COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. Del [1 ottobre 2008]



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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, DECISIONE DELLA COMMISSIONE Del [1 ottobre 2008] relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Caso COMP/39181 Cere per candele (I testi in lingua francese, inglese, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) da notificare a: ENI S.p.A. Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A. ed Exxon Mobil Corporation H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH e Hansen& Rosenthal KG Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG MOL Nyrt. Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A. e Repsol YPF S.A. Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, IT IT

the Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum N.V. e the Shell Transport and Trading Company Limited RWE-Dea AG e RWE AG Total France S.A. e Total S.A. Parti di questo documento sono state redatte in maniera tale da evitare che informazioni riservate venissero rivelate; queste parti sono racchiuse in parentesi quadre [ ]. IT IT

INDICE 1. Introduzione...7 1.1. Destinatari...7 1.2. Sintesi dell'infrazione...8 2. Il settore industriale oggetto del procedimento...8 2.1. I prodotti...8 2.2. [ ]...9 2.3. Imprese interessate dal presente procedimento...9 2.3.1. Il gruppo ENI (ENI S.p.A.)...9 2.3.2. Il gruppo ExxonMobil (Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A., Exxon Mobil Corporation.)...10 2.3.3. Il gruppo Hansen & Rosenthal/Tudapetrol (Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH, Hansen & Rosenthal KG)...11 2.3.4. Il gruppo MOL (MOL Nyrt.)...13 2.3.5. Il gruppo Repsol (Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A., Repsol YPF S.A.)...14 2.3.6. Il gruppo Sasol (Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Limited)...14 2.3.7. Il gruppo Shell (Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Shell Deutschland Oil GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum N.V, the Shell Transport and Trading Company Limited)...15 2.3.8. Il gruppo RWE...18 2.3.9. Il gruppo Total (Total France S.A., Total S.A.)...18 2.4. Altri operatori di mercato...19 2.5. Descrizione del mercato...19 2.5.1. L'offerta...19 2.5.2. La domanda...20 2.5.3. Commercio tra Stati membri...20 3. Procedura...20 3.1. L'indagine della Commissione...20 3.2. Comunicazione degli addebiti e audizione orale...22 IT 3 IT

4. Descrizione dei fatti...23 4.1. Principi di base e funzionamento del cartello...24 4.2. Descrizione particolareggiata delle riunioni tecniche...28 5. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE AL PRESENTE CASO...64 5.1. Applicabilità del trattato e dell'accordo SEE...64 5.2. Giurisdizione...67 5.3. Natura dell'infrazione nel caso di specie...67 5.3.1. Principi...67 5.3.2. Applicazione...71 5.4. Infrazione unica e continuata...83 5.4.1. Principi...83 5.4.2. Applicazione...86 5.4.3. Il caso ENI...93 5.5. Attuazione...93 5.6. Restrizione della concorrenza...94 5.7. Effetti sugli scambi tra gli Stati membri e tra le Parti contraenti del SEE...95 5.8. Applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE...96 5.9. Argomentazioni di carattere economico...97 5.10. Conclusioni relative all'applicazione dell'articolo 81 del trattato e all'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE...100 6. Destinatari del presente procedimento...101 6.1. Principi relativi ai destinatari...101 6.2. Applicazione...105 6.2.1. Il gruppo ENI...105 6.2.2. Il gruppo ExxonMobil...106 6.2.3. Il gruppo Hansen & Rosenthal/Tudapetrol...111 6.2.4. Il gruppo MOL...113 6.2.5. Il gruppo Repsol...119 6.2.6. Il gruppo Sasol...125 6.2.7. Il gruppo Shell...131 IT 4 IT

6.2.8. Il gruppo RWE...137 6.2.9. Il gruppo Total...142 6.3. Conclusioni in merito ai destinatari...149 7. Durata dell'infrazione e termini di prescrizione...150 7.1. Inizio dell'infrazione per ciascuna impresa...150 7.2. Fine dell'infrazione per ciascuna impresa...151 7.3. Conclusioni sulla durata dell'infrazione relativamente alle cere di paraffina...154 7.4. Conclusioni sulla durata dell'infrazione relativamente ai petrolati...155 7.5. Applicazione dei termini di prescrizione...156 8. Rimedi...157 8.1. Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003...157 8.2. Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003...158 8.3. Orientamenti in materia di ammende...158 8.4. Importo di base delle ammende...159 8.4.1. Metodo...159 8.4.2. Valore delle vendite...160 8.4.3. Gravità...162 8.4.4. Durata...165 8.4.5. Percentuale da applicare per l'importo supplementare...167 8.4.6. Calcolo e conclusioni in merito agli importi di base...168 8.5. Adeguamenti dell'importo di base...169 8.5.1. Circostanze aggravanti...169 8.5.2. Circostanze attenuanti...172 8.5.3. Effetto dissuasivo...177 8.5.4. Conclusioni in merito agli importi di base adeguati...179 8.6. Applicazione della soglia del 10% del fatturato...180 8.7. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002...180 8.7.1. Shell...181 8.7.2. Sasol...182 8.7.3. Repsol...184 8.7.4. ExxonMobil...185 IT 5 IT

