REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE STUDENTESCHE SENATO ACCADEMICO Delibera n. 22 del 14/09/2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 32 del 14/09/2016 DECRETO RETTORALE ALBO UFFICIALE DI ATENEO Emanato con D. R. n. 3587 del 27/09/2016 Prot. n. 74069 del 27/09/2016 Pubblicato mediante affissione all Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 1241 del 27/09/2016 Prot. n. 74252 ENTRATA IN VIGORE In vigore dal 28/09/2016 NOTE STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO AREA DI INTERESSE AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI SETTORE ORIENTAMENTO, PROMOZIONE E PLACEMENT Regolamenti attività didattiche e studenti 1
DECRETO N. 3587/2016 Del 27/09/2016 IL RETTORE VISTO il Regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche emanato con D.R. n. 4417 del 3 dicembre 2015; RAVVISATA la necessità di apportare modifiche a detto regolamento; VISTE le delibere n. 22 del 14 settembre 2016 del Senato Accademico e n. 32 del 14 settembre 2016 del Consiglio di Amministrazione con cui sono state approvate le modifiche al Regolamento per attività culturali e formative studentesche ; è emanato il seguente: DECRETA REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE STUDENTESCHE TITOLO I VIAGGI E SOGGIORNI DI STUDIO DEGLI STUDENTI ART. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) L Ateneo offre agli studenti l opportunità di integrare la propria preparazione accademica con viaggi e soggiorni di studio presso Università, Istituzioni pubbliche o private e Aziende italiane o straniere. Il periodo di permanenza finanziabile presso gli Enti esterni non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 2 mesi ad eccezione dei soggiorni già previsti in convenzioni e/o accordi stipulati. Tale periodo deve essere finalizzato all approfondimento di tematiche coerenti con il percorso formativo dello studente (frequenza di biblioteche, laboratori, reparti clinici o quant altro attiene al conseguimento del titolo accademico). Gli studenti devono proporre un progetto formativo che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio del Corso di studi di appartenenza e formalmente accettato dall istituzione ospitante. Nel caso di permanenza presso Università o Istituzione straniera è richiesta la conoscenza della lingua ufficiale del Paese di destinazione o di una lingua veicolare. ART. 2 (Destinatari) Possono partecipare al suddetto programma di viaggi e soggiorni di studio tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio, attivato presso le Scuole dell'università degli Studi di Palermo, non oltre il secondo anno fuori corso, che alla data di emanazione del presente avviso, abbiano acquisito: 90 CFU se iscritti a corsi di laurea triennale; 60 CFU se iscritti a corsi di laurea magistrale; 150 CFU se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico; Il viaggio deve essere concluso prima della laurea pena la non erogazione del contributo. 2
ART. 3 - (Contributo finanziario) Agli studenti viene assegnato un contributo finanziario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, qualificato ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. c del Tuir, per le spese di soggiorno e trasferimento per e dalla sede di destinazione. L entità del contributo è stabilita sulla base del merito e può variare in relazione al differenziato costo della vita del paese di destinazione e alla durata del soggiorno, secondo criteri individuati dalla Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e soggiorni di studio degli studenti. Per fruire del contributo lo studente, al suo ritorno, deve far pervenire all Ufficio competente una attestazione rilasciata dalla struttura ospitante che confermi l avvenuta realizzazione del programma di viaggio e soggiorno. Qualora, per qualsiasi motivo, lo studente dovesse interrompere la permanenza, ne deve dare immediata comunicazione scritta all Ufficio competente e, in tal caso, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. ART. 4 - (Modalità di presentazione della domanda) Annualmente, l Ufficio competente, d intesa con la Commissione, cura la pubblicazione del bando per l anno in corso. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e inoltrata via internet tramite l applicazione predisposta sul sito dell Università www.unipa.it, accedendo al portale degli studenti. La domanda, prodotta dal sistema informatico, viene considerata valida, ai fini della selezione, se stampata, firmata e presentata secondo una delle modalità previste dal bando. ART. 5 - (Selezione e graduatoria) Fermo restando il numero di CFU richiesti quale requisito d accesso, (90 CFU per gli studenti iscritti ad una laurea triennale, 60 CFU per gli studenti iscritti ad una laurea magistrale e 150 CFU per gli studenti iscritti ad una laurea a ciclo unico), la selezione deve prevedere l attribuzione del punteggio secondo i criteri di merito calcolati in base alla seguente formula: n CFUSuperati Media 70 * 30* aritmetica 0.2* n lodi n CFU Previsti 30 Si stileranno tre distinte graduatorie provvisorie, una relativa agli studenti di lauree triennali, una relativa agli studenti di lauree magistrali e una relativa agli studenti di lauree a ciclo unico che verranno rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo. Le graduatorie definitive, dopo l approvazione, saranno rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Non saranno accordate richieste di contributo per viaggi e soggiorni di studio in Italia e all estero conclusi prima della data di emanazione del bando. ART. 6 - (Erogazione del contributo) Lo studente, al ritorno del viaggio, deve presentare all Ufficio competente un attestato comprovante l attività effettivamente svolta, rilasciato dalla struttura ospitante, i biglietti di viaggio, le relative carte d imbarco e una relazione finale dell attività svolta. La gestione di ogni rapporto con eventuali agenzie di viaggio è demandata completamente allo studente. Ogni studente non può ricevere più di un contributo nell arco di tutta la sua carriera universitaria. Il finanziamento attribuito deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione e deve essere finalizzato esclusivamente a quanto pervenuto 3
