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L.R. 11/2009, art. 15, c. 5 B.U.R. 8/6/2011, n. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). Elenco DPReg. modificanti: Modifiche apportate dal DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). Modifiche apportate dal DPReg. 20/4/2012, n. 093/Pres. (B.U.R. 2/5/2012, n. 18). Modifiche apportate dal DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Finalità Regime di aiuto Beneficiari Iniziative finanziabili Tipologie di certificazione ammissibili a contributo Condizioni per l ammissibilità della spesa Intensità dell aiuto e spese ammissibili Procedimento contributivo Disciplina transitoria Archiviazione, annullamento e revoca Obblighi dei beneficiari Informazioni sul procedimento Entrata in vigore Allegato A (Riferito all articolo 3 commi 2 e 3) Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 Allegato B (Riferito all articolo 3 comma 4) Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004 Allegato C (Riferito all articolo 7, comma 1) Determinazione della spesa ammissibile per la certificazione

Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento, ai fini dell attuazione dell articolo 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fronte delle spese connesse all attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione disciplinati dalle seguenti disposizioni regionali: a) articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche; b) articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); c) articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell artigianato). Art. 2 (Regime di aiuto) (1) 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario impresa, ovvero al beneficiario «impresa unica», come definita nell Allegato A, non può superare l importo di 200 mila euro nell arco di tre esercizi finanziari (100 mila nel settore del trasporto su strada per conto terzi). 3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dall impresa, ovvero dall impresa unica qualora ricorra la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 è redatta su modelli predisposti dal Servizio competente in materia di attività produttive da pubblicarsi sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. (1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52).

Art. 3 (Beneficiari) 1. Sono beneficiari dei contributi per le spese connesse all attività di certificazione della rendicontazione le imprese beneficiarie dei contributi disciplinati dalle disposizioni regionali richiamate all articolo 1. 2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (1), sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell allegato A. 3. L allegato A è aggiornato per consentire l adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive (2), da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. (ABROGATO). (3) (1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). (2) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). (3) Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). Art. 4 (Iniziative finanziabili) 1. Sono finanziabili le spese connesse all attività di certificazione della rendicontazione relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ammessi ai contributi previsti dalla normativa di cui all articolo 1. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all impresa beneficiaria che ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai sensi dell articolo 15, comma 6 della legge regionale 11/2009. In tal caso si applica la procedura prevista dall articolo 9. Art. 5 (Tipologie di certificazione ammissibili a contributo) 1. L attività di certificazione, prestata dai soggetti elencati al comma 1 dell articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, è ammissibile a contributo ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. 2. Ai fini di cui al comma 1, il certificatore dichiara di non essere legato all impresa beneficiaria del contributo, o ad imprese ad essa collegate, da rapporti che possono comprometterne l indipendenza nello svolgimento dell attività di verifica e certificazione delle spese, quali in particolare si verificano nei confronti di chi presta

attività nella preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione, nonché di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell impresa o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività dell impresa medesima durante i due anni anteriori al conferimento dell incarico, ovvero nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione, ovvero nei confronti del soggetto o dello studio professionale il cui professionista affiliato o collaboratore stabile sia incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione. Art. 6 (Condizioni per l ammissibilità della spesa) 1. Le spese sono ammissibili a contributo qualora dalla certificazione risulti il rispetto delle seguenti condizioni: a) Il certificatore all atto dell assunzione dell incarico ha informato l impresa in ordine all insussistenza a suo carico delle condizioni di incompatibilità previste dall articolo 5; b) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico presso l impresa ha provveduto a: 1. prendere atto del provvedimento di concessione del contributo e della corrispondenza intercorsa tra il beneficiario e l Amministrazione; 2. esaminare la documentazione contabile e amministrativa prodotta dall impresa a comprova delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto. c) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico ha verificato che: 1. le spese rendicontate (con l eccezione dei costi del personale interno e delle spese generali calcolate con modalità forfettaria) sono comprovate da documenti validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente; 2 tali documenti (fatture, parcelle, contratti, ecc.) sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato; 3. le spese sono sostenute dopo la presentazione della domanda per iniziative avviate dopo la presentazione della stessa; 4. vi è una piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa; 5. le ore di impegno registrate nei diari del personale trovano corrispondenza piena con quanto rilevabile dai pertinenti documenti dell impresa (1) ; 6. i costi sostenuti sono ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e sono stati correttamente imputati alle voci di spesa, coerentemente con il progetto approvato dall Amministrazione regionale, nei limiti autorizzati; 7. il pagamento integrale delle spese è comprovato da regolare documentazione contabile (estratti bancari; libro giornale; eventuale quietanza dei fornitori in aggiunta a ulteriore documentazione contabile) allegata alla rendicontazione; 8. le spese sono riferibili temporalmente al periodo stabilito di realizzazione del progetto;