8.7.5. RWE...185 8.7.6. Conclusioni sull'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevoledel 2002...187 8.8. Importi delle ammende da infliggere nel quadro della presente decisione...187 8.8.1. Il gruppo ENI...187 8.8.2. Il gruppo ExxonMobil...188 8.8.3. Hansen & Rosenthal...188 8.8.4. Tudapetrol...188 8.8.5. Il gruppo MOL...188 8.8.6. Il gruppo Repsol...188 8.8.7. Il gruppo Sasol...188 8.8.8. Il gruppo Shell...189 8.8.9. Il gruppo RWE...189 8.8.10. Il gruppo Total...189 8.9. Capacità contributiva...189 ALLEGATO...198 IT 6 IT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE Del [1 ottobre 2008] relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Caso COMP/39181 Cere per candele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 1, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 23, paragrafo 2, vista la decisione della Commissione del 25 maggio 2007 di avviare un procedimento nel presente caso, dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti mossi dalla Commissione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE 2, sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, vista la relazione finale del consigliere auditore sul presente caso 3, considerando quanto segue: 1. INTRODUZIONE 1.1. Destinatari (1) I destinatari della presente decisione sono le seguenti persone giuridiche appartenti alle imprese sottoindicate: (1) ENI S.p.A.; 1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. [Normativa modificata, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).] 2 GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. [Normativa modificata dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).] 3 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 15. IT 7 IT

(2) Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A. ed Exxon Mobil Corporation; (3) H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH e Hansen& Rosenthal KG; (4) Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG; (5) MOL Nyrt.; (6) Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A. e Repsol YPF S.A.; (7) Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited; (8) Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, the Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum N.V. e the Shell Transport and Trading Company Limited; (9) RWE-Dea AG e RWE AG; (10) Total France S.A. e Total S.A. 1.2. Sintesi dell'infrazione (2) I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un'infrazione unica, complessa e continuata all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE, che ha interessato il territorio SEE e che è consistita in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Nel caso di Dea ( successivamente Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol e Total essa è consistita altresì nel ripartire i clienti e il mercato. Nel casi di Dea ( successivamente Shell), ExxonMobil, Sasol e Total essa ha riguardato altresì la vendita di petrolati ai consumatori finale sul mercato tedesco. 2. IL SETTORE INDUSTRIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 2.1. I prodotti (3) Il comportamento anticoncorrenziale descritto nella presente decisione riguarda i mercati delle cere di paraffina (e per le imprese individuate nel punto (1) dei petrolati. Tutti questi prodotti sono fabbricati nelle raffinerie a partire da petrolio greggio. (4) Le cere di paraffina comprendono sia le cere di paraffina completamente raffinata che le cere di paraffina semiraffinata (a seconda del contenuto di petrolio) nonché le cere sottoposte a idrofinitura, le miscele di cere, le paraffine speciali e le cere di paraffina dura. Esse vengono utilizzate nella fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell'industria automobilistica, come pure nelle industrie della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e della gomma da IT 8 IT

masticare. In Europa, il 60-70% della cera di paraffina viene utilizzata per la produzione di candele. (5) I petrolati sono materie prime necessarie per la fabbricazione delle cere di paraffina e vengono fabbricati nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione delle basi lubrificanti dal petrolio greggio. Essi vengono altresì venduti ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli truciolati. 2.2. [ ] (6) [ ] 2.3. Imprese interessate dal presente procedimento 2.3.1. Il gruppo ENI (ENI S.p.A.) 4 (7) ENI è una società internazionale che opera nel settore petrolifero, nei settori del gas naturale, dell'elettricità, dell'ingegneria e dell'edilizia e nel settore petrolchimico. Le tre divisioni commerciali principali di ENI sono: Exploration & Production, Gas & Power e Refining & Marketing [rispettivamente: "Prospezione & produzione", "Gas & energia elettrica", "Raffinazione & commercializzazione"]. ENI S.p.A. è la società capofila del gruppo ENI. (8) Dal 1977 fino al 2002 le vendite delle cere di paraffina e di petrolati erano realizzate da AgipPetroli S.p.A.. A partire dal 1997 AgipPetroli S.p.A. è stata una controllata al 100% di ENI S.p.A. e prima di quella data era di proprietà al 99,9%-100% di Agip S.p.A., la quale a sua volta era di proprietà al 100% di ENI S.p.A. Dal 1 gennaio 1998 Agip S.p.A. è stata assorbita da ENI S.p.A. Anche AgipPetroli S.p.A. è stata assorbita da ENI S.p.A. il 31 dicembre 2002 e ha quindi cessato di esistere. A partire dal 1 gennaio 2003 la divisione "Refining & Marketing" di ENI è stata incaricata delle vendite delle cere di paraffina e dei petrolati. (9) Dal 1975 al 1992 ENI è stata di proprietà dello Stato italiano attraverso il ministero delle Partecipazioni statali. Nel 1992 è stata trasformata in società per azioni e il 100% del suo capitale sociale è stato trasferito al ministero del Tesoro. In seguito è stato avviato un graduale processo di privatizzazione dell'azienda e oggi il ministero dell'economia e delle Finanze detiene il 20,31% delle azioni di ENI. (10) Il fatturato totale del gruppo ENI a livello mondiale ammontava secondo ENI a 87 256 000 000 di EUR nel 2007. Il valore medio delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo ENI a [10-30 million] EUR nel 2002-2004. (11) Tra le persone che erano incaricate della gestione dell'attività commerciale di ENI nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano ENI nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 5 : [ ] 4 5 IT 9 IT