nella richiesta. Il contributo viene erogato al ritorno del viaggio, ai sensi della normativa vigente e dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta, con accredito su conto corrente personale (norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari). ART. 7 - (Organo preposto all assegnazione del contributo) L organo preposto all assegnazione del contributo è la Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e soggiorni di studio degli studenti composta dai componenti della Commissione Didattica e Ricerca del Consiglio di Amministrazione con l integrazione del Delegato del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti ed alle politiche relative al diritto allo studio e dei rappresentanti degli studenti al Senato Accademico. Il Responsabile del procedimento è normalmente individuato nel Responsabile dell U.O.B. Iniziative Culturali, sociali e contro la criminalità organizzata e partecipa alle riunioni della Commissione in qualità di Segretario della stessa. TITOLO II SCAMBI CULTURALI INTERUNIVERSITARI BILATERALI ART. 8 - (Finalità) L Università degli Studi di Palermo concorre al finanziamento di progetti per attività culturali e sociali finalizzate alla realizzazione di momenti di confronto e interscambio fra Associazioni Studentesche dell Ateneo palermitano e Associazioni di Università italiane e/o straniere. ART. 9 - (Soggetti richiedenti) La richiesta di utilizzazione del contributo può essere presentata esclusivamente da Associazioni studentesche iscritte all apposito Albo A di questo Ateneo. ART. 10 - (Obiettivi dei progetti) Le richieste presentate dalle Associazioni devono soddisfare i seguenti criteri: a) Il progetto deve avere una chiara valenza culturale; b) Il progetto presentato dall Associazione deve prevedere una reciprocità con l Associazione partner con cui si programma l interscambio (requisito indispensabile per accedere al finanziamento). ART. 11 - (Modalità di presentazione della domanda) La richiesta di finanziamento, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell Associazione proponente e deve essere consegnata secondo una delle modalità previste nel bando. La richiesta deve contenere: 1. l indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, quella delle relative spese, quella del periodo di svolgimento e quella delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; 2. piano finanziario comprendente la previsione di eventuali contributi di enti pubblici, privati e degli stessi studenti. Per ogni voce di spesa relativa a prestazioni acquisibili da più fornitori dovranno essere allegati i preventivi in originale; 3. l indicazione delle eventuali modalità di selezione degli studenti che dovranno rispondere a criteri oggettivi e adeguatamente dettagliati. Ogni associazione può richiedere il finanziamento di un solo progetto. 4
ART. 12 - (Assegnazione dei contributi) I contributi sono riservati esclusivamente per sostenere i costi degli studenti dell Ateneo di Palermo e sono assegnati alle associazioni richiedenti con divieto di estensione ad associazioni o enti diversi, anche se collegati alle prime. Qualora il numero degli studenti partecipanti allo scambio dovesse risultare, al momento della partenza, inferiore a quello preventivato, il contributo deve essere decurtato proporzionalmente. Le determinazioni della Commissione in ordine alle richieste presentate devono essere rese pubbliche esclusivamente tramite il portale di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica. ART. 13 - (Organo preposto all assegnazione del contributo) L organo preposto all assegnazione del contributo è la Commissione di Ateneo di cui all art.7. TITOLO III VISITE DIDATTICHE ART. 14 - (Finalità ed ambito di applicazione) Sono considerate, in questo titolo, le visite correlate all offerta didattica e proposte dai singoli docenti, d intesa con gli studenti. Le visite didattiche devono essere coerenti con il programma della disciplina cui fanno riferimento e funzionali all approfondimento della stessa. I docenti promotori delle iniziative devono presentare le proposte al Consiglio del Dipartimento di riferimento del corso di studio in cui è incardinato l insegnamento inerente alla proposta. I Consigli di Dipartimento deliberano in merito alle proposte didattiche presentate e ne curano la trasmissione, unitamente all estratto di verbale contenente il punto all ordine del giorno della delibera adottata e ad una relazione dalla quale si evincano i criteri di selezione delle proposte esaminate, secondo una delle modalità previste dal bando. ART. 15 - (Misure attuative) La durata delle visite non dovrà superare i 5 giorni lavorativi per le mete nazionali ed europee e 8 giorni lavorativi per le mete extraeuropee. Non saranno prese in considerazione domande che non siano approvate e trasmesse dai Dipartimenti entro i termini stabiliti attenendosi conformemente a quanto dettagliatamente previsto dal bando. L elenco delle richieste pervenute dai Dipartimenti opportunamente motivate e strettamente attinenti a ciascuno degli obiettivi formativi della specifica disciplina, deve riportare un ordine di priorità che viene utilizzato dalla Commissione come elemento di valutazione nel caso in cui i fondi disponibili non dovessero risultare sufficienti per far fronte a tutte le richieste. Viene data priorità alle visite didattiche previste all interno delle schede di trasparenza dei relativi insegnamenti, correlate ad attribuzione di CFU e nel manifesto degli studi. Gli studenti possono partecipare a visite didattiche extracurricolari per numero di giorni lavorativi non superiore a sette Un docente può risultare referente di una sola visita didattica per ogni corso di studio. In caso di riduzione del numero effettivo dei partecipanti e/o della durata del viaggio, il finanziamento verrà proporzionalmente ridotto. Eventuali deroghe motivate potranno essere autorizzate dalla Commissione. ART. 16 - (Organo preposto all assegnazione del contributo) L organo preposto all assegnazione del contributo è la Commissione di Ateneo di cui all art.7. 5
ART. 17 (Norme finali e transitorie) Le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento, si intendono annullate. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell Albo ufficiale di Ateneo. IL RETTORE F.to Prof. Fabrizio Micari 6