9. dalla documentazione acquisita risulta che materiali e strumenti acquistati per il progetto sono stati consegnati presso la sede di realizzazione stabilita; 10. sui documenti originali di spesa è stato apposto il previsto timbro di annullamento che indica che il titolo è stato utilizzato per l erogazione del contributo ai sensi della normativa in parola. 2. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, distinte per ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché l importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione. 3. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a dichiarare di non avere e di non aver avuto rapporti con l impresa o con imprese comunque collegate, che possono comprometterne l indipendenza nello svolgimento dell attività di verifica e certificazione delle spese, nonché di avere puntualmente verificato che analoga condizione ricorre per ogni soggetto incaricato anche della parziale trattazione o verifica della documentazione relativa alla certificazione. 4. E ammissibile a contributo la certificazione redatta su apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di (2) attività produttive da pubblicarsi sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. (1) Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). (2) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). Art. 7 (Intensità dell aiuto e spese ammissibili) 1. I contributi per la certificazione sono concessi entro il limite massimo di 2.500,00 Euro secondo i parametri di cui all Allegato C. (1) 2. E ritenuta spesa ammissibile quella relativa alla sola prestazione dell attività di certificazione, regolarmente fatturata e spesata dall impresa. (1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). Art. 8 (Procedimento contributivo) 1. La domanda di contributo a valere sulle spese di certificazione è presentata in uno con la domanda di contributo relativa ai canali contributivi di cui all articolo 1, ed il procedimento è disciplinato dalla normativa medesima.

2. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di (1) attività produttive ed è pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2). (1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). (2) Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). Art. 9 (Disciplina transitoria) 1. Nell ipotesi di cui all articolo 4, comma 2 le imprese già utilmente ammesse a contributo sui canali contributivi di cui all articolo 1, prima che sia disposta l erogazione finale a saldo possono presentare domanda separata di contributo, il quale assume natura accessoria rispetto al contributo già concesso. (1) 2. La domanda di cui al comma 1, è presentata al Servizio della Direzione centrale attività produttive cui è attribuita la gestione della domanda di contributo principale, entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. (1) 3. La domanda è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 4. La relazione relativa alla domanda di certificazione, se ad essa non allegata, deve pervenire al Servizio di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, pena l archiviazione della domanda. (1) 5. Se la rendicontazione non è stata ancora depositata, la domanda di contributo per la certificazione è presentata unitamente alla rendicontazione. La relazione, se non allegata alla domanda, è presentata al Servizio di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, pena l archiviazione della domanda. (1) 6. Se la documentazione prodotta è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all integrazione. 7. Il Servizio competente comunica l avvio del procedimento (2). 8. L impresa richiedente è tenuta altresì ad inviare al Servizio competente nei termini dallo stesso assegnati la documentazione comprovante la spesa sostenuta per la certificazione. 9. Il Servizio, ove il contributo concesso ai sensi dell articolo 1, risulti liquidabile, provvede alla determinazione, concessione e liquidazione del contributo per la certificazione, ai sensi dell articolo 7 (3).

10. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere soddisfatte a valere sulle risorse disponibili nell esercizio successivo. (1) Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). (2) Parole soppresse da art. 4, c. 2, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). (3) Parole sostituite da art. 4, c. 3, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). Art. 10 (Archiviazione, annullamento e revoca) 1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 9, commi 4 e 5, la domanda di contributo è archiviata se la documentazione richiesta, ai sensi dell articolo 9, commi 6 e 8, è presentata oltre il termine assegnato dal Servizio competente per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. 2. Il provvedimento di concessione dell incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero in ogni altro caso in cui venga a decadere il diritto all incentivo concesso ai sensi della normativa richiamata all articolo 1 e relativa disciplina di attuazione. Art. 11 (Obblighi dei beneficiari) 1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento. 2. I beneficiari degli incentivi devono in particolare conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. Art. 12 (Informazioni sul procedimento) 1. Ai sensi dell articolo 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, l Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo: a) l oggetto del procedimento; b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell istruttoria; c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati; d) l Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia; e) i termini per la presentazione della rendicontazione, per la concessione e per l erogazione dell incentivo. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato

allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore interessato. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A) (1) (riferito agli articoli 2 comma 2, e 3 commi 2 e 3) SETTORI DI ATTIVITA E TIPOLOGIE DI AIUTO RELATIVI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME <<DE MINIMIS<< E DEFINIZIONE DI <<IMPRESA UNICA>> AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti de minimis : a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. 2. Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi: a) aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 3. In conformità all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. 4. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion

fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 5. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. (1) Allegato sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52). (ABROGATO) Allegato B (1) (Riferito all articolo 3 comma 4) (1) Allegato abrogato da art. 6, c. 1, DPReg. 11/12/2014, n. 0235/Pres. (B.U.R. 24/12/2014, n. 52).

(1)(2) Allegato C (1) Allegato aggiunto da art. 5, c. 1, DPReg. 25/10/2011, n. 0251/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45). (2) Allegato sostituito da art. 2 c. 1, DPReg. 20/4/2012, n. 093/Pres. (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).