(12) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo ENI che hanno partecipato al cartello sono denominate "ENI". 2.3.2. Il gruppo ExxonMobil (Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A., Exxon Mobil Corporation.) 6 (13) ExxonMobil è una società che opera nel settore dell'energia a livello mondiale. La società capofila del gruppo è Exxon Mobil Corporation, che ha sede negli Stati Uniti. L'attuale struttura societaria del gruppo ExxonMobil è il risultato di una serie di sviluppi e trasformazioni dell'azienda avvenuti in più fasi, la principale delle quali è la concentrazione tra Exxon e Mobil del 1999. (14) Prima di tale concentrazione sia Exxon che Mobil erano attive nel mercato delle cere di paraffina e dei petrolati in Europa. Il gruppo Exxon era e rimane attivo nel settore commerciale delle cere attraverso una serie di affiliate, quali: Esso N.V./S.A. (Belgio), Esso Societé Anonyme Française (Francia), Esso Deutschland GmbH (Germania), Esso Nederland B.V. (Paesi Bassi) ed Esso Petroleum Company, Limited (Regno Unito). (15) Mobil era attiva nel settore delle cere in gran parte dei paesi europei attraverso una serie di affiliate, quali: Mobil Oil B.V. (Belgio), Mobil Oil Française (Francia), Mobil Schmierstoff GmbH (Germania), Mobil Oil B.V. (Paesi Bassi), Mobil Oil AG (Germania), Mobil Oil Company Ltd (Regno Unito) e Mobil Services Company Ltd (Regno Unito). (16) Tra l'agosto del 1996 e il novembre 2000 le attività commerciali di Mobil nel mercato delle cere sono state conferite a una joint venture costituita con BP. [ ] (17) Nel 2000 la joint venture Mobil/BP è stata sciolta. Lo scioglimento era condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione alla futura concentrazione tra Exxon e Mobil 7. In conseguenza dello scioglimento, BP ha acquisito il controllo esclusivo delle attività che erano della joint venture Mobil/BP nel settore dei carburanti e di alcune parti del settore dei lubrificanti. Per quel che riguarda il settore delle cere, BP ha rilevato il controllo di alcune raffinerie mentre il resto delle attività del settore è rimasto sotto il controllo di Mobil 8. (18) Dopo la concentrazione, avvenuta nel 1999, il gruppo ExxonMobil (che ha riunito le due aziende) ha continuato a essere attivo nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati. [ ] Come tutte le aziende del gruppo ExxonMobil, EMPC forma parte di una catena di controllate e intermedie facenti capo a Exxon Mobil Corporation. (19) Il fatturato totale del gruppo ExxonMobil a livello mondiale ammontava secondo ExxonMobil a 261 656 000 000 EUR) nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo ExxonMobil a [10-30 million] EUR negli anni 2000-2002. Il valore medio annuale delle vendite di petrolati a clienti finali in 6 7 8 V. caso n. COMP/M.1822 Mobil/JV Dissolution. IT 10 IT

Germania era pari secondo ExxonMobil a [<5 million] EUR nel negli anni 2000-2001 9. (20) Tra le persone che erano incaricate della gestione dell'attività commerciale del gruppo ExxonMobil nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano ExxonMobil nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 10 : - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] 11 (21) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo ExxonMobil che hanno partecipato al cartello sono denominate "ExxonMobil". 2.3.3. Il gruppo Hansen & Rosenthal/Tudapetrol (Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH, Hansen & Rosenthal KG) 12 (22) Il gruppo Hansen & Rosenthal ("Hansen & Rosenthal") è attivo a livello mondiale nel settore dei prodotti derivati dal petrolio. Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG ("Tudapetrol") agiva come società di vendita e distribuzione delle cere di paraffina e dei petrolati per Hansen & Rosenthal. L'indagine ha rivelato che Hansen & Rosenthal e Tudapetrol sono due imprese distinte e indipendenti; tuttavia, alla luce degli stretti legami personali (come precisato più avanti, uno dei soci accomandatari di Tudapetrol, [ ], lavorava anche presso Hansen & Rosenthal) e dei rapporti nella distribuzione tra le due aziende, esse sono in appresso denominate "H&R/Tudapetrol". Le due sedi principali del gruppo H&R/Tudapetrol sono in Germania, ad Amburgo e a Salzbergen. (23) H&R/Tudapetrol ha avviato la sua attività nel settore delle cere di paraffina il 24 marzo 1994, quandohansen & Rosenthal KG ha rilevato, congiuntamente con altri, una raffineria (SRS GmbH) per la produzione di lubrificanti situata a Salzbergen (Germania) dalla Wintershall AG, una controllata di BASF, e l'ha trasformata in una società di produzione. 9 10 11 12 IT 11 IT

(24) La raffineria di Salzbergen (SRS GmbH) è gestita dalla H&R Chemisch- Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, una controllata al 100% di H&R ChemPharm GmbH. H&R ChemPharm GmbH è a sua volta interamente controllata da H&R Wasag AG. L'azionista principale di H&R Wasag AG è H&R Beteiligung GmbH (le restanti quote azionarie sono suddivise tra numerosi proprietari) 13. H&R Beteiligung GmbH è a sua volta di proprietà di H&R Wax Company Vertrieb GmbH, che è una controllata al 100% di Hansen & Rosenthal KG (la società capofila di Hansen & Rosenthal). (25) Inizialmente le cere di paraffina e i petrolati erano distribuiti da Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, che è una società indipendente (i cui Komplementäre [soci accomandatari] sono [ ], e il cui Kommanditist [socio accomandante] è Finn Nils Hansen). Alla data del 1 maggio 2000 le attività di distribuzione sono state trasferite a H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG, e dal 1 gennaio 2001 la distribuzione viene gestita da H&R Wax Company Vertrieb GmbH, una controllata al 100% di Hansen & Rosenthal KG. L'indagine, tuttavia, ha rivelato che Tudapetrol, pur avendo in larga misura cessato l'attività nel settore delle cere di paraffina alla data del 1 maggio 2000, ha però conservato alcuni clienti di tali prodotti 14. (26) Il fatturato totale di Hansen & Rosenthal a livello mondiale ammontava secondo Hansen & Rosenthal a [<1000 million] di EUR nel 2007. Il valore medio delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Hansen & Rosenthal a [20 40 million] EUR nel 2002-2004. (27) Il fatturato totale di Tudapetrol a livello mondiale ammontava secondo Tudapetrol a [200 400 million] di EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Tudapetrol a [<10 million] EUR negli anni 1999-2001. (28) Tra le persone che erano incaricate della gestione dell'attività commerciale del gruppo H&R/Tudapetrol nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano H&R/Tudapetrol nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 15 : - [ ] - [ ] - [ ] (29) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo Hansen & Rosenthal/Tudapetrol che hanno partecipato al cartello sono denominate "H&R/Tudapetrol". 13 14 15 IT 12 IT

