regolamento di rettifica modificherà anche la terminologia del regolamento (CE) n. 428/2009 ( Comunità sarà sostituito ovunque possibile da Unione ). (2) La seconda proposta (COM(2010) 509) mira ad aggiornare l elenco di controllo della UE introducendo modifiche concordate nei regimi internazionali di controllo sulle 3 COM(2008) 854 def. IT 2 IT

esportazioni nel 2009. Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta il 13 settembre 2011. Proposta della Commissione Alla luce di quanto precede, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 428/2009. IT 3 IT

2011/0310 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 4 prescrive che tali prodotti siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall UE, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell UE. (2) Per consentire agli Stati membri e all UE di rispettare i propri impegni internazionali, l allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l elenco comune dei prodotti a duplice uso, soggetti a controlli nell UE. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro dell Australia Group (AG), del Missile Technology Control Regime (MTCR), del Nuclear Suppliers Group (NSG), del Wassenaar Arrangement e della Chemical Weapons Convention (CWC). (3) L articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l elenco di prodotti a duplice uso di cui all allegato I sia aggiornato in conformità ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. (4) L allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 deve essere aggiornato periodicamente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali di sicurezza, la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell aggiornare 4 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. IT 4 IT

l elenco di controllo della UE possono avere effetti negativi a livello della sicurezza e della non proliferazione a livello internazionale, nonché sulle prestazioni delle attività economiche degli esportatori dell UE. La natura tecnica delle modifiche e il fatto che esse debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, significa tuttavia che per recepire nell UE gli aggiornamenti necessari bisogna ricorrere a una procedura accelerata. (5) Secondo l articolo 9, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 428/2009 le autorizzazioni generali di esportazione della UE sono uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione, vigenti ai sensi di tale regolamento. Tali autorizzazioni generali di esportazione consentono a esportatori stabiliti nell UE di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni delle autorizzazioni generali. (6) L allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione della UE attualmente vigenti nella UE. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni, può essere necessario eliminare da esse alcune destinazioni e/o prodotti, soprattutto se, a causa di nuove circostanze, è opportuno sospendere l autorizzazione di operazioni agevolate di esportazione nel quadro di un autorizzazione generale di esportazione della UE per una destinazione e/o un prodotto determinati. Eliminare una destinazione e/o un prodotto dal campo di applicazione di un autorizzazione generale di esportazione della UE non impedisce tuttavia che un esportatore possa chiedere un altro tipo di autorizzazione di esportazione, conforme a pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009. (7) Per consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell elenco di controllo della UE conformi agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea riguardanti la modifica dell allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell ambito dell articolo 15 del regolamento stesso. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, tenga opportune consultazioni, anche a livello di esperti. (8) Per consentire alla UE di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell ambito delle autorizzazioni generali di esportazione, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, il potere di adottare atti tesi a modificare l allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio nel senso di eliminare destinazioni e/o prodotti dal campo di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della UE. Dato che le modifiche possono essere introdotte solo in quanto si ritiene che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza della UE e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente. (9) Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009, IT 5 IT

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato nel modo che segue: (1) Alla fine dell articolo 9, paragrafo 1), sono aggiunti i paragrafi seguenti: La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell articolo 23 bis miranti a eliminare destinazioni e prodotti dal campo di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della UE, di cui all allegato II. Se, a causa di un mutamento significativo delle circostanze in cui si valuta la sensibilità di determinate esportazioni nell ambito di un autorizzazione generale d esportazione di cui all allegato II, impellenti motivi di urgenza richiedono la rimozione di determinate destinazioni e/o prodotti dal campo di applicazione di un autorizzazione generale di esportazione della UE, si deve applicare la procedura di cui all articolo 23 ter agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. (2) All articolo 15 viene aggiunto il seguente paragrafo 3): 3. La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell articolo 23 bis miranti ad aggiornare l elenco dei prodotti a duplice uso di cui all allegato I. L aggiornamento dell allegato I deve avvenire in seno al campo di applicazione di cui al paragrafo 1. (3) Viene inserito il seguente articolo 23 bis: 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega dei poteri di cui agli articoli 9, paragrafo 1), e 15, paragrafo 3), è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui entra in vigore il regolamento (UE) n.... [il presente regolamento]. 3. La delega dei poteri di cui all articolo 9, paragrafo 1), e 15, paragrafo 3), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea o da una data successiva precisata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1), e 15, paragrafo 3), entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro 2 mesi dalla notifica del medesimo alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano alla IT 6 IT

Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (4) Viene inserito il seguente articolo 23 ter: "1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2). La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio deve illustrare i motivi del ricorso alla procedura d urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità alla procedura di cui all articolo 23 bis, paragrafo 5). In tal caso, la Commissione abroga l atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente IT 7 IT