2.3.4. Il gruppo MOL (MOL Nyrt.) 16 (30) MOL è una delle principali aziende integrate nel settore petrolifero e del gas dell'europa centrale e orientale, oltre che la maggiore società dell'ungheria in termini di entrate ricavate dalle vendite. Tra i prodotti e servizi che offre figurano, tra l'altro, autogas, bitumi, prodotti chimici, carburanti, gas di petrolio liquefatto (GPL) e lubrificanti. (31) MOL Nyrt. 17 non esisteva, nella sua forma attuale, prima del 1991, anno della sua costituzione con decreto del governo ungherese. (32) A partire dal 1 aprile 2002 le vendite di paraffina, sia sul mercato interno che all'esportazione, sono realizzate da MOL Rt. (oggi MOL Nyrt.: ai fini della presente decisione viene denominata solamente "MOL Nyrt."). Dal 1991 al 1996 le vendite di paraffina sul mercato interno sono state realizzate da MOL Nyrt. e le vendite all'esportazione da Mineralimpex Kft. Dal 1996 al 2002 tanto le vendite sul mercato interno quanto quelle all'esportazione sono state effettuate da MOL-Chem Kft. Dal 30 maggio 1995 MOL Nyrt. è proprietaria di Mineralimpex Kft., che nel 1996 ha assunto la nuova ragione sociale "MOLTRADE-Mineralimpex Kft." (prima del 1995 Mineralimpex era una società indipendente di proprietà pubblica) 18. MOLTRADE- Mineralimpex Kft. è tuttora una controllata detenuta al 100% da MOL Nyrt. MOL Nyrt. è divenuta proprietaria di MOL-Chem Kft. nel 1992, ma ha venduto le sue azioni nel 2003 19. (33) Il fatturato totale del gruppo MOL a livello mondiale ammontava secondo MOL a 10 320 000 000 EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo MOL a [<10 million] EUR nel 2002-2004. (34) Tra le persone che in passato erano incaricate della gestione dell'attività commerciale di MOL nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano MOL nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 20 : - [ ] - [ ] (35) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo MOL che hanno partecipato al cartello sono denominate "MOL". 16 17 18 19 20 IT 13 IT

2.3.5. Il gruppo Repsol (Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A., Repsol YPF S.A.) 21 (36) Repsol YPF S.A: è un gruppo internazionale di società che operano nel settore petrolifero e del gas. Fino al 1 gennaio 2002 la società attiva all'interno del gruppo Repsol nella produzione e la vendita di cere di paraffina e di petrolati era Repsol (37) Repsol Derivados S.A. è stata di proprietà di Repsol Petróleo S.A. dal 1975 fino al 24 ottobre 2001, e di proprietà di Repsol Productos Asfalticos S.A., che ha assunto la nuova ragione sociale "Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A, dal 24 ottobre 2001 fino al 1 gennaio 2002. Il 1 gennaio 2002 Repsol Derivados S.A. è stata assorbita dal suo azionista unico Rylesa. Rylesa è a sua volta di proprietà di Repsol Petróleo S.A. Durante il periodo oggetto dell'indagine Repsol YPF S.A. possedeva una quota azionaria del 99,97% di Repsol Petróleo S.A.. Repsol YPF S.A. è la società capofila del gruppo Repsol. A partire dal 1 gennaio 2002 tutte le attività di produzione e vendita di cere di paraffina e di petrolati sono state realizzate da Rylesa. (38) Il fatturato totale del gruppo Repsol a livello mondiale ammontava secondo Repsol a 52 098 000 000 di EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Repsol a 10 779 214 EUR nel 2001-2003. (39) Tra le persone che sono/erano incaricate della gestione dell'attività commerciale di Repsol nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano Repsol nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 22 : - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] 23. (40) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo Repsol che hanno partecipato al cartello sono denominate "Repsol". 2.3.6. Il gruppo Sasol (Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Limited) 24 (41) Sasol è una società che opera nel settore dell'energia a livello mondiale, ed è attiva nel mercato europeo delle cere di paraffina e dei petrolati. Attualmente l'attività commerciale di Sasol nel mercato europeo delle cere di paraffina e dei petrolati è 21 22 23 24 IT 14 IT

gestita da Sasol Wax GmbH. Nel corso degli anni le società coinvolte nell'attività commerciale nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che hanno partecipato all'infrazione descritta nella presente decisione erano denominate TerHell, HOS, Schümann Sasol GmbH & Co. KG e Sasol Wax GmbH. (42) Sasol Wax GmbH è una controllata al 100% di Sasol Wax International AG (la cui ragione sociale in precedenza era "Schümann Sasol International AG"). Sasol Wax International AG è interamente di proprietà di Sasol Holding in Germany GmbH. Oggi, attraverso una serie di controllate, tutte le società del gruppo Sasol formano parte di una catena di controllate e intermedie facenti capo a Sasol Limited, che è la società capofila del gruppo Sasol. (43) Il fatturato complessivo mondiale del gruppo Sasol ammontava secondo Sasol a 10 439 000 000 di EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Sasol a [160-180 million] EUR negli anni 2002-2004. Il valore medio annuale delle vendite di petrolati a clienti finali in Germania era pari secondo Sasol a [5-10 million] EUR negli anni 2001-2003. (44) Tra le persone che sono/erano incaricate della gestione dell'attività commerciale di Sasol nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano Sasol nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 25 : - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] (45) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo Sasol che hanno partecipato al cartello sono denominate "Sasol". 2.3.7. Il gruppo Shell (Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Shell Deutschland Oil GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum N.V, the Shell Transport and Trading Company Limited) 26 (46) Il gruppo Shell è un gruppo di società che operano a livello mondiale nei settori petrolchimico e dell'energia. Le aziende del gruppo Shell che hanno partecipato all'infrazione descritta nella presente decisione sono sorte in seguito alla costituzione di una joint venture tra RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie ("RWE/Dea"), una controllata di RWE-Dea AG che a sua volta è una controllata di RWE AG, e Shell nel 2002. Qui di seguito vengono illustrate le rispettive strutture 25 26 IT 15 IT

societarie di RWE/Dea e di Shell prima che venisse realizzata la joint venture e la struttura societaria di Shell dopo la costituzione della joint venture. 2.3.7.1. RWE/Dea e Shell prima della costituzione della joint venture (47) Le attività di RWE/Dea nel settore petrolifero (incluso quello relativo alle cere) erano gestite da RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie (la cui ragione sociale in precedenza era "Deutsche Texaco AG"), una controllata di RWE AG (la società madre capofila del gruppo), e da una controllata al 100% di RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie denominata Dea Mineralöl GmbH (la cui ragione sociale in precedenza era "Dea Mineralöl AG"). Dal 31 dicembre 1988 al 2002 (anno in cui è stata costituita la joint venture con Shell), le attività di RWE/Dea nel settore petrolifero sono state gestite da Dea Mineralöl AG, che è il soggetto partecipante all'infrazione 2.3.7.2. Shell e RWE/Dea dopo la costituzione della joint venture (48) Il 2 gennaio 2002 27 Deutsche Shell GmbH assunse congiuntamente a RWE/Dea il controllo di Dea Minerlöl GmbH che quindi divenne una joint venture, ridenominata Shell & Dea Oil GmbH, riunendo le rispettive attività nei settori petrolifero e petrolchimico 28. Shell conferì a tale controllata comune le sue attività nel settore petrolifero in Germania, e di conseguenza Shell & Dea Oil GmbH comprendeva la totalità delle attività a valle ("downstream") nei settori petrolifero e petrolchimico, rispettivamente, di Shell e di RWE-Dea in Germania. Shell & Dea Oil GmbH (che nel 2003 ha assunto la nuova ragione sociale "Shell Deutschland Oil GmbH") era in origine una controllata comune al 50/50% di Deutsche Shell GmbH e di RWE-Dea AG für Mineralöl und Chemie, ma dal 1 luglio 2002 è di proprietà al 100% di Shell. (49) Dal 1 aprile 2004 le attività commerciali di Shell Deutschland Oil GmbH nel settore delle cere sono state trasferite alla sua controllata al 100% Shell Deutschland Schmierstoff GmbH. (50) Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), pur non essendo direttamente coinvolta nella produzione e/o la vendita delle cere, svolge però tuttora talune funzioni di "sede centrale" o ufficio direttivo, in quanto elabora la strategia di vendita, commercializzazione e fornitura per il comparto cere ed è formalmente responsabile della fissazione dei prezzi. Nel corso dell'intero periodo interessato dall'infrazione SIPC era di proprietà al 100% di Shell Petroleum Company Limited (SPCO), la quale a sua volta era detenuta al 60% da Royal Dutch Petroleum Company N.V. (Paesi Bassi) e al 40% da Shell Transport and Trading Company plc (Regno Unito). (51) Se in origine le società madri capofila del gruppo Shell erano due, Royal Dutch Petroleum Company N.V. (Paesi Bassi) e Shell Transport and Trading Company plc (Regno Unito), dal 20 luglio 2005 il gruppo è di proprietà di un'unica società madre, the Royal Dutch Shell plc. Nella nuova struttura societaria Shell Petroleum N.V. è una controllata al 100% di the Royal Dutch Shell plc e funge da società holding per il resto del gruppo. Prima della ristrutturazione Shell Petroleum N.V. era una delle principali 27 28 Caso n. COMP/M.2389-Shell/Dea. IT 16 IT

società holding del gruppo Shell. Oggi tutte le società del gruppo Shell formano parte di una catena di controllate ed intermedie facenti capo a Royal Dutch Shell plc. (52) Come sottolineato da Shell nella risposta alla comunicazione degli addebiti, prima del 1 aprile 2004 l'attività commerciale nel settore delle cere veniva svolta da un'unica e medesima società, la quale tuttavia ha cambiato varie volte, nel corso degli anni, sia la ragione sociale che l'assetto azionario. Shell fa inoltre osservare che RWE e Shell non hanno "costituito" una nuova società in joint venture nel 2002, ma che la società Dea Mineralöl GmbH, già preesistente, e la relativa attività commerciale sono diventate di proprietà comune fino a quando il controllo esclusivo è stato trasferito da RWE alla Shell. Shell dichiara inoltre che, poiché Shell Deutschland Oil GmbH e Dea Mineralöl GmbH/AG sono la stessa società, non si può affermare correttamente che la prima impresa ha "rilevato la responsabilità" della seconda. La Commissione accoglie queste osservazioni e desidera chiarire che durante l'intero iter procedurale essa ha condiviso e tuttora condivide tale punto di vista; Dal momento quindi che non vi sono differenze sostanziali tra l'opinione di Shell e quella della Commissione sotto questo riguardo, nella presente decisione la Commissione continuerà a ricorrere alla stessa terminologia utilizzata nella comunicazione degli addebiti. (53) Il fatturato totale del gruppo Shell a livello mondiale ammontava secondo Shell a 259 600 000 000 di EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Shell a [10-30 million] EUR negli anni 2002-2004. Il valore delle vendite di petrolati a clienti finali in Germania era pari secondo Shell a [<5 million] EUR negli anni 2001-2003. (54) Tra le persone che sono/erano incaricate della gestione dell'attività commerciale di Shell nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e che rappresentavano Shell nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 29 : [ ] [ ] [ ] [ ] 30. (55) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo Shell (compresa Dea Mineralöl GmbH sia con questa denominazione sia con le denominazioni assunte successivamente, anche nel periodo anteriore alla costituzione della joint venture con Shell) che hanno partecipato al cartello sono denominate "Shell". 29 30 IT 17 IT

2.3.8. Il gruppo RWE 31 (56) Il gruppo RWE è un gruppo internazionale di servizi pubblici le cui attività fondamentali ("core business") nel settore della fornitura di energia comprendono la prospezione di giacimenti di gas, attività di produzione, commercio e vendita al dettaglio di energia elettrica e attività di rete. Attualmente il gruppo RWE non svolge alcuna attività commerciale relativa alle cere di paraffina e ai petrolati, dato che l'attività in questo settore è stata trasferita per intero al gruppo Shell nel 2002. (57) Le attività di RWE/Dea nel settore petrolifero (incluso quello relativo alle cere) erano gestite da RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie (la cui ragione sociale in precedenza era "Deutsche Texaco AG"), una controllata di RWE AG (la società madre capofila del gruppo), e da una controllata al 100% di RWE-Dea Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie denominata Dea Mineralöl GmbH (la cui ragione sociale in precedenza era "Dea Mineralöl AG"). Dal 31 dicembre 1988 al 2002 (anno in cui è stata costituita la joint venture con Shell), le attività di RWE/Dea nel settore petrolifero sono state gestite da Dea Mineralöl AG. (58) Il 2 gennaio 2002 32 Deutsche Shell GmbH e RWE AG hanno costituito una joint venture nella quale hanno riunito le rispettive attività nei settori petrolifero e petrolchimico 33. Il 1 luglio 2002 RWE/Dea ha trasferito tutte le azioni che deteneva nella joint venture (denominata Shell Deutschland Oil GmbH e successivamente Shell Deutschland Oil GmbH) al gruppo Shell: con lo scioglimento della joint venture, RWE ha cessato la sua attività commerciale nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati. (59) Il fatturato totale del gruppo RWE a livello mondiale ammontava secondo RWE a 42 507 000 000 EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Shell 34 a [10-30 million] EUR negli anni 1999-2001. Il valore medio annuale delle vendite di petrolati nel SEE era pari, sempre secondo Shell 35, a [<5 million] EUR negli anni 1999-2001. 2.3.9. Il gruppo Total (Total France S.A., Total S.A.) 36 (60) Il gruppo Total è un gruppo che opera nel settore dell'energia a livello mondiale; esso è il risultato, tra l'altro, di una serie di concentrazioni/acquisizioni che hanno interessato Total (Francia), Fina (Belgio) ed Elf (Francia). Total S.A. è la società madre del gruppo Total. L'azienda del gruppo che ha partecipato direttamente all'infrazione descritta nella comunicazione degli addebiti è Total France S.A., la quale apparteneva direttamente o indirettamente ( in misura superiore al 98 %) a Total S.A. durante l'intero periodo dell'infrazione. 37. 31 32 33 34 35 36 37 Caso n. COMP/M.2389-Shell/Dea. IT 18 IT

(61) Gli sviluppi aziendali del settore delle cere di paraffina e dei petrolati del gruppo Total risalgono agli anni '20, quando la Compagnie Française des Pétroles ha dato vita alla Compagnie Française de Raffinage ("CFR"). Il 20 dicembre 1985 CFR si è fusa con Total Compagnie Française de Distribution diventando la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France S.A. ("CRD-Total France"). Il 6 giugno 1991 CRD- Total France ha assunto la nuova ragione sociale "Total Raffinage Distribution S.A." ("TRD"); il 1 aprile 2002 TRD è stata rinominata TotalFinaElf France, per poi diventare, il 12 maggio 2003, Total France S.A. (62) Il 31 luglio 2005 Total France S.A. ha cessato l'attività nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati; oggi la produzione e la vendita dei prodotti di paraffina vengono realizzate da Total Lubrifiants, una società controllata da Total France S.A. (63) Il fatturato totale del gruppo Total a livello mondiale ammontava secondo Total a 158 752 000 000 di EUR nel 2007. Il valore medio annuale delle vendite di cere di paraffina nel SEE era pari secondo Total a [20-40 million] EUR nel 2002-2004. Il valore medio annuale delle vendite di petrolati in Germania era pari secondo Total a [<5 million] EUR nel 2001-2003 38. (64) Tra le persone che sono incaricate della gestione dell'attività commerciale di Total nel settore delle cere di paraffina e dei petrolati e/o che erano coinvolte nelle intese descritte nella presente decisione, o che erano a conoscenza di tali intese, figurano 39 : [ ] [ ] [ ] [ ] (65) Nella presente decisione, salvo diversa indicazione, le società del gruppo Total che hanno partecipato al cartello sono denominate "Total". 2.4. Altri operatori di mercato (66) Per quanto consta alla Commissione, i principali produttori di cere di paraffina che sono o che erano attivi nel mercato SEE sono i destinatari della presente decisione. Si registrano tuttavia anche importazioni di tali prodotti nel mercato SEE, provenienti soprattutto dalla Cina. 2.5. Descrizione del mercato 2.5.1. L'offerta (67) Le imprese coinvolte, fatta eccezione per H&R/Tudapetrol e Sasol, sono tra i principali operatori nel settore petrolifero. Le attività di H&R/Tudapetrol sono concentrate nel settore delle raffinerie di petrolio e quelle di Sasol nel settore delle 38 39 IT 19 IT

cere. Come è stato indicato nella comunicazione degli addebiti, le società coinvolte. considerate nel loro insieme, detengono una quota di circa il 75% del mercato delle cere di paraffina e dei petrolati. Questa stima non è stata contestata dalle parti nella nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti. (68) L'industria delle cere di paraffina è caratterizzata inoltre da massicce esportazioni realizzate da produttori cinesi verso l'europa e gli Stati Uniti. Gran parte di queste cere di paraffina sono state importate da [ ] società: [ ] e [ ] 40. 2.5.2. La domanda (69) La domanda di paraffina è soggetta in primo luogo a cicli stagionali con picchi di vendita in autunno, dato che la paraffina è utilizzata principalmente nell'industria delle candele e le vendite di questo prodotto aumentano nel periodo invernale. Questo è vero in particolare nei paesi dell'europa settentrionale, dove l'impiego delle candele registra un notevole incremento nei mesi invernali. 2.5.3. Commercio tra Stati membri (70) I prodotti cui si riferisce il presunto comportamento anticoncorrenziale vengono scambiati tra gli Stati membri del SEE in un mercato di dimensioni perlomeno europee. Di solito le imprese coinvolte fabbricano cere di paraffina e/o petrolati in uno o due siti di produzione in Europa ma commerciano tali prodotti nell'intero territorio del SEE o quantomeno realizzano tale commercio tra alcuni Stati membri. Non vi sono indicazioni che il comportamento anticoncorrenziale in esame abbia oltrepassato i confini del territorio SEE. Nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ha contestato il fatto che i prodotti cui si riferisce l'infrazione vengono commercializzati nell'intero SEE. (71) Nella comunicazione degli addebiti il valore di mercato per le cere di paraffina e i petrolati è stato stimato all'incirca a 485 milioni di EUR nel SEE nel 2004. Nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ha contestato tale stima. 3. PROCEDURA 3.1. L'indagine della Commissione (72) L'indagine della Commissione è stata avviata sulla base delle informazioni ricevute con una richiesta di immunità presentata a norma della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese 41 (la "comunicazione sul trattamento favorevole del 2002"). [ ] 42. [ ] 43. [ ] 44. 40 41 42 43 GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3. Il punto 28 della comunicazione recita: Dal 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. IT 20 IT

(73) [ ] 45. (74) Il [ ] la Commissione ha accordato a Shell l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 46. (75) Nei giorni 28 e 29 aprile 2005 la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi di Sasol (Germania), H&R/Tudapetrol (Germania), Esso/ExxonMobil (Paesi Bassi e Germania), Total (Francia), Repsol (Spagna), ENI (Italia) e MOL (Ungheria). (76) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [ ] afferma che nel corso degli accertamenti effettuati nella sua sede i suoi diritti fondamentali sono stati violati, dal momento che non è stato presentato un mandato di perquisizione 47. (77) La Commissione osserva anzitutto che [ ] non ha presentato ricorso contro la decisione di svolgere gli accertamenti e in secondo luogo che, dato che l'impresa non si è opposta agli accertamenti quanto questi sono stati effettuati, il diritto comunitario non impone la presentazione di un mandato di perquisizione. Solamente nel caso in cui l'impresa si opponga all'accertamento e si richieda pertanto l'assistenza delle autorità nazionali dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, è necessario che detta assistenza sia prestata in osservanza delle corrispondenti regole procedurali nazionali, le quali in taluni Stati membri possono prevedere il rilascio di un mandato di perquisizione da parte di una giurisdizione nazionale. (78) Dopo lo svolgimento di questi accertamenti la Commissione ha ricevuto da Sasol, Repsol e ExxonMobil richieste di immunità dalle ammende o, in subordine, di riduzione dell'importo delle ammende a norma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. (79) Sasol ha presentato richiesta di trattamento favorevole il [ ] 48. [ ] 49 e [ ] 50. (80) Repsol ha presentato richiesta di trattamento favorevole alla Commissione il [ ] 51. (81) ExxonMobil ha presentato richiesta di trattamento favorevole il [ ] 52, [ ] 53. [ ] 54.[ ] 55. [ ] 56. (82) [ ] 57. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 IT 21 IT

(83) Prima di inviare loro la comunicazione degli addebiti la Commissione ha inviato numerose richieste di informazioni alle imprese interessate dalla presente decisione 58. La Commissione ha inoltre indirizzato a MOL una decisione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 59. (84) Inoltre, la Commissione ha inviato richieste di informazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 60, a [imprese che non sono destinatarie di questa Decisione]. 3.2. Comunicazione degli addebiti e audizione orale (85) Il 25 maggio 2007 la Commissione ha avviato un procedimento nel presente caso e ha adottato una comunicazione degli addebiti mossi nei confronti di ENI S.p.A.; Esso Deutschland GmbH, Esso Nederland B.V., Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A. ed Exxon Mobil Corporation; Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, H&R ChemPharm GmbH, H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH, H&R Wax Company Vertrieb GmbH e Hansen& Rosenthal KG; MOL Nyrt.; Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A. (Rylesa), Repsol Petróleo S.A. e Repsol YPF S.A.; Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited; Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum N.V., the Shell Transport and Trading Company Limited e the Royal Dutch Shell plc; RWE-Dea AG e RWE AG; e infine Total France S.A. e Total S.A. (86) Tutte le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi nei loro confronti dalla Commissione. (87) [ ] (88) Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti [ ] e [ ] hanno espresso lamentele circa la struttura del fascicolo nonché quanto al fatto che le prove documentali erano consultabili soltanto nella lingua originale, che in qualche caso era [ ]. La Commissione osserva che il fascicolo è stato inviato nello stesso formato a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti e che spetta alle imprese interessate organizzare la loro difesa. La Commissione non è tenuta a fornire la traduzione degli elementi di prova 61. (89) Dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti e il ricevimento di quest'ultima da parte dei destinatari, la Commissione ha ricevuto da RWE una richiesta di immunità dalle ammende o, in alternativa, di riduzione dell'importo delle ammende 62. La 58 59 60 61 62 Cfr. il punto 46 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7, e causa T-25/95 e altre, Cimenteries CBR e a./commissione, punto 635. IT 22 IT

Commissione ha comunicato a RWE, [ ], che non poteva beneficiare dell'immunità dalle ammende e che, per quanto riguarda la riduzione dell'importo delle ammende, la Commissione stessa avrebbe valutato in un'eventuale decisione adottata la posizione definitiva di ciascuna impresa compresa RWE soltanto al termine della procedura amministrativa. (90) Dopo aver ricevuto le risposte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Vara Holding GmbH & Co. KG and Verwaltung Vara Holding GmbH ( Vara ), che ha replicato in data 11 ottobre 2007 63. [ ] 64. (91) Nei giorni 10 e 11 dicembre 2007 si è svolta un'audizione orale cui hanno preso parte tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, tranne Repsol Petróleo S.A. e Repsol YPF S.A. (92) Dopo lo svolgimento dell'audizione orale, sono pervenuti alla Commissione una serie di chiarimenti per iscritto inviati da Sasol e da MOL 65. La Commissione ha chiesto a H&R/Tudapetrol e a MOL di chiarire alcuni punti e ha ricevuto la risposta di queste due imprese 66. (93) La Commissione ha inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della presente decisione per stabilire il valore delle vendite dei prodotti in esame nonché il fatturato dei gruppi interessati. Tutti i destinatari hanno fornito una risposta a tali richieste. (94) Alla luce degli elementi illustrati da Esso Nederland B.V. nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento avviato nei confronti di detta società. La Commissione ha deciso inoltre di chiudere il procedimento avviato nei confronti di H&R Wasag AG, H&R Beteiligung GmbH e the Royal Dutch Shell plc. 4. DESCRIZIONE DEI FATTI (95) La Commissione dispone di prove in base alle quali risulta che la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e di petrolati nel SEE, vale a dire RWE/Dea (successivamente Shell), Sasol, H&R/Tudapetrol, Total, ExxonMobil, Repsol, MOL e ENI, hanno preso parte a riunioni e ad altri contatti allo scopo di fissare i prezzi e - nel caso delle imprese indicate nel punto (1) di ripartire mercati e clienti nel SEE. Oltre a ciò, le persone incaricate di rappresentare le società coinvolte si sono scambiate e comunicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relativamente alle cere di paraffina, quali le rispettive politiche dei prezzi, capacità di produzione e volumi delle vendite, e - nel caso delle imprese indicate nel punto (1) - si sono scambiate e comunicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relativamente ai petrolati venduti ai clienti finali nel mercato tedesco. 63 64 65 66 IT 23 IT

(96) Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti [ ] confermano la conclusione generale secondo cui i contatti tra le imprese avevano una finalità anticoncorrenziale. (97) Prima di descrivere dettagliatamente i fatti in ordine cronologico nella sezione 4.2, nel prosieguo vengono illustrati i principi di base delle intese di cartello. 4.1. Principi di base e funzionamento del cartello (98) La Commissione ha ricevuto dichiarazioni coincidenti delle imprese che dimostrano che il comportamento anticoncorrenziale ha seguito grosso modo lo stesso schema e presentato in larga misura i medesimi contenuti e finalità ossia la fissazione dei prezzi, in alcuni casi la ripartizione dei mercati e dei clienti e lo scambio di informazioni [ ] fino a quando ha avuto termine nel 2005 67. I rappresentanti delle imprese si incontravano di solito dalle due alle sei volte l'anno in quelle che venivano chiamate "riunioni tecniche"; [ ] 68. Questi incontri duravano in genere mezza giornata e avevano luogo presso hotel di diverse città europee, ma principalmente in Germania, Austria, Francia e Ungheria. La Commissione è a conoscenza di circa 50 riunioni tecniche tenutesi tra le imprese coinvolte tra il 1992 e il 2005 (per le date, i luoghi e i partecipanti a questi incontri v. la sezione 4.2). I particolari sono riportati nell'allegato). (99) [ ] (100) [ ] 69,[ ]. Pertanto, sulla base degli elementi di prova di cui dispone la Commissione, il 3 settembre 1992 è stato assunto come data di inizio dell'infrazione (per tutte le imprese coinvolte, ad eccezione di H&R/Tudapetrol, Repsol e alcune entità del gruppo Shell) e il 28 aprile 2005 come data in cui l'infrazione ha avuto fine (per tutte le imprese coinvolte, ad eccezione di ExxonMobil, Tudapetrol, RWE, Repsol e Shell), ossia quando sono stati svolti gli accertamenti. Prima che questi ultimi avessero luogo, l'ultima riunione tecnica si è tenuta nei giorni 23-24 febbraio 2005, ma un'altra era già in programma per la fine di maggio del 2005 70. (101) Tutte le imprese destinatarie della presente decisione hanno generalmente ammesso che le riunioni avevano avuto luogo, confermando anche le date e i luoghi in cui si erano svolte, senza tuttavia esprimere necessariamente il loro parere circa la natura di questi incontri 71. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti [ ] afferma di non avere ammesso che le riunioni avessero natura aniticoncorrenziale 72. L'ammissione è venuta tuttavia da Total France S.A., i cui dipendenti hanno preso parte alle riunioni in rappresentanza dell'impresa Total 73. (102) Le riunioni tecniche erano organizzate e presiedute di solito dal rappresentante di Sasol 74. Se nei primi anni gli inviti venivano fatti solitamente per telefono, negli anni 67 68 69 70 71 72 73 74 IT 24